Cassazione Civile, Ordinanza n. 36146/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time instaurato nel 2013 con la società ricorrente, nell'ambito di una vicenda qualificata dal giudice di merito come somministrazione irregolare / interposizione fittizia di manodopera tramite un soggetto formalmente datore di lavoro. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli nel 2018 dal datore apparente. La Corte d'appello ha dichiarato inefficace il licenziamento, ha ritenuto ancora in corso il rapporto con l'utilizzatore effettivo e ha ordinato il ripristino del rapporto, condannando la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate. La società ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.lgs. 81/2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c. e all'art. 80-bis l. 77/2020, sostenendo che il licenziamento intimato dal somministratore dovesse essere considerato atto di gestione del rapporto imputabile all'utilizzatore effettivo e quindi rilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione; inoltre ha sostenuto che la norma interpretativa di cui all'art. 80-bis dovesse essere limitata temporalmente al periodo emergenziale Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, confermando l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui, in tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis d.l. 34/2020, conv. in l. 77/2020, ha natura di norma di interpretazione autentica e chiarisce che tra gli atti di costituzione e gestione del rapporto non rientra il licenziamento intimato dal somministratore. Di conseguenza, il licenziamento del datore apparente non è riferibile all'utilizzatore effettivo ai fini di cui all'art. 38 d.lgs. 81/2015. La Corte ha quindi lasciato ferme le statuizioni di merito sull'inefficacia del licenziamento, sulla permanenza del rapporto e sul risarcimento del danno. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo le parti intimate svolto difese. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
nella somministrazione irregolare disciplina la costituzione del rapporto con l'utilizzatore e l'imputazione degli atti compiuti o ricevuti dal somministratore, ma non consente di includere il licenziamento tra gli atti di gestione riferibili all'utilizzatore effettivo.
art. 39, primo comma, d.lgs. 81/2015
fissa, nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto con l'utilizzatore, il termine di decadenza dalla data di cessazione dell'attività presso l'utilizzatore.
invocato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione restrittiva della norma sopravvenuta; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
ha natura di norma di interpretazione autentica e chiarisce, con efficacia retroattiva, che il licenziamento non rientra tra gli atti di costituzione o gestione del rapporto imputabili all'utilizzatore.
secondo comma, ult. parte
richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge di conversione del d.l. 34/2020, nella quale è inserito l'art. 80-bis qualificato come interpretazione autentica.
provvedimento nel cui contesto è collocata la norma interpretativa invocata dal ricorrente per sostenerne la limitazione temporale, esclusa dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di somministrazione irregolare, il licenziamento intimato dal somministratore non è compreso tra gli atti di costituzione o gestione del rapporto che si intendono compiuti dal soggetto utilizzatore.
- La norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione precedente opera retroattivamente e si applica sia alle controversie già instaurate sia a quelle future.
- Ai fini della decadenza dall'impugnazione del rapporto costituito con l'utilizzatore, rileva la disciplina specifica che collega il termine alla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore, non l'atto di licenziamento proveniente dal datore apparente.
- La collocazione di una norma interpretativa in un provvedimento emergenziale non ne limita di per sé l'ambito applicativo, quando il testo chiarisce in modo generale la portata della disposizione interpretata.
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