Cassazione Civile, Ordinanza n. 04942/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa TARSU relativa agli anni d'imposta 2006/2010. La società aveva versato spontaneamente somme per il tributo e, dopo aver ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento della riduzione del 75% delle superfici tassabili, sosteneva di aver diritto al rimborso dell'eccedenza. Il Comune, però, le notificava un atto qualificato nella sentenza di merito come invito al pagamento delle somme dovute in applicazione del precedente giudicato, mentre il diniego espresso del rimborso era contenuto in un successivo provvedimento non impugnato. Con il ricorso per cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e erronea interpretazione dell'atto impugnato, che secondo la ricorrente doveva essere letto come diniego implicito della domanda di rimborso; 2) violazione del giudicato e decadenza del potere impositivo, sostenendo che il Comune avesse in sostanza effettuato un nuovo accertamento oltre i termini; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare dell'avvenuto pagamento spontaneo di somme superiori al dovuto e del calcolo dell'imposta dopo la riduzione delle superfici.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura sull'interpretazione dell'atto amministrativo non indicava i canoni ermeneutici asseritamente violati e, comunque, si risolveva in una richiesta di diversa lettura del fatto, non consentita in cassazione; ha inoltre osservato che correttamente la CTR aveva escluso che l'invito al pagamento fosse un diniego implicito del rimborso, poiché il diniego espresso era stato adottato con un successivo provvedimento non impugnato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e, comunque, infondato: la sentenza impugnata non aveva violato il giudicato, ma aveva ritenuto che il Comune si fosse limitato ad adeguarsi alla precedente decisione tributaria quantificando il dovuto; non vi era stata una riedizione del potere impositivo né una nuova pretesa accertativa, con conseguente irrilevanza della dedotta decadenza. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma riproponeva una diversa ricostruzione difensiva e elementi istruttori già valutati o non decisivi rispetto alla ratio della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte che impugna un atto tributario deve confrontarsi con la sua effettiva natura e, se deduce un'erronea interpretazione, deve indicare i canoni interpretativi asseritamente violati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare soltanto la lettura del contenuto di un atto amministrativo, se non si indicano specificamente le regole ermeneutiche violate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non per la mera riproposizione di argomentazioni difensive o di una diversa valutazione delle prove.
Le regole di interpretazione contrattuale sono richiamate come criteri applicabili anche agli atti amministrativi, in quanto rilevanti per accertarne la volontà.
Concorre ai criteri di interpretazione degli atti amministrativi, da osservare nel giudizio di merito.
Rientra nei canoni interpretativi richiamati per la lettura degli atti amministrativi.
art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Nel caso concreto la decadenza non operava, perché non vi era stato un nuovo accertamento, ma solo l'attuazione di una precedente sentenza passata in giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati; altrimenti la doglianza si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto.
- L'errore nella qualificazione di un atto tributario non può essere dedotto come mera violazione di legge se, in realtà, si contesta solo la ricostruzione del contenuto dell'atto compiuta dal giudice di merito.
- Un atto che si limiti a quantificare il dovuto in conformità a un precedente giudicato non costituisce nuovo accertamento né riedizione del potere impositivo; pertanto non può essere attaccato come violazione della decadenza prevista per gli avvisi di accertamento.
- Il diniego espresso di un'istanza di rimborso, se non impugnato, consolida definitivamente la pretesa e preclude di qualificare come diniego implicito un diverso atto avente oggetto autonomo, quale un invito al pagamento.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda la mancata considerazione di tesi difensive o di elementi istruttori, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
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