Cassazione Civile, Ordinanza n. 36120/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, assunto dal 1997 con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato presso un ente lirico-teatrale, ha chiesto di accertare l’illegittimità delle clausole di termine apposte ai contratti stipulati tra il 1997 e il 2011, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, il pagamento delle differenze retributive, il risarcimento del danno e la stabilizzazione. Il Tribunale aveva ritenuto superato il limite massimo complessivo di 36 mesi previsto dall’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, computando anche parte dei rapporti anteriori e successivi al regime transitorio, e aveva liquidato il danno in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello, invece, aveva escluso dal computo i periodi dal 1997 al 2001 perché soggetti alla legge n. 230/1962 e quelli dall’1/1/2008 al 31/3/2009 perché sottratti dal regime transitorio della legge n. 247/2007, con conseguente mancato superamento del limite dei 36 mesi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e erronea applicazione del regime transitorio della legge n. 247/2007, sostenendo che anche i contratti tra il 1997 e il 2001 dovessero essere conteggiati e che il periodo 1/1/2008-31/3/2009 non potesse essere trattato come un periodo "franco" non computabile ai fini dell’abuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il secondo, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accertato la violazione dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. Ha inoltre regolato le spese ponendole in larga misura a carico dell’ente resistente, con compensazione parziale delle spese di primo grado.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Il limite massimo complessivo di 36 mesi nella successione dei contratti a tempo determinato va verificato includendo anche i contratti antecedenti richiamati dalla disciplina transitoria; la sua funzione è prevenire l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 1, comma 43, legge n. 247/2007
La disciplina transitoria non può essere letta come una zona sottratta in modo stabile al computo dell’abuso; i contratti già conclusi e quelli in corso nel periodo rilevante possono essere attratti nel conteggio complessivo secondo la regola transitoria richiamata dalla Corte.
art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001
L’esenzione prevista per specifiche attività o spettacoli riguarda il contingentamento e non esclude, di per sé, il controllo sul superamento del limite massimo complessivo di durata, secondo la lettura accolta dalla Corte.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 8 legge n. 604/1966
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione del danno in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
direttiva 1999/70/CE
L’interpretazione della normativa nazionale deve essere conforme alla clausola europea volta a prevenire l’abusivo ricorso a una successione di contratti a tempo determinato.
clausola 5, punto 1, lettera a), accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Le 'ragioni obiettive' devono consistere in circostanze precise e concrete che giustifichino, in quel contesto, la successione di contratti a termine; non è sufficiente la mera natura artistica dell’attività del datore di lavoro.
art. 1, comma 40, legge n. 247/2007
Ha introdotto il comma 4-bis all’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, creando il limite complessivo di durata oggetto di controllo.
d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
La Corte richiama il rapporto con la disciplina dei contratti a termine per attività elencate nel decreto, ma esclude che ciò comporti l’integrale sottrazione del periodo anteriore al computo del limite di 36 mesi.
legge n. 230/1962
Il solo fatto che i rapporti anteriori fossero soggetti a tale regime non impedisce di considerarli nel computo complessivo ai fini del limite massimo di durata della successione dei contratti a termine.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del limite massimo complessivo di durata della successione di contratti a tempo determinato, devono essere computati anche i rapporti pregressi rilevanti secondo la disciplina transitoria, se necessari a valutare l’eventuale abuso della reiterazione.
- La disciplina transitoria in materia di contratti a termine non può essere interpretata come un periodo di sterilizzazione assoluta del computo, se una simile lettura svuoterebbe la finalità antielusiva della norma.
- Nel settore artistico e dello spettacolo, la sola natura temporanea degli spettacoli o l’assetto organizzativo dell’ente non bastano a integrare automaticamente le ragioni obiettive che giustificano la reiterazione dei contratti a termine; occorre verificare circostanze precise e concrete.
- L’interpretazione della normativa interna sui contratti a termine deve essere conforme alla direttiva 1999/70/CE e deve preservare l’effettività della tutela contro l’abusiva reiterazione dei rapporti.
- Quando, dopo la cassazione, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e confermare la statuizione sostanziale del giudice di primo grado.
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