Cassazione Civile, Ordinanza n. 30527/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Con ricorso ex art. 391-bis c.p.c. il difensore del ricorrente ha chiesto la correzione materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 27610/2024, che aveva rigettato il ricorso per cassazione nei confronti della società e aveva condannato il soccombente alle spese. L'istante ha dedotto che, pur essendo stata depositata domanda di liquidazione del compenso ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, il provvedimento non aveva liquidato le competenze spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; ha quindi sostenuto che tale omissione integrasse un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per correzione inammissibile. Ha affermato che il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. è utilizzabile solo per eliminare un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, quando l'errore sia desumibile dal testo del provvedimento e non incida sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Nel caso concreto, la mancata liquidazione del compenso non era un mero errore materiale, perché la competenza a provvedere sulla liquidazione degli onorari nel giudizio di cassazione spettava, secondo la disciplina richiamata, al giudice di rinvio o al giudice che aveva pronunciato la decisione passata in giudicato, ovvero, in caso di cassazione con decisione nel merito, al giudice che sarebbe stato il giudice di rinvio. Conseguentemente, non ricorreva alcuna omissione correggibile con il rimedio azionato. La Corte ha inoltre escluso la regolamentazione delle spese del procedimento, poiché la società non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
ricorso per la correzione materiale
consente di chiedere la correzione di errori materiali del provvedimento della Corte di cassazione secondo i presupposti del procedimento di correzione
il rimedio è esperibile solo per rimediare a un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione
regola la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione dei compensi del difensore
individua il giudice competente a liquidare gli onorari del difensore nel giudizio di cassazione
ha modificato la disciplina della competenza alla liquidazione degli onorari nel patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- La correzione degli errori materiali è ammessa solo quando il provvedimento presenti un mero errore grafico o di trascrizione, immediatamente riconoscibile dal testo e correggibile senza riesame della volontà decisoria.
- Il procedimento di correzione non può essere utilizzato per sanare vizi di formazione della volontà del giudice o per ottenere un'integrazione sostanziale del provvedimento.
- Nel giudizio di cassazione la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato spetta, secondo la disciplina richiamata, al giudice di rinvio o al giudice che ha pronunciato la decisione passata in giudicato, oppure, se la Corte decide nel merito, al giudice che avrebbe svolto il ruolo di rinvio.
- Se l'asserita omissione non deriva da un errore materiale ma dall'assenza di competenza del giudice del provvedimento da correggere, il ricorso per correzione è inammissibile.
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