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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20707/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR Veneto che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e quello incidentale del contribuente, confermando la pronuncia della CTP che aveva ritenuto che le sanzioni tributarie per le violazioni commesse dalla Europa 3000 s.r.l. gravassero esclusivamente sulla persona giuridica ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 269/2003. L'Agenzia sosteneva che l'amministratore di fatto (Ghezzi) avesse tratto vantaggio personale e che la società fosse stata creata come "cartiera"/fictio iuris, quindi l'art. 7 non poteva escludere la responsabilità personale. Il tema processuale verteva anche su presunte carenze motivazionali degli atti impositivi e sul presunto mutamento della causa petendi in appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi dell'Agenzia e il ricorso incidentale del Ghezzi, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso principale (violazione delle regole probatorie e falsa valutazione della prova). Ha ritenuto che la CTR avesse applicato un'errata soglia probatoria (richiedendo una "certezza matematica") e avesse trattato come mero "sospetto" elementi, tra i quali dichiarazioni confessorie rese da Ghezzi in sede penale, che potevano costituire prova ai sensi delle regole civili/tributarie (presunzioni e art. 2729 c.c.). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR in diversa composizione per nuovi accertamenti conformemente ai principi esposti. Sono stati invece respinti i rilievi relativi all'inammissibilità dell'appello per mutamento della causa petendi e le doglianze sulla motivazione degli atti tributari in quanto motivati per relationem.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. con l. n. 326/2003

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    Di regola le sanzioni tributarie sono poste a carico della società; tuttavia la norma non opera se la società è strumentalmente utilizzata come schermo o se l'amministratore ha agito per il proprio esclusivo vantaggio: in tali casi si applica la disciplina generale del d.lgs. n. 472/1997 e la responsabilità personale può essere ravvisata

  • d.lgs. n. 472/1997 (art. 2, art. 5, art. 9, art. 11, art. 16)

    Disciplina generale delle responsabilità e delle sanzioni tributarie: la Corte ha richiamato che, salvo l'eccezione di cui all'art. 7 cit., le sanzioni colpiscono la persona fisica autore della violazione e possono trovare fondamento su presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 2729 c.c.

    Le dichiarazioni confessorie rese dal soggetto nel corso di indagini o procedimenti possono avere valore probatorio; la CTR non poteva liquidarle come meri sospetti senza valutare la loro forza probatoria secondo le regole sulle presunzioni

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)

    Norme di cassazione sui motivi di diritto: n.3 (violazione di norme processuali o di legge) e n.5 (omesso esame di un fatto decisivo). La Corte ha ritenuto infondati i motivi basati sull'art. 360 n.3 eccetto quello che denunciava errata valutazione probatoria (accoglimento del terzo motivo); il motivo basato sull'omesso esame (n.5) è stato invece dichiarato inammissibile perché la questione della fictio iuris è un giudizio ricostruttivo, non un fatto storico da valutare ai sensi dell'art.360 n.5

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Limita la possibilità per l'Amministrazione di introdurre in appello domande nuove che mutino la causa petendi; la Corte ha però ritenuto che l'Agenzia non avesse cambiato i fatti costitutivi ma solo prospettazioni giuridiche diverse dello stesso petitum

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973; art. 36 d.P.R. n. 602/1973; art. 2639 c.c.; art. 2495 c.c.

    Norme richiamate negli atti e nella discussione relative a responsabilità fiscali, capacità soggettive e motivazione degli atti; la Corte ha utilizzato tali riferimenti nel quadro più ampio dell'istruttoria e della valutazione probatoria

  • art. 348-ter c.p.c. e art. 54, comma 2 d.l. n. 83/2012 conv. con l. n. 134/2012

    Richiamate in relazione alla preclusione della c.d. "doppia conforme": la Corte ha osservato che la preclusione può essere superata quando le decisioni dei due gradi non riposano sulle medesime ragioni

  • art. 112 c.p.c.

    Principi del contraddittorio; invocato dal resistente per rimarcare omissioni processuali, ma la Corte ha ritenuto la questione già valutata in sede di merito

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato al termine per le risultanze processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi di tale norma

Massime di principio

  • Art. 7 d.l. 269/2003: regola generale che esclude la responsabilità personale degli amministratori per le sanzioni tributarie della società, ma non opera se la società è una "fictio iuris" o è stata usata come schermo per vantaggi personali; in tali casi si applica la disciplina generale del d.lgs. 472/1997
  • Standard di prova: non è richiesta una "certezza matematica" per collegare l'amministratore alle violazioni societarie; è sufficiente che i fatti siano desumibili in modo ragionevolmente possibile dal quadro probatorio (presunzioni gravi, precise e concordanti)
  • Dichiarazioni confessorie rese in altri procedimenti (es. interrogatorio penale) possono concorrere significativamente alla prova in sede civile/tributaria e non vanno automaticamente trattate come meri sospetti
  • Motivazione degli atti tributari: può essere svolta per relationem attraverso richiamo ad altri atti (avvisi di accertamento, PVC), purché gli elementi richiamati siano sufficienti a delimitare l'ambito della pretesa e consentano il contraddittorio; non è necessario che l'Ufficio sviluppi in atto tutte le argomentazioni giuridiche
  • Divieto di mutamento della causa petendi in appello: l'Amministrazione non può avanzare pretese fondate su fatti nuovi non presenti nell'atto impositivo; tuttavia prospettazioni giuridiche alternative costruite sullo stesso nucleo fattuale sono ammesse
  • I rilievi basati su omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. sono ammissibili solo quando si tratti di fatti storici o circostanze precise e non di valutazioni giuridiche o di giudizi ricostruttivi complessi (es. qualificazione della società come "cartiera")

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