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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30746/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni lavoratori all'intervento del Fondo di garanzia INPS per il pagamento del T.F.R. maturato fino al 12/01/2015 alle dipendenze di una società poi dichiarata fallita. Dopo il trasferimento di ramo d'azienda a una diversa società, il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria. Nell'accordo sindacale di trasferimento era stata pattuita la rinuncia alla solidarietà della cessionaria per i diritti maturati presso la cedente, incluso il T.F.R. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado l'accertamento del diritto all'intervento del Fondo, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e respinto la domanda. Con il ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990, in relazione alla direttiva 2001/23/CE, sostenendo che l'accordo sindacale in deroga alla solidarietà sarebbe valido ed efficace anche se lo stato di insolvenza fosse stato accertato successivamente, purché in un arco temporale ragionevole e con collegamento funzionale. In via subordinata chiedevano rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla medesima questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto l'operato della Corte territoriale. Ha ribadito che l'intervento del Fondo di garanzia presuppone un credito T.F.R. effettivamente esigibile e il collegamento tra insolvenza del datore di lavoro e credito del lavoratore, collegamento che manca quando il rapporto di lavoro sia proseguito presso il cessionario. Ha inoltre affermato che l'accordo sindacale di deroga ex art. 47, comma 5, L. 428/1990 non è opponibile all'INPS, perché incide solo sui rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario, non sul distinto rapporto previdenziale con l'ente. È stata ritenuta irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale, e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale dopo il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per censurare la decisione d'appello.

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990

    disciplina il trasferimento d'azienda e l'accordo sindacale in deroga alla solidarietà; la Corte ne esclude l'opponibilità all'INPS e richiede che i presupposti della tutela del Fondo siano autonomamente integrati.

  • artt. 3-5 direttiva 2001/23/CE

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione estensiva della deroga; la Corte ritiene che la disciplina della direttiva sui trasferimenti d'impresa sia distinta da quella sulla garanzia dei crediti in caso di insolvenza.

  • art. 2 della legge n. 297/1982

    individua i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R.; il Fondo non può essere impiegato al di fuori della sua finalità istituzionale.

  • art. 2112 c.c.

    regola la continuità dei rapporti di lavoro nel trasferimento d'azienda; la deroga pattizia incide sul rapporto di lavoro, non sul rapporto previdenziale con l'INPS.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per affermare il principio di relatività degli effetti del contratto, che impedisce di opporre all'INPS accordi sindacali a cui l'ente è estraneo.

  • art. 63, commi 4 e 5, d.lgs. n. 270/99

    ritenuto irrilevante ai fini della controversia perché attiene al rapporto di lavoro e alla procedura concorsuale, non al rapporto previdenziale con il Fondo.

  • art. 368, comma 4, d.lgs. n. 14/2019

    richiamato come conferma della soluzione interpretativa adottata dalla Corte.

  • art. 47, comma 5-bis, L. 428/1990

    introdotto dalla riforma; conferma che, nelle ipotesi di deroga, il T.F.R. è immediatamente esigibile verso il cedente e il Fondo interviene anche per i lavoratori che passano senza soluzione di continuità all'acquirente, nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata nel testo della decisione.

Massime di principio

  • Il diritto all'intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R. è un diritto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di lavoro e non può essere fatto dipendere da accordi sindacali conclusi tra lavoratore, cedente e cessionario dell'azienda.
  • Gli accordi sindacali in deroga ex art. 47, comma 5, L. 428/1990 non sono opponibili all'INPS, perché regolano i rapporti trilaterali del trasferimento d'azienda ma non incidono sul distinto rapporto previdenziale con il Fondo.
  • Per l'intervento del Fondo è necessario che il credito da T.F.R. sia effettivamente esigibile e che vi sia coerenza tra insolvenza del datore di lavoro e inadempimento del credito; manca il presupposto quando il lavoratore sia transitato alle dipendenze del cessionario e il T.F.R. non sia ancora sorto nei confronti del cedente al momento rilevante.
  • La disciplina sulla tutela dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore e quella sui trasferimenti d'impresa sono distinte e operano su piani diversi; un'interpretazione della direttiva sui trasferimenti non può essere utilizzata per ampliare oltre i suoi limiti la garanzia del Fondo.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione interpretativa verte su norme dell'Unione che non incidono sul presupposto decisivo della tutela previdenziale azionata in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiTrasferimento d'azienda
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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