Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30757/2025 del 22/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore, insieme ad altri collaboratori, aveva stipulato con un ente pubblico strumentale della Regione Campania una serie di contratti di collaborazione a progetto e relativi rinnovi dal luglio 2007 al 31 dicembre 2010. Sosteneva che i contratti fossero illegittimi perché privi di un progetto specifico allegato o comunque portato a conoscenza dei lavoratori, e chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 4 novembre 2010, con condanna al pagamento delle retribuzioni fino al ripristino del rapporto; in subordine, domandava il risarcimento del danno. Il Tribunale gli aveva dato ragione, ma la Corte d'appello aveva escluso la conversione automatica del rapporto per la natura di ente pubblico non economico del datore, riconoscendo solo l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. 183/2010. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sul lavoro a termine e sul pubblico impiego, sostenendo che l'ente fosse in realtà pubblico economico e quindi convertibile il rapporto; (2) violazione della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, per mancata disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il diritto UE; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione/valutazione delle prove volte a dimostrare la subordinazione e a fondare l'applicazione dell'art. 2126 c.c.; (4) violazione delle norme sul risarcimento, sostenendo che l'indennità dovesse essere commisurata secondo il criterio di equivalenza anche all'indennità sostitutiva della reintegrazione del licenziamento illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione dell'ente come ente pubblico non economico, valorizzando la disciplina legale e statutaria e la prevalenza di compiti amministrativi e di supporto tecnico rispetto ad attività imprenditoriali; da ciò ha fatto discendere l'applicazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e il divieto di conversione del rapporto. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla pretesa incompatibilità con il diritto UE, perché la Corte territoriale aveva deciso conformemente all'orientamento consolidato che reputa compatibile il regime differenziato del pubblico impiego in presenza di selezione pubblica e di sanzioni effettive. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle prove per difetto di specificità e perché volto a una nuova valutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla quantificazione del danno, poiché la liquidazione limitata all'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 era conforme alla giurisprudenza di legittimità. Condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la convertibilità del rapporto nel regime del lavoro a termine.

  • art. 5 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dal ricorrente in tema di successione di contratti a termine e conseguenze della illegittimità.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Usato dalla Corte per verificare se l'ente rientrasse nella disciplina del pubblico impiego.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Applicato per escludere la conversione del rapporto a tempo indeterminato nell'impiego pubblico.

  • art. 2 direttiva 1999/70/CE

    Invocato per sostenere che il diritto interno dovesse essere disapplicato in quanto incompatibile con la tutela contro l'abuso dei contratti a termine.

  • clausola 5 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    Richiamata quale parametro eurounitario sulle misure antiabuso nei contratti a termine successivi.

  • artt. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamati per affermare l'applicabilità al caso della disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego e dei requisiti di legittimità delle collaborazioni.

  • artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamati come norme che impongono, per le collaborazioni a progetto, l'indicazione di un progetto specifico o di un programma/fase di lavoro.

  • art. 2126 c.c.

    Esclusa l'applicabilità per difetto di allegazione e prova di un effettivo svolgimento di lavoro subordinato rilevante ai fini della tutela richiesta.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Applicato come base della tutela risarcitoria sostitutiva riconosciuta dal giudice di merito e confermata in cassazione.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di parametrare il risarcimento all'indennità sostitutiva della reintegrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la mancata valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Usato per fondare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e di localizzazione degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di circostanze decisive, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibili i motivi che contrastavano con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio a precedente decisione conforme.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

  • art. 21 L.R. Campania n. 14/2009

    "ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile"

    La Corte ha valorizzato la qualificazione legislativa dell'ente come pubblico non economico e la descrizione delle sue funzioni per escluderne la natura economica.

  • art. 3 dello Statuto dell'ente

    Richiamato per qualificare i compiti dell'ente come amministrativi e non imprenditoriali.

  • art. 17 del Regolamento dell'ente

    Richiamato per confermare la natura e le funzioni dell'ente come non economiche.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente pubblico sia economico o non economico occorre guardare alla disciplina legale e statutaria che ne definisce scopi e funzioni; non è decisivo il concreto modo di svolgimento dell'attività, ma il criterio normativo dell'economicità dell'organizzazione e della gestione.
  • Nei rapporti instaurati con un ente pubblico non economico, le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto sono soggette alla disciplina del pubblico impiego e non possono trasformarsi automaticamente in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • La legittimità del contratto a progetto richiede l'indicazione concreta del progetto, programma o fase di lavoro, non essendo sufficiente una mera elencazione generica delle attività o dei compiti affidati.
  • In cassazione le censure che mirano a contestare l'apprezzamento delle prove o a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili, specie se non specificano puntualmente gli atti, i documenti e la loro decisività.
  • Nel pubblico impiego, la tutela per l'uso illegittimo di contratti flessibili non si traduce nella conversione del rapporto, ma nelle misure risarcitorie previste dalla legge; la disciplina interna è ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione se assicura misure effettive, proporzionate e dissuasive.
  • La liquidazione del danno in caso di illegittimo ricorso a collaborazioni nel settore pubblico può essere limitata all'indennità forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza cumulo con parametri propri della disciplina del licenziamento nel lavoro subordinato privato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.