Cassazione Civile, Sentenza n. 20689/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cozzolino impugnava avviso di accertamento notificato per l'anno 2012 alla Brianza Trading s.r.l., contestando di essere amministratore di fatto e autore delle violazioni; sosteneva che la responsabilità tributaria gravasse esclusivamente sulla società, deduceva inammissibilità dell'atto per mancata notifica alla società e contestava nel merito la quantificazione di imposte e sanzioni. In cassazione articolava sei motivi: (1) violazione dell'art.27 d.l. 137/2020 e connessi diritti di difesa per decisione in camera di consiglio senza collegamento da remoto o trattazione scritta nonostante richiesta dell'istante; (2) errore nella qualificazione come amministratore di fatto e nella attribuzione delle violazioni (richiami a norme probatorie e civili); (3) mancata pronuncia sulla non applicabilità delle sanzioni all'amministratore ex art.7 d.l. 269/2003; (4) mancata pronuncia sul difetto di notifica dell'atto alla società e sull'inammissibilità dell'azione verso il coobbligato prima che si formi il titolo principale; (5) omessa pronuncia sulla quantificazione di IRES e IRAP; (6) omessa pronuncia sulla quantificazione dell'IVA dovuta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia (n.1714/2021) ritenendola nulla per violazione dell'art.27 d.l. 137/2020: la Commissione ha deciso in camera di consiglio sulla base degli atti nonostante l'istanza del ricorrente per discussione in pubblica udienza o collegamento da remoto, senza motivare l'impossibilità di collegamento e senza fissare termini per la trattazione scritta o rinviare a nuovo ruolo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La causa è rinviata alla Corte tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui è demandato di pronunciarsi anche sulle questioni rimaste aperte.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020 n.137, art.27
Autorizza lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio con collegamento da remoto durante lo stato di emergenza e prevede, in alternativa, la decisione sulla base degli atti salvo richiesta di discussione; se è impossibile procedere da remoto e la parte insiste per la discussione, la controversia può essere trattata per iscritto con termini minimi per memorie e repliche; la decisione del giudice di disporre trattazione scritta richiede motivazione se dovuta a carenze organizzative dell'ufficio, pena nullità per lesione del diritto di difesa.
d.lgs. 546/1992
art.33 (richiesta di discussione in pubblica udienza)
La richiesta di discussione ai sensi dell'art.33 deve essere rispettata; in contesto emergenziale trova applicazione la disciplina alterna prevista dall'art.27 d.l.137/2020.
Costituzione
Riafferma il nucleo costituzionale del diritto di difesa e del giusto processo; la mancata trattazione richiesta dalla parte può ledere tali garanzie.
DPR 600/1973
Norma richiamata tra gli elementi posti a fondamento delle contestazioni in ordine all'accertamento tributario e all'onere probatorio, senza che la Corte di legittimità abbia deciso nel merito su tale materia poiché ha cassato per vizio procedurale.
Codice civile
artt. 2697, 2727, 2729, 2639
Richiami alle regole probatorie e alla responsabilità civile utilizzati per contestare l'attribuzione delle violazioni e la qualificazione di amministratore di fatto; la Cassazione non è entrata nel merito essendo intervenuta per vizio procedurale.
d.l. 30 settembre 2003 n.269
Previsione sulla non applicabilità di alcune sanzioni all'amministratore (anche di fatto) rispetto alla responsabilità della società; la questione non è stata risolta essendo assorbita dal vizio processuale.
Codice di procedura civile
art.112, art.360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4 richiamati nei motivi)
Art.112 relativo al contenuto della decisione e alla necessità di pronunce sulle eccezioni; art.360 utilizzato per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il vizio relativo al mancato rispetto delle garanzie processuali previste dalla disciplina emergenziale.
Massime di principio
- Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza o il collegamento da remoto, il giudice deve o procedere con il collegamento o, se non è possibile per ragioni organizzative, motivare esplicitamente l'impossibilità e fissare termini per la trattazione scritta o rinviare a nuovo ruolo; la mancata motivazione comporta nullità per violazione del diritto di difesa.
- La trattazione scritta prevista come alternativa è considerata equivalente all'udienza in termini di garanzie del contraddittorio, ma il giudice deve determinare e comunicare i termini per il deposito di memorie e repliche perché le parti siano effettivamente 'considerate presenti'.
- La decisione di trattare la causa in camera di consiglio sulla base degli atti, in presenza di una regolare e tempestiva istanza di discussione, è illegittima se non accompagnata da motivazione sulle ragioni organizzative che impediscono il collegamento da remoto.
- Quando la Corte di merito decide di non ammettere la discussione richiesta e non regola la trattazione scritta, la sentenza è vulnerabile in cassazione per violazione del diritto di difesa e sarà generalmente cassata e rinviata.
- Le questioni di merito (qualificazione come amministratore di fatto, notifiche, quantificazione di imposte e sanzioni) rimangono riservate al giudice del merito e vanno sempre sollevate con le relative richieste probatorie; un successo per vizio procedurale non implica alcuna decisione sul merito.
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