Cassazione Civile, Ordinanza n. 36123/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Cinque lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento di incentivi connessi all’attività svolta quale componente dell’Ufficio di Alta Sorveglianza dei lavori di adeguamento di una strada statale. In primo grado i decreti erano stati revocati perché il Tribunale aveva ritenuto applicabile il regolamento interno del 2003, che non prevedeva compensi incentivanti per tale attività. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, condannando la società al pagamento, ritenendo che la prestazione fosse da incentivare secondo il regolamento del 2009 fino a novembre 2011 e poi, pro quota, secondo quello del 2011, sul presupposto che il momento rilevante fosse quello del conferimento dell’incarico/della designazione e che l’attività di alta sorveglianza non fosse mera progettazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità e violazione degli artt. 112, 414 e 420 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe accolto una domanda fondata sul regolamento del 2009 nonostante il ricorso monitorio si fondasse solo sul regolamento del 2011; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 18 L. n. 109/1994, 92 d.lgs. n. 163/2006, 12 preleggi e delle disposizioni dei regolamenti ANAS, sostenendo che gli incentivi andavano regolati dalla disciplina vigente al momento della stipula del contratto di appalto (27 maggio 2008), quando era in vigore il regolamento del 2003 che non contemplava l’incentivo, e che comunque il regolamento del 2009 sarebbe entrato in vigore dopo l’ordine di servizio del 4 giugno 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva sì ricostruito l’attività come soggetta in parte al regolamento del 2009 e in parte al regolamento del 2011, ma aveva poi condannato la società al pagamento delle somme richieste dai lavoratori sin dal monitorio, cioè quelle calcolate con il regolamento del 2011, sicché l’eventuale errore non era decisivo. Il secondo motivo non è stato accolto perché la giurisprudenza di legittimità già afferma che, per l’incentivo collegato a funzioni tecniche negli appalti pubblici, il diritto sorge solo se sia stato adottato il regolamento attuativo e che la disciplina applicabile va individuata, in analogia con gli incarichi professionali, con riguardo al momento del conferimento dell’incarico; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, in fatto, che il conferimento era collegato alla designazione del 4 giugno 2009 e all’atto aggiuntivo del 27 luglio 2009, accertamento non riesaminabile in cassazione, mentre la censura relativa alla data di entrata in vigore del regolamento del 2009 era una questione di fatto non dedotta nei limiti del vizio motivazionale. È stata inoltre dichiarata inammissibile la deduzione di violazione dei regolamenti interni, non avendo essi la natura di norme di diritto ai fini dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 L. n. 109/1994
norma originaria sugli incentivi per la progettazione, richiamata come base della disciplina premiale poi evoluta nel tempo.
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
norma applicabile ratione temporis che disciplina gli incentivi negli appalti pubblici; il diritto nasce solo secondo le modalità e i presupposti fissati dal regolamento attuativo dell'amministrazione.
art. 113 d.lgs. n. 50/2016
richiamato in premessa come evoluzione normativa degli incentivi, da corrispettivi per progettazione a incentivi per funzioni tecniche.
menzionato per sottolineare che la disciplina degli incentivi deroga al trattamento accessorio generale del pubblico impiego.
richiamato, in combinazione con l'art. 2233 c.c., per individuare il momento rilevante del conferimento dell'incarico ai fini della disciplina applicabile.
richiamato, in combinazione con l'art. 2230 c.c., come base per valorizzare il conferimento dell'incarico quale momento determinante.
invocato nel primo motivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non decisiva e non aderente alla ratio della sentenza impugnata.
invocato nel primo motivo insieme agli artt. 112 e 420 c.p.c.; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
invocato nel primo motivo insieme agli artt. 112 e 414 c.p.c.; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
la Corte afferma che non possono essere denunciate come violazione di legge le disposizioni dei regolamenti interni dell'ANAS, perché non hanno natura di norme di diritto.
invocato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato per osservare che l'epoca di entrata in vigore del regolamento del 2009 sarebbe comunque una quaestio facti non adeguatamente censurata nei limiti del vizio motivazionale.
utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti di legittimità già consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto nel testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di incentivi per funzioni tecniche o assimilate negli appalti pubblici, il diritto al compenso non sorge per la sola prestazione lavorativa, ma richiede anche l'adozione del regolamento o dell'atto attuativo che disciplini criteri e riparto del fondo.
- Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al compenso incentivante, il momento decisivo è quello del conferimento dell'incarico o della designazione, non necessariamente quello della stipula iniziale del contratto di appalto, quando l'attività incentivata è collegata a un incarico successivamente conferito.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: un motivo è inammissibile se, anche ove fondato, non sarebbe idoneo a sovvertire l'esito della decisione.
- Non è denunciabile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione di regolamenti interni di un ente o di una società quando tali fonti non hanno natura di norme di diritto in senso processuale.
- Accertamenti di fatto come la data di conferimento dell'incarico o l'epoca di entrata in vigore di un regolamento non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e specificamente articolato.
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