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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20710/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione delle sentenze della CTR Lombardia (nn. 3948/15 e 3949/15) relative al recupero di IRES, IVA e IRAP in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per gli anni 2005-2007. Il Fallimento contestava (i) vizi procedurali per mancata riunione degli appelli; (ii) ultrapetizione e decisione oltre i limiti dell'appello; (iii) errata applicazione dell'art. 14 comma 4-bis (introdotto dall'art. 8 d.l. 16/2012) che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto riconoscere la deducibilità dei costi; (iv) violazione dell'onere della prova e omesso esame di fatti decisivi in ordine alla buona fede del cessionario e alla fittizietà delle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, li ha rigettati entrambi e ha confermato la decisione della CTR nella sostanza: accoglimento dell'appello dell'Agenzia con riguardo alla indeducibilità dei costi (sentenza n. 3948/15) e rigetto dell'appello della Curatela con conferma dell'indetraibilità dell'IVA (sentenza n. 3949/15). La Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali sulla mancata riunione (le impugnazioni avevano avuto svolgimento unitario), ha escluso ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti dell'appello, ha chiarito che l'art. 14 comma 4-bis non attribuisce automaticamente il diritto alla deduzione e che grava sul contribuente l'onere di provare la deducibilità e l'inerenza dei costi. Le censure relative all'onere della prova e all'omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 40.000,00 per compensi) e agli eventuali contributi dovuti.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di procedimenti connessi; la Corte ha disposto la riunione ex art. 274 poiché gli appelli erano sostanzialmente connessi e avevano avuto svolgimento unitario.

  • art. 335 c.p.c.

    Disciplina la riunione delle impugnazioni; mancata formale riunione non è sanzionata quando gli appelli sono stati trattati unitariamente e decisi dallo stesso collegio.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel contesto delle regole processuali tributarie relative all'impugnazione; la Corte ha valutato la corretta utilizzazione delle norme processuali di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento delle censure per violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che invocavano questa norma a proposito di errore nell'ambito dell'appello e della decisione oltre i limiti dell'impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Limiti della decisione del giudice rispetto alle domande e alle eccezioni delle parti; la Corte ha escluso che la CTR sia uscita dai limiti dell'appello, rilevando dispositivi distinti e coerenti.

  • art. 8 d.l. n. 16/2012 (modifica art. 14 comma 4-bis l. n. 537/1993)

    La modifica ha introdotto in bonam partem la disciplina che consente, in certe condizioni, la deducibilità dei costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha chiarito che tale norma non crea diritto automatico alla deduzione, restano ferme le regole di inerenza, effettività e altri principi civilistici/fiscali.

  • art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993

    Prevede la possibilità di dedurre i costi di operazioni soggettivamente inesistenti salvo che i costi contrastino con principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità o siano collegati a reati non colposi; la Corte ha confermato che l'applicazione della norma richiede comunque verifica dei requisiti di deducibilità e può essere contestata dall'Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura non dimostrava che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere probatorio, essendo la critica in realtà una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio della libera valutazione della prova; richiamato in relazione ai limiti della censura che non può pretendere la riconsiderazione del giudizio di merito sulla base della valutazione probatoria.

  • art. 57, comma 2 d.lgs. n. 546/1992

    Divieto di introdurre nuove eccezioni in appello non rilevabili d'ufficio; la Corte ha osservato che le nuove argomentazioni sollevate dall'Amministrazione in appello costituivano mere argomentazioni difensive e non nuove eccezioni processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Consente la cassazione per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non indicava un fatto storico preciso il cui esame sarebbe stato omesso, ma mirava a una rivalutazione probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il contributo unificato aggiuntivo in sede di Cassazione; la Corte ha dato atto dei presupposti per il relativo versamento da parte del ricorrente ai sensi della norma e della l. n. 228/2012.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Norma che ha inserito il citato comma nel DPR 115/2002; applicata per l'accertamento dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La mera presenza di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti non impedisce automaticamente la deducibilità dei costi alla luce dell'art. 14, comma 4-bis; tuttavia il contribuente deve comunque provare la inerenza e l'effettività dei costi richiesti in deduzione.
  • La modifica normativa (art. 8 d.l. 16/2012) opera in bonam partem ma non elimina il potere dell'Amministrazione di contestare la deducibilità sulla base di indizi che facciano emergere finalità estranee all'attività d'impresa.
  • La mancata riunione formale di appelli proposti contro la stessa sentenza non è automaticamente dannosa se i procedimenti sono stati trattati unitariamente (stessa udienza, stesso collegio, stesso relatore); in tali casi prevalgono le esigenze sostanziali di tutela.
  • In cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del materiale probatorio: le doglianze devono indicare fatti storici precisi e decisivi omessi dal giudice di merito per essere rilevanti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • Le argomentazioni presentate dall'Amministrazione in appello come rafforzamento delle contestazioni già avanzate in primo grado possono essere considerate legittime argomentazioni difensive e non nuove eccezioni, purché non introducano domande o eccezioni nuove e non rilevabili d'ufficio.
  • L'onere della prova rimane disciplinato dall'art. 2697 c.c.: spetta a chi sostiene un fatto produrre la prova. Il giudice di merito valuta la prova secondo il principio della libera valutazione (art. 115 c.p.c.); la sua valutazione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti rigorosi stabiliti dalla legge.
  • Quando si sospetta l'utilizzo di "cartiere" o frodi carosello, l'Amministrazione può mettere in discussione l'inerenza dei costi e chiedere che il contribuente dimostri la reale utilità e destinazione dei beni/servizi fatturati.

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