Cassazione Civile, Ordinanza n. 30747/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi lasciato fermo il rigetto dell’opposizione già pronunciato nei gradi di merito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione ad avviso di addebito notificato nel 2015, relativo a cartelle di pagamento notificate tra il 2004 e il 2009, concernenti contributi previdenziali pretesi per un periodo risalente (indicato nel ricorso come 1982-1993). Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, (1) la violazione dell’art. 3 L. n. 335/1995 e la nullità della sentenza per motivazione carente, sostenendo che i contributi fossero già prescritti quinquennalmente al momento della notifica delle cartelle e che la domanda di dilazione del 2012 non potesse valere come riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione; (2) la violazione dell’art. 2919 c.c. e dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000, oltre alla nullità della sentenza per carenza di motivazione, contestando la valutazione della prova documentale e il mancato rilievo del disconoscimento delle fotocopie delle relate di notifica. La Corte ha rilevato che il primo motivo era in parte inammissibile per genericità e per difetto di specifica trascrizione/localizzazione degli atti e documenti necessari a verificare la prescrizione, e in parte infondato perché la motivazione d’appello superava il minimo costituzionale; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, non essendo stati trascritti né localizzati i disconoscimenti asseritamente effettuati.
Norme richiamate
La dedotta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali non può essere scrutinata in cassazione se il ricorrente non trascrive e localizza gli atti e documenti necessari, in particolare le cartelle e il periodo contributivo cui si riferiscono.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
I motivi formulati come violazione di legge e nullità della sentenza devono essere specifici e autosufficienti; non possono risolversi in affermazioni generiche o nella sola rubrica.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare e localizzare gli atti e documenti posti a fondamento delle censure; la mancata trascrizione/localizzazione comporta inammissibilità del motivo.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non specificava adeguatamente il contenuto dei disconoscimenti delle relate di notifica.
La doglianza fondata su tale norma è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione della decisione impugnata.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione della prescrizione di crediti contributivi richiede un ricorso autosufficiente: occorre trascrivere o comunque indicare con precisione gli atti e i documenti indispensabili a verificare il decorso del termine prescrizionale.
- Il motivo che denunci violazione di legge o nullità della sentenza deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la sola enunciazione in rubrica non è sufficiente.
- La domanda o istanza di dilazione, se qualificata dal giudice di merito come riconoscimento del debito, può assumere rilievo interruttivo della prescrizione, ma la censura contro tale valutazione deve essere sorretta da puntuale allegazione degli atti rilevanti.
- La denuncia di vizio motivazionale è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata raggiunge il minimo costituzionale e la censura è formulata in modo generico.
- Il disconoscimento di copie fotostatiche o di relate di notifica deve essere specificamente allegato e localizzato nel ricorso per poter essere scrutinato in sede di legittimità.
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