Cassazione Civile, Ordinanza n. 36119/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti pubblici, transitati dall'Agenzia del Territorio all'Agenzia delle Entrate, avevano impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni irrogata per essersi allontanati per circa trenta minuti dal luogo di lavoro, recandosi in un altro edificio della stessa amministrazione per acquistare bibite. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la condotta, escluso la rilevanza delle giustificazioni addotte (caldo e guasto dell'impianto di climatizzazione), qualificato il fatto come abbandono del posto di lavoro ex art. 67, comma 3, lett. b), CCNL comparto Agenzie fiscali, ma ridotto la sanzione a cinque giorni. I ricorrenti hanno dedotto: incompetenza del soggetto che aveva gestito il procedimento disciplinare per asserita mancata operatività del passaggio di funzioni all'Agenzia delle Entrate; tardività e decadenza del procedimento disciplinare con violazione dei termini dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001; erronea qualificazione del fatto come abbandono del posto di lavoro, essendo stato solo un spostamento tra edifici del medesimo complesso; omesso esame dell'elemento soggettivo; inammissibilità del rigetto delle prove documentali e testimoniali; violazione dell'onere probatorio; errata applicazione dei criteri di proporzionalità della sanzione, con richiesta di annullamento o diversa sussunzione nella fattispecie contrattuale meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo infondate le doglianze sulla competenza e sulla pretesa decadenza del potere disciplinare, perché al momento del fatto e dell'avvio del procedimento la successione dell'Agenzia delle Entrate all'Agenzia del Territorio era già operativa e perché i termini invocati non determinavano, nel caso concreto, alcuna decadenza. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio, perché la Corte d'appello aveva errato nel qualificare automaticamente la condotta come abbandono del posto di lavoro senza valutare compiutamente, ai fini della rilevanza disciplinare e della proporzionalità, sia il concreto allontanamento tra edifici del medesimo complesso sia le circostanze soggettive e oggettive dedotte (caldo, guasto del climatizzatore, necessità di recarsi al distributore). Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la gravità del fatto e la sanzione alla luce dei principi indicati dalla Cassazione, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. n. 165/2001
La disciplina legale del procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato prevale sulle previsioni contrattuali incompatibili, secondo il quadro introdotto dalla riforma del 2009.
art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001
I termini procedimentali vanno ricostruiti in base alla competenza dell'organo deputato ad avviare e concludere il procedimento, determinata ex ante in relazione alla sanzione astrattamente applicabile; il termine di cinque giorni per la trasmissione ha natura sollecitatoria e non perentoria.
art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001
La fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio è stata interpretata in senso ampio, ricomprendendo anche l'allontanamento dal posto di lavoro non accompagnato da corretta timbratura, con prevalenza sulla disciplina contrattuale difforme.
art. 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001
Il giudice ordinario, nei giudizi pendenti, può sostituirsi all'amministrazione nella determinazione della sanzione quando quella irrogata non sia proporzionata all'illecito.
art. 67 CCNL 28 maggio 2004 comparto Agenzie fiscali
La nozione di abbandono del posto di lavoro va letta in modo non meramente formale: richiede una condotta connotata da particolare gravità e non coincide con il semplice allontanamento temporaneo o con la mera violazione delle disposizioni sul badge.
art. 23 quater d.l. n. 95/2012
L'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate produce effetto dal 1º dicembre 2012 e determina il passaggio del personale e dei rapporti di impiego all'ente incorporante.
art. 2106 c.c.
La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione.
art. 2968 c.c.
La deroga alla disciplina della decadenza non è liberamente disponibile solo nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti.
art. 2969 c.c.
La decadenza è rilevabile d'ufficio solo nei casi in cui la materia sia sottratta alla disponibilità delle parti e l'azione sia improponibile.
art. 1363 c.c.
Il codice disciplinare contrattuale va interpretato nel suo insieme, coordinando le singole previsioni per ricavarne una lettura sistematica e coerente.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma senza esito decisivo nella decisione.
art. 115 c.p.c.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta assorbita o infondata nei punti non accolti.
art. 244 c.p.c.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale, ma non determinante ai fini dell'accoglimento.
art. 421 c.p.c.
Richiamato per l'ammissione dei mezzi istruttori nel rito del lavoro.
art. 420 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito e alla gestione delle prove nel processo del lavoro.
art. 1418 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità degli atti per violazione di norme imperative, ma la Corte ha escluso il vizio di incompetenza dedotto.
art. 1419 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di far derivare la nullità della sanzione dalla violazione di norme imperative.
art. 1421 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità.
art. 1339 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per affermare l'inserzione automatica di norme imperative nel rapporto disciplinare.
art. 2967 c.c.
Richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova, ma la Corte non lo ha ritenuto idoneo a spostare l'esito della causa.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la competenza al procedimento disciplinare si individua in base alla sanzione astrattamente applicabile alla fattispecie, secondo una valutazione ex ante e oggettiva, non in base alla sanzione che poi venga concretamente irrogata.
- Il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare non ha natura perentoria: la sua violazione rileva solo se incide concretamente sul diritto di difesa del lavoratore.
- L'abbandono del posto di lavoro non coincide con il mero allontanamento temporaneo dalla postazione, ma richiede una condotta connotata da particolare gravità e idonea a esprimere una sostanziale negazione dei doveri di ufficio.
- Nella valutazione della rilevanza disciplinare e della proporzionalità della sanzione devono essere considerati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto, incluse le ragioni dell'allontanamento e le condizioni di contesto.
- Quando la legge sopravvenuta tipizza una fattispecie disciplinare più grave rispetto alla disciplina contrattuale previgente, la previsione legale prevale, ma la sua applicazione richiede comunque una verifica concreta della condotta e della proporzionalità della sanzione.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato i vizi del procedimento non si tramutano automaticamente in nullità rilevabile d'ufficio; occorre verificare se ricorra davvero una violazione idonea a incidere sulla competenza o sulla validità dell'azione disciplinare.
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