Cassazione Civile, Sentenza n. 20710/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle sentenze della CTR Lombardia (nn. 3948/15 e 3949/15) relative al recupero di IRES, IVA e IRAP in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per gli anni 2005-2007. Il Fallimento contestava (i) vizi procedurali per mancata riunione degli appelli; (ii) ultrapetizione e decisione oltre i limiti dell'appello; (iii) errata applicazione dell'art. 14 comma 4-bis (introdotto dall'art. 8 d.l. 16/2012) che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto riconoscere la deducibilità dei costi; (iv) violazione dell'onere della prova e omesso esame di fatti decisivi in ordine alla buona fede del cessionario e alla fittizietà delle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, li ha rigettati entrambi e ha confermato la decisione della CTR nella sostanza: accoglimento dell'appello dell'Agenzia con riguardo alla indeducibilità dei costi (sentenza n. 3948/15) e rigetto dell'appello della Curatela con conferma dell'indetraibilità dell'IVA (sentenza n. 3949/15). La Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali sulla mancata riunione (le impugnazioni avevano avuto svolgimento unitario), ha escluso ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti dell'appello, ha chiarito che l'art. 14 comma 4-bis non attribuisce automaticamente il diritto alla deduzione e che grava sul contribuente l'onere di provare la deducibilità e l'inerenza dei costi. Le censure relative all'onere della prova e all'omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 40.000,00 per compensi) e agli eventuali contributi dovuti.
Norme richiamate
Consente la riunione di procedimenti connessi; la Corte ha disposto la riunione ex art. 274 poiché gli appelli erano sostanzialmente connessi e avevano avuto svolgimento unitario.
Disciplina la riunione delle impugnazioni; mancata formale riunione non è sanzionata quando gli appelli sono stati trattati unitariamente e decisi dallo stesso collegio.
Richiamato nel contesto delle regole processuali tributarie relative all'impugnazione; la Corte ha valutato la corretta utilizzazione delle norme processuali di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento delle censure per violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che invocavano questa norma a proposito di errore nell'ambito dell'appello e della decisione oltre i limiti dell'impugnazione.
Limiti della decisione del giudice rispetto alle domande e alle eccezioni delle parti; la Corte ha escluso che la CTR sia uscita dai limiti dell'appello, rilevando dispositivi distinti e coerenti.
art. 8 d.l. n. 16/2012 (modifica art. 14 comma 4-bis l. n. 537/1993)
La modifica ha introdotto in bonam partem la disciplina che consente, in certe condizioni, la deducibilità dei costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha chiarito che tale norma non crea diritto automatico alla deduzione, restano ferme le regole di inerenza, effettività e altri principi civilistici/fiscali.
art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993
Prevede la possibilità di dedurre i costi di operazioni soggettivamente inesistenti salvo che i costi contrastino con principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità o siano collegati a reati non colposi; la Corte ha confermato che l'applicazione della norma richiede comunque verifica dei requisiti di deducibilità e può essere contestata dall'Amministrazione.
Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura non dimostrava che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere probatorio, essendo la critica in realtà una richiesta di rivalutazione delle prove.
Principio della libera valutazione della prova; richiamato in relazione ai limiti della censura che non può pretendere la riconsiderazione del giudizio di merito sulla base della valutazione probatoria.
art. 57, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Divieto di introdurre nuove eccezioni in appello non rilevabili d'ufficio; la Corte ha osservato che le nuove argomentazioni sollevate dall'Amministrazione in appello costituivano mere argomentazioni difensive e non nuove eccezioni processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente la cassazione per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non indicava un fatto storico preciso il cui esame sarebbe stato omesso, ma mirava a una rivalutazione probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede il contributo unificato aggiuntivo in sede di Cassazione; la Corte ha dato atto dei presupposti per il relativo versamento da parte del ricorrente ai sensi della norma e della l. n. 228/2012.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Norma che ha inserito il citato comma nel DPR 115/2002; applicata per l'accertamento dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La mera presenza di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti non impedisce automaticamente la deducibilità dei costi alla luce dell'art. 14, comma 4-bis; tuttavia il contribuente deve comunque provare la inerenza e l'effettività dei costi richiesti in deduzione.
- La modifica normativa (art. 8 d.l. 16/2012) opera in bonam partem ma non elimina il potere dell'Amministrazione di contestare la deducibilità sulla base di indizi che facciano emergere finalità estranee all'attività d'impresa.
- La mancata riunione formale di appelli proposti contro la stessa sentenza non è automaticamente dannosa se i procedimenti sono stati trattati unitariamente (stessa udienza, stesso collegio, stesso relatore); in tali casi prevalgono le esigenze sostanziali di tutela.
- In cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del materiale probatorio: le doglianze devono indicare fatti storici precisi e decisivi omessi dal giudice di merito per essere rilevanti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Le argomentazioni presentate dall'Amministrazione in appello come rafforzamento delle contestazioni già avanzate in primo grado possono essere considerate legittime argomentazioni difensive e non nuove eccezioni, purché non introducano domande o eccezioni nuove e non rilevabili d'ufficio.
- L'onere della prova rimane disciplinato dall'art. 2697 c.c.: spetta a chi sostiene un fatto produrre la prova. Il giudice di merito valuta la prova secondo il principio della libera valutazione (art. 115 c.p.c.); la sua valutazione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti rigorosi stabiliti dalla legge.
- Quando si sospetta l'utilizzo di "cartiere" o frodi carosello, l'Amministrazione può mettere in discussione l'inerenza dei costi e chiedere che il contribuente dimostri la reale utilità e destinazione dei beni/servizi fatturati.
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