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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08435/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno 2016, di importo molto elevato, emesso nei confronti del soggetto ritenuto passivo del tributo per un immobile detenuto da un ente militare estero in forza di contratto di locazione. La società proprietaria dell'immobile aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, di avere legittimazione e interesse ad agire perché si era obbligata verso il conduttore a farsi carico della tassa sui rifiuti mediante un patto di accollo; inoltre richiamava una precedente decisione amministrativa relativa alla TARI 2015 che, a suo dire, avrebbe già riconosciuto la sua legittimazione ad agire. Con i motivi di ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. e omesso esame di un punto decisivo, per non avere la CTR considerato la decisione del TAR; 2) violazione degli artt. 1273 e 1411 c.c., dell'art. 8 L. 212/2000 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il patto di accollo esterno le conferisse legittimazione ad impugnare l'avviso; 3) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso e omessa pronuncia sul vizio motivazionale; 4) violazione di norme sulla motivazione e sulla classificazione tariffaria, per omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'atto derivante dalla riclassificazione catastale/tariffaria dell'immobile da C1 a C3.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato amministrativo invocato era relativo a un diverso giudizio, avente ad oggetto la tariffa TARI 2015, e quindi non spiegava efficacia nel giudizio tributario relativo all'avviso TARI 2016. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, e infondato perché l'accollo del debito d'imposta ha efficacia solo interna tra le parti e non attribuisce all'accollante la qualità di soggetto passivo del tributo né la legittimazione autonoma a impugnare l'avviso emesso nei confronti del debitore principale. Ha inoltre affermato che la legittimazione ad agire nel contenzioso tributario spetta al destinatario dell'atto o a chi sia parte del rapporto tributario controverso, e che l'accollante, non essendo soggetto passivo TARI, non può impugnare l'avviso. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati perché assorbiti dal previo difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Spese compensate per il progressivo consolidamento dell'orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato invocato non può estendersi a un diverso rapporto/processo avente oggetto differente

  • art. 324 c.p.c.

    il passaggio in giudicato opera solo nei limiti oggettivi della decisione formatasi nel diverso giudizio

  • art. 1273 c.c.

    l'accollo del debito non muta, di per sé, la posizione del soggetto passivo del rapporto tributario verso il fisco

  • art. 1411 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare la legittimazione processuale nel rapporto tributario

  • art. 8 L. 212/2000

    consente l'accollo del debito d'imposta, ma con efficacia solo interna e senza spostare la soggettività passiva del tributo

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove e chiedere un nuovo esame del merito

  • art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013

    individua quale soggetto passivo della TARI il detentore/occupante dell'immobile suscettibile di produrre rifiuti

  • art. 1, comma 161, L. 269/2006

    richiamato tra le norme sulla motivazione/legittimità dell'atto, ma le relative doglianze sono assorbite

  • art. 1, comma 162, L. 269/2006

    richiamato quale parametro di motivazione dell'avviso, ma la censura è assorbita

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato in tema di motivazione degli atti tributari, ma la questione è assorbita

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione ai poteri del giudice tributario e alla motivazione, ma senza rilievo decisivo nel caso

  • art. 4, comma 8, regolamento comunale del Comune di Gricignano di Aversa

    richiamato dalla ricorrente per contestare la riclassificazione tariffaria

  • art. 54 regolamento comunale del Comune di Gricignano di Aversa

    richiamato dalla ricorrente per contestare la riclassificazione tariffaria

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 507/1993

    richiamato a sostegno della doglianza sulla classificazione tariffaria dell'immobile

  • art. 360, primo comma, nn. 1 e 5, c.p.c.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata per il primo motivo

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata per il secondo motivo

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    il responsabile d'imposta può intervenire nel giudizio, ma non impugnare autonomamente l'atto emesso verso il debitore principale

  • art. 53 Cost.

    il tributo deve gravare effettivamente sul soggetto cui la legge attribuisce la capacità contributiva e che è tenuto ex lege al pagamento

  • art. 2 Cost.

    richiamato a sostegno del dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo capacità contributiva

  • art. 1 legge sul contenzioso tributario

    richiamato come fondamento del dovere di concorso alle spese pubbliche del soggetto passivo

  • art. 57 d.P.R. 131/1986

    richiamato per distinguere la diversa ipotesi del responsabile solidale d'imposta (notaio) che può impugnare l'avviso a lui notificato

  • art. 13 d.lgs. 472/1997

    richiamato con riguardo alla posizione del responsabile d'imposta tenuto all'integrazione del versamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la legittimazione ad impugnare l'atto impositivo spetta al destinatario dell'atto o comunque a chi sia parte del rapporto tributario controverso e soggetto passivo dell'imposizione; chi non riveste tale posizione non può proporre autonomamente ricorso.
  • L'accollo del debito d'imposta ha efficacia soltanto interna tra accollante e accollato e non trasferisce nei confronti del fisco la soggettività passiva del tributo né attribuisce all'accollante la legittimazione a impugnare l'avviso emesso verso il debitore principale.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o del merito della controversia, essendo il sindacato di legittimità limitato ai vizi consentiti.
  • Un giudicato formatosi su un diverso rapporto o su un diverso oggetto processuale non è opponibile in un giudizio tributario avente ad oggetto un distinto atto impositivo e una diversa annualità d'imposta.
  • Le questioni di motivazione o di nullità dell'avviso restano assorbite quando il ricorso è comunque inammissibile o infondato per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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