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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36124/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni psicologi, inquadrati nella dirigenza sanitaria dell’ex Azienda sanitaria n. 3 di Fano poi incorporata nell’ASUR Marche, avevano chiesto l’accertamento del diritto alla corretta determinazione della retribuzione di risultato e la corresponsione delle differenze retributive dal 1989, assumendo che il fondo dovesse essere ricostruito secondo il chiarimento intervenuto con la clausola di interpretazione autentica del 21 luglio 2001. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, rideterminando il fondo dell’anno 1993 e le quote storiche spettanti, aderendo a una lettura che valorizzava il calcolo del 5% a montante del periodo 1985/1989 e la destinazione esclusiva ai dirigenti sanitari ex gruppo B. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello dell’ASUR. In cassazione l’azienda sanitaria denunciava, con un primo motivo, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 61 CCNL 5 dicembre 1996, sostenendo che l’interpretazione autentica non potesse produrre nuovi o maggiori oneri, che il fondo fosse stato correttamente determinato nel quadro del contenimento della spesa pubblica e che dovesse tenersi conto delle determinazioni regionali ex art. 5, comma 1, l. n. 407/1990; con un secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, sostenendo tra l’altro che le delibere regionali e aziendali sul fondo ex gruppo B erano espressione di potestà autoritativa, che la contrattazione decentrata fosse comunque legittima in materia di incentivazioni e che, anche a voler ritenere travolti gli accordi regionali, gli oneri sarebbero ricaduti sulla stessa ASUR in violazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 724/1994.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha richiamato il proprio recente orientamento e quello delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini della formazione del fondo per la retribuzione di risultato previsto dall’art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 1994/1997, le "quote storiche" non vanno ricondotte a una base astratta o a quanto semplicemente speso nell’anno 1993, ma alle quote originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e seguenti del d.P.R. n. 384/1990 immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema, tenendo conto anche degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda. Ha quindi censurato la sentenza d’appello per avere attribuito valore decisivo all’accordo di interpretazione autentica in modo non coerente con tale ricostruzione. In dispositivo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati come parametri ermeneutici del CCNL; la Corte, però, ha risolto la questione interpretativa valorizzando il testo contrattuale, l’accordo di interpretazione autentica e il quadro normativo previgente, fino a ritenere decisivi gli accordi regionali vigenti prima del passaggio al nuovo sistema.

  • art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza sanitaria, tecnica, professionale, amministrativa del SSN

    «Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art.8, comma 3 della legge n. 537/93»

    La locuzione "quote storiche spettanti a ciascun ruolo" va intesa come riferimento alle quote originariamente determinate secondo il regime previgente, immediatamente prima dell’applicazione del nuovo sistema della retribuzione di risultato.

  • Accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2001

    Ha chiarito che le quote storiche spettanti non sono quelle corrisposte o spese dalle aziende nel 1993, ma quelle originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e seguenti del d.P.R. n. 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema; nella premessa fa salvo l’accordo decentrato vigente in azienda.

  • d.P.R. n. 348 del 1983

    Richiamato per ricostruire l’origine del sistema delle incentivazioni della produttività, fondato su attività autorizzate oltre l’orario di lavoro e sulla ripartizione di un fondo tra categorie di personale.

  • d.P.R. n. 228 del 1987

    Richiamato come intervento di riforma degli artt. 46, 63 e 64 del d.P.R. n. 348/1983, con ampliamento delle categorie beneficiarie e riconoscimento autonomo del personale non medico laureato.

  • d.P.R. n. 270 del 1987

    Richiamato come accordo collettivo che individua la categoria B dei laureati non medici e introduce anche la produttività per obiettivi.

  • art. 5, comma 1, l. n. 407/1990

    Evocato dalla ricorrente come base delle determinazioni regionali che avrebbero inciso sul fondo; la Corte, nel dare seguito al proprio orientamento, ha ritenuto rilevante il quadro degli accordi regionali anteriori al CCNL 1994/1997.

  • d.P.R. n. 384 del 1990, artt. 57 e seguenti

    Costituiscono il regime previgente cui rinvia l’art. 61 CCNL 1994/1997; le quote storiche vanno ricostruite secondo le determinazioni originarie operate nel quadro di tali norme e degli accordi regionali vigenti.

  • art. 8, comma 3, l. n. 537/1993

    È pacificamente applicabile come decurtazione finale del fondo.

  • art. 2, comma 3, d.l. n. 333/1992, conv. in l. n. 359/1992

    Richiamato come precedente legislativo che aveva contenuto l’importo dei fondi di incentivazione entro gli stanziamenti di bilancio 1991.

  • art. 6, comma 1, l. n. 724/1994

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione degli oneri di spesa, ma non assunto dalla Corte come base decisiva della soluzione.

Massime di principio

  • Nella ricostruzione di un fondo retributivo rinviato da un contratto collettivo a fonti previgenti, la nozione di "quote storiche" deve essere interpretata in coerenza con il sistema originario di formazione delle risorse, non in base alla mera spesa effettivamente sostenuta in un singolo anno.
  • Se il contratto collettivo di passaggio a un nuovo sistema retributivo richiama le quote storiche spettanti a ciascun ruolo, il riferimento va normalmente alle quote originariamente determinate nel regime precedente, comprese le eventuali regolazioni decentrate vigenti prima del mutamento del sistema.
  • L’accordo di interpretazione autentica deve essere letto nel suo complesso: il dato letterale delle premesse e del dispositivo può confermare che le parti collettive abbiano voluto conservare il riferimento agli accordi decentrati preesistenti, escludendo un ricalcolo ex post delle somme da destinare al fondo.
  • Nel sindacato di legittimità sull’interpretazione di un testo collettivo, la decisione di merito è censurabile quando attribuisca efficacia decisiva a una lettura non coerente con il tenore del contratto, con l’accordo interpretativo e con il sistema normativo di contesto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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