Sentenza del 28/11/2018 n. 30776 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso sei avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002 e 2003, ritenendo imponibili alcuni versamenti qualificati come "bonifici dall'estero". Secondo l'Ufficio, i contribuenti non avevano dimostrato adeguatamente l'origine non reddituale delle somme. I contribuenti sostenevano invece che i movimenti derivassero da una precedente transazione risarcitoria, dalla costituzione di una polizza per ottenere un finanziamento estero e dal successivo rimborso del finanziamento, con trasferimenti destinati anche a lavori di ristrutturazione. L'Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo motivazione apparente, ultrapetizione e violazione delle regole sulla presunzione bancaria e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non apparente la motivazione della Commissione Regionale, anche se sintetica e integrata per relationem con quella di primo grado, perché idonea a illustrare le ragioni della decisione e a rispondere alle censure dell'Ufficio. Ha inoltre ritenuto corretta l'estinzione parziale del giudizio relativa alla posizione di C.M. per l'annualità 2003, in conseguenza della definizione della lite. Quanto ai movimenti bancari, la Corte ha confermato che i contribuenti avevano fornito prova contraria sufficiente, anche mediante presunzioni semplici, dimostrando il collegamento tra la transazione originaria, la polizza, il finanziamento estero, il suo rimborso e il rientro delle somme in Italia. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, in favore del difensore antistatario dei contribuenti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1
I versamenti e i prelevamenti bancari possono fondare la presunzione di maggiori ricavi o compensi non dichiarati, salvo prova contraria del contribuente.
La presunzione bancaria è relativa: l'Ufficio può utilizzare i movimenti bancari come base dell'accertamento, ma il contribuente può superarla dimostrando, anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti riferite ai singoli movimenti, che le somme hanno origine estranea all'attività imponibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo e consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire maggiori componenti reddituali sulla base di elementi presuntivi, nei limiti previsti dalla legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
Richiamato in materia di accertamento dei redditi, concorre a definire il quadro normativo applicabile alla ricostruzione del reddito mediante dati e informazioni finanziarie.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Consente la definizione delle liti fiscali pendenti; la definizione produce l'estinzione del giudizio limitatamente all'accertamento e all'annualità cui si riferisce.
Stabilisce il principio generale dell'onere della prova. Nel caso concreto, l'Amministrazione doveva fondare la pretesa sulla presunzione bancaria, mentre i contribuenti dovevano dimostrare l'estraneità fiscale delle singole movimentazioni.
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle censure proposte. La Corte ha escluso che la Commissione Regionale abbia deciso oltre tali limiti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione comprensibile. Una motivazione sintetica o per relationem è valida se consente di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente di denunciare in cassazione errori processuali, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, limita la possibilità di contestare in cassazione il vizio di omesso esame dei fatti, lasciando comunque possibile il controllo sulla reale esistenza della motivazione e sulla violazione di legge.
Massime di principio
- La presunzione derivante dai movimenti bancari non determina automaticamente l'imponibilità delle somme: il contribuente può superarla ricostruendo documentalmente l'origine e il percorso finanziario di ciascun movimento.
- La prova contraria non deve necessariamente essere costituita da una prova diretta e isolata; può risultare da un insieme coerente di documenti, date, contratti, estratti conto, transazioni, finanziamenti, polizze e successivi trasferimenti.
- Quando le somme rientrano su conti italiani dopo l'estinzione di un finanziamento estero, la dimostrazione del collegamento causale tra uscita, investimento, finanziamento, rimborso e rientro può escludere la qualificazione delle somme come ricavi non dichiarati.
- Una sentenza d'appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado, purché esamini o faccia proprie in modo comprensibile le ragioni rilevanti e risponda alle principali censure dell'appello.
- La definizione agevolata di una lite fiscale estingue il giudizio solo per l'annualità e l'atto specificamente ricompresi nella definizione, non necessariamente per gli altri accertamenti riferiti allo stesso contribuente.
- In presenza di una doppia decisione conforme sui fatti, la Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito né la sufficienza della motivazione, ma verifica soltanto l'esistenza della motivazione, l'assenza di anomalie radicali e il rispetto delle norme di diritto.
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