Cassazione Civile, Ordinanza n. 36118/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di una commessa di servizi di vigilanza privata, trasporto e trattamento valori svolti da una precedente impresa poi entrata in default. I ricorrenti, dipendenti della cessata appaltatrice e impiegati presso una filiale per servizi di prelievo, consegna, contazione, gestione e trattamento moneta, hanno chiesto che la società subentrante fosse condannata ad assumerli con decorrenza 1/10/2013, a ricostruire la loro posizione normativa ed economica e a corrispondere le spettanze maturate, invocando la clausola sociale prevista dagli artt. 24 ss. del CCNL Vigilanza privata. In particolare sostenevano che la disciplina collettiva fosse cogente e operante in ragione dell'acquisizione del servizio da parte della nuova affidataria, e che la dichiarazione resa dalla società nel verbale sindacale del 22.10.2013 integrasse una promessa vincolante di futura assunzione dal bacino dei lavoratori provenienti dalla precedente impresa. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la clausola sociale non fosse operativa, perché il tracollo della precedente appaltatrice aveva determinato una cesura tale da impedire il normale cambio appalto previsto dal contratto collettivo, e aveva altresì escluso che vi fosse un autonomo obbligo di assunzione assunto dalla società subentrante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non si confrontava con l'accertamento in fatto compiuto nei gradi di merito, secondo cui non vi era stato un cambio appalto in senso tecnico-operativo riconducibile alla clausola sociale, ma una rottura della procedura dovuta al blocco totale delle attività della precedente aggiudicataria e alla successiva ripartizione della commessa tra più società. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in sostanza a contestare l'interpretazione data dal giudice di merito a una clausola/manifestazione negoziale, censura che in cassazione non può ridursi alla mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa. La Corte ha anche ribadito che, in tema di interpretazione contrattuale e degli atti unilaterali, il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria lettura a quella plausibile adottata dal giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1411 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa vincolatività dell'impegno assunto dalla società subentrante; la Corte non ne accoglie la lettura proposta, ritenendo la censura inammissibile perché attiene all'interpretazione dell'atto.
artt. 24, 25, 27 CCNL Vigilanza privata
disciplinano la procedura di cambio appalto e la clausola sociale; la Corte afferma che l'obbligo di assunzione ex novo del personale dell'impresa cessante opera solo in presenza delle condizioni previste e di un cambio appalto qualificabile come tale, non quando la procedura sia stata interrotta dalla cessazione anomala dell'attività della precedente appaltatrice.
art. 1173 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nascita di un obbligo da fonte negoziale/atto unilaterale; la Corte non accoglie la censura.
art. 1324 c.c.
richiamato dai ricorrenti per l'applicazione delle norme sul contratto agli atti unilaterali; la Corte ribadisce che l'atto del 22.10.2013 va interpretato come accertamento di fatto, non sostituibile in cassazione.
art. 1325 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel sostenere la natura vincolante della dichiarazione societaria; la Corte non ravvisa errori censurabili di legittimità nell'interpretazione del giudice di merito.
art. 1336 c.c.
richiamato dai ricorrenti per qualificare la dichiarazione come promessa al pubblico/offerta; la Corte esclude che la censura sia proponibile nei termini dedotti, trattandosi di diversa lettura del verbale sindacale.
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma invocata per la dedotta violazione di legge; la Corte precisa, in sostanza, che la doglianza sul secondo motivo non è ammissibile perché mira a ottenere una nuova valutazione interpretativa di merito.
art. 1362 c.c.
richiamato dalla Corte nel principio di diritto sull'interpretazione dei contratti: il ricorrente deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato.
artt. 1362 ss. c.c.
la Corte ribadisce che la violazione dei canoni legali di interpretazione può essere dedotta solo indicando specificamente gli errori del giudice di merito, non tramite mera contrapposizione di una diversa lettura.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Nella materia del cambio appalto disciplinato da clausola sociale, l'obbligo dell'impresa subentrante di assumere il personale dell'impresa cessante presuppone che vi sia un effettivo avvicendamento nell'appalto rientrante nella fattispecie regolata dal contratto collettivo; se il passaggio della commessa è interrotto da una cesura sostanziale dovuta al blocco totale dell'attività della precedente appaltatrice e alla successiva frammentazione della commessa tra più soggetti, il meccanismo contrattuale può ritenersi non operante.
- In sede di legittimità, una censura che contesti l'interpretazione di una clausola contrattuale o di un atto unilaterale non è ammissibile quando si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa rispetto a quella scelta dal giudice di merito, purché questa sia plausibile e logicamente motivata.
- Per dedurre utilmente la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare in modo specifico quali regole ermeneutiche siano state violate e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione del testo.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito deve essere valutata in modo unitario, verificando la coerenza del testo con l'intenzione delle parti e con il comportamento successivo, ma tale apprezzamento resta un accertamento di fatto insindacabile se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
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