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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 39 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

1. IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI - Accise - Agevolazioni - Autoconsumo dell'energia elettrica prodotta. 2. IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI - Accise - Agevolazioni - Nozione di impresa produttrice ex art 52 TUA. 3. NORMATIVA FISCALE - carattere interpretativo o innovativo di una disposizione di legge

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del d.lgs. 504/1995 (TUA), sostenendo di rientrare nella nozione di impresa produttrice e di poter beneficiare dell'esenzione o riduzione d'accisa sull'energia elettrica prodotta. La questione riguardava, in particolare, se l'energia dovesse essere consumata direttamente dalla stessa impresa produttrice oppure potesse essere ceduta a clienti distinti, nonché se la modifica introdotta dalla legge 208/2015 avesse natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva, oppure natura innovativa.

La decisione

La decisione è stata sfavorevole alla società. È stato ritenuto che l'agevolazione richieda l'autoconsumo dell'energia elettrica da parte della stessa impresa autoproduttrice, in locali o luoghi diversi dalle abitazioni. Poiché la società aveva ceduto l'energia ai propri clienti, soggetti giuridici autonomi e distinti, non risultava integrato il requisito dell'autoconsumo. Inoltre, è stato affermato che, prima del 1° gennaio 2016, la nozione di impresa produttrice ex art. 52 TUA comprendeva esclusivamente l'impresa che produceva energia per sé; l'estensione alle cooperative che producono prevalentemente per i soci, introdotta dall'art. 1, comma 911, della legge 208/2015, ha natura innovativa e non interpretativa, quindi non è applicabile retroattivamente.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 3, lettera b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Agevolazione per l'energia elettrica prodotta e consumata dalla stessa impresa autoproduttrice in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

    L'agevolazione presuppone un effettivo autoconsumo da parte della medesima impresa che ha prodotto l'energia. La cessione a clienti distinti non equivale ad autoconsumo.

  • Art. 1, comma 911, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Disposizione che estende la nozione rilevante ai fini dell'art. 52 TUA alle cooperative di cui alla legge n. 1643 del 1962 che producono almeno il 70 per cento dell'energia per i propri soci

    La disposizione è stata qualificata come innovativa, poiché ha ampliato per il futuro la nozione di impresa produttrice e non si è limitata a chiarire un significato già ricavabile dalla disciplina previgente.

  • Legge 6 dicembre 1962, n. 1643

    Richiamata per individuare le cooperative alle quali la legge 208/2015 ha esteso la disciplina agevolativa, purché rispettato il requisito della produzione destinata prevalentemente ai soci.

Massime di principio

  • Le agevolazioni sulle accise fondate sull'autoconsumo devono essere interpretate in senso rigoroso: l'energia deve essere consumata dalla stessa impresa che l'ha prodotta, non da clienti o soggetti giuridicamente distinti.
  • La semplice connessione economica o commerciale tra produttore e utilizzatore dell'energia non basta a configurare l'autoconsumo quando i soggetti sono autonomi sotto il profilo giuridico.
  • Per individuare il regime applicabile occorre verificare la normativa vigente alla data dei fatti: una successiva estensione soggettiva dell'agevolazione non può essere applicata retroattivamente se ha carattere innovativo.
  • Per stabilire se una norma sia interpretativa o innovativa bisogna verificare se il suo contenuto fosse già ricavabile, tra i significati plausibili, dalla disciplina precedente. Se introduce nuovi beneficiari o nuovi presupposti, tende a essere considerata innovativa.
  • In caso di richiesta di agevolazioni fiscali, il contribuente deve dimostrare puntualmente sia la propria qualifica soggettiva sia la destinazione e il consumo effettivo dell'energia secondo i requisiti previsti dalla legge.

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