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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20692/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso principale proposto da La Croce contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che lo aveva ritenuto responsabile, in qualità di ultimo liquidatore, per sanzioni e per responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 connesse ad un avviso di accertamento che contestava la decadenza dal regime di de-commercializzazione di Milano Fitness e la distribuzione indiretta di utili (attraverso canoni di sublocazione ritenuti abnormi). La Croce deduceva, tra l'altro, violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, carenza di legittimazione e mancata prova del vantaggio personale e dei presupposti per la responsabilità del liquidatore. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi relativi alla responsabilità personale e sanzionatoria del liquidatore e alla responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973, ritenendo che: (i) opera il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 175/2014 e il liquidatore conserva poteri e legittimazione; (ii) l'applicazione dell'art. 7 D.L. 269/2003 (riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica) è esclusa quando il rappresentante abbia agito per proprio esclusivo interesse (onere probatorio a carico dell'Amministrazione per dimostrare il vantaggio personale); (iii) la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973 è di natura civilistica (risarcitoria), autonoma rispetto al debito tributario societario, e richiede un accertamento specifico di condotte colpose (es. violazione dell'ordine di graduazione dei creditori o assegnazione di beni ai soci prima dell soddisfacimento del creditore erariale). La Corte ha quindi ritenuto infondati alcuni profili della decisione di merito (in particolare la genericità dell'addebito al liquidatore e la mancata specifica indicazione delle condotte previste dall'art. 36), accogliendo i motivi di cassazione di La Croce su questi punti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale proposto da La Croce Giovanni (relativi a responsabilità sanzionatoria del liquidatore, carenza di specifico addebito e applicazione dell'art. 36 DPR 602/1973) e ha rigettato il primo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale proposto da Milano Fitness. La sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale è cassata nei punti accolti e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la determinazione delle spese di giudizio. La Corte ha inoltre condannato la società Milano Fitness al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate (controricorrente).

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7

    L'art. 7 introduce la prevalente riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica, ma la Corte ribadisce che la norma non opera se il rappresentante ha agito per proprio esclusivo interesse: in tale ipotesi torna a valere la responsabilità personale dell'autore della violazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 e 11

    Art. 2 principio della responsabilità personale della sanzione; art. 11 disciplina la responsabilità solidale dell'ente. La Corte sottolinea il principio di personalizzazione della sanzione: la mera carica (es. liquidatore) non giustifica automaticamente l'irrogazione della sanzione senza specifica prova dell'addebito personale o del vantaggio personale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36

    La responsabilità del liquidatore ex art. 36 è di natura civilistica e autonoma rispetto al debito tributario societario: sorge per condotte tipiche (mancato rispetto dell'ordine di graduazione o assegnazione di beni ai soci prima del soddisfacimento del creditore erariale) e richiede accertamento specifico; non è sufficiente l'affermazione generica del debito tributario societario.

  • D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    Prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria: il liquidatore conserva poteri di rappresentanza e legittimazione per cinque anni dalla cancellazione e può ricevere notifiche e impugnare atti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 148, comma 3

    Disciplina la de-commercializzazione per enti associativi/ASD; la revoca del beneficio richiede accertamento di violazioni dei requisiti soggettivi/organici e/o della concreta vita associativa. Il giudice di merito può valutare elementi indiziari (es. distribuzione indiretta di vantaggi fiscali).

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 6

    Prevede che si considerano distribuzioni indirette di utili gli acquisti di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche; la Corte ne considera l'uso come parametro valutabile per accertare trasferimenti di vantaggi fiscali tramite canoni abnormi.

  • TUIR, art. 9, comma 3

    Definisce il metodo del confronto per il valore normale (transfer pricing analogue) e la Corte richiama che lo scostamento dal valore normale può costituire indizio rilevante di antieconomicità dell'operazione; la verifica comparativa è rimessa al giudice di merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Limita l'introduzione in appello di nuove eccezioni in senso tecnico; la Corte distingue tra nuove eccezioni in senso tecnico (precluse) e argomentazioni difensive o prospettazioni dell'Amministrazione, queste ultime ammissibili.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 446, art. 5 e art. 11

    Norme che determinano la base imponibile IRAP e le componenti di costo non deducibili: la Corte ricorda che l'onere di provare l'esistenza di componenti negativi deducibili spetta al contribuente, mentre l'Amministrazione prova l'esistenza di un reddito imponibile; il giudice di merito può valutare l'inerenza dei costi.

  • Codice Civile, art. 2495

    Prevede gli effetti dell'estinzione della società; la modifica normativa e l'art. 28 D.Lgs. 175/2014 posticipano tali effetti nei rapporti con l'Erario per cinque anni.

Massime di principio

  • La responsabilità sanzionatoria non scatta automaticamente per il semplice fatto di essere legale rappresentante o liquidatore: è necessario un accertamento specifico della condotta personale e, se si invoca la responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR 602/1973, vanno dimostrati i comportamenti tipizzati (es. assegnazione di beni ai soci o violazione dell'ordine di pagamento dei creditori).
  • L'art. 7 D.L. 269/2003 (riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica) non è applicabile se l'Amministrazione prova che il rappresentante ha agito per proprio esclusivo vantaggio; l'onere probatorio per il vantaggio personale grava sull'Amministrazione.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente la legittimazione del liquidatore nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria: per cinque anni il liquidatore conserva poteri di rappresentanza (art. 28 D.Lgs. 175/2014) e può essere raggiunto da atti e sanzioni entro i limiti di legge.
  • In tema di IRAP e deducibilità dei costi, l'Amministrazione deve provare l'esistenza del reddito imponibile e il contribuente ha l'onere di dimostrare l'inerenza e la deducibilità dei costi contestati; il giudice valuta l'appostazione dei costi nel bilancio secondo i principi contabili e civilistici.
  • Nel contenzioso tributario l'appello non può introdurre nuove eccezioni in senso tecnico che mutino il thema decidendum, ma l'Amministrazione può introdurre argomentazioni difensive volte a confutare le censure già dedotte: distinzione tra eccezioni 'in senso tecnico' e mere argomentazioni difensive.
  • Per il disconoscimento dei benefici fiscali (es. de-commercializzazione/ASD) è necessario verificare non solo la forma statutaria ma la concreta vita associativa e l'assenza di operazioni che costituiscano distribuzione di utili; scostamenti abnormi dai valori di mercato (es. canoni) possono costituire indizi rilevanti.

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