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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36116/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente volta a ottenere differenze retributive per il periodo anteriore al pensionamento, fondata sull'inquadramento nel livello Quadro B invece che nel livello Quadro A previsto dal CCNL applicabile. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo una parte delle differenze richieste, ritenendo che la clausola del CCNL 2008/2011 che distingueva tra le due categorie di quadro non fosse stata validamente disapplicata o estinta per mutuo consenso tacito tra le parti sociali. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1325, n. 4, 1372 e 2077 c.c., sostenendo che la distinzione tra Quadro A e Quadro B fosse rimasta solo formale e che, con il consenso delle parti sociali, la clausola fosse stata di fatto mai applicata e comunque tacitamente abrogata fino al nuovo CCNL del 2012; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sull'eccezione di mancata vigenza dell'art. 27 CCNL per mutuo consenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non investissero un errore di interpretazione della clausola collettiva, ma mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'inesistenza di una prova sufficiente del dedotto mutuo consenso abrogativo o della mancata entrata in vigore della clausola. Tale valutazione di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, è stata confermata la decisione impugnata e la società ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per la dedotta violazione di legge, ma la Corte osserva che le censure, in realtà, attaccano l'accertamento in fatto e non una vera quaestio iuris.

  • art. 360 c.p.c.

    È invocato per l'asserita omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che la questione della dedotta estinzione per mutuo consenso fosse stata comunque esaminata nel nucleo centrale della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia viene ritenuta infondata/inammissibile perché la Corte d'appello aveva comunque affrontato la questione sostanziale dell'eccezione di mutuo consenso.

  • art. 1325 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un accordo idoneo a incidere sulla clausola contrattuale, ma la Cassazione non accoglie la prospettiva, valorizzando il limite del sindacato di legittimità sul fatto.

  • art. 1372 c.c.

    È evocato per sostenere la possibilità di scioglimento del vincolo per mutuo consenso; la Corte ribadisce però che la prova dell'accordo abrogativo è questione di merito.

  • art. 2077 c.c.

    È citato nel motivo di ricorso in relazione al rapporto tra contratto individuale/collettivo e disciplina applicabile, ma non assume un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato dalla Corte come parametro del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sull'accertamento storico, che non consente una revisione del merito.

Massime di principio

  • L'accertamento della sussistenza di una volontà concorde di scioglimento o abrogazione tacita di una clausola contrattuale è un apprezzamento di merito e, se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente, non è censurabile in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla prova dell'accordo abrogativo in una pretesa questione di violazione di legge, quando in realtà si contesti solo la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando la questione sia stata comunque esaminata nella sostanza dalla sentenza impugnata, anche se non con la specifica formula prospettata dalla parte.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione in fatto si limita a verificare la presenza di un percorso argomentativo minimo e non consente di sostituire una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa massima di esperienza a quella adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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