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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

1. IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Fattura - Insussistenza delle prestazioni sottostanti 2. IMPOSTE - Esistenza ed inerenza di costi ed oneri - Onere probatorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA indicati in fattura, in particolare quando emergano elementi seri, precisi e concordanti tali da far ritenere inesistente la prestazione commerciale sottostante. La fattura, pur essendo normalmente idonea a rappresentare fiscalmente l'operazione ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, non è sufficiente da sola a dimostrare l'effettività dell'operazione. Il contribuente deve provare l'esistenza reale della prestazione e l'inerenza dei relativi costi o oneri.

La decisione

È stato affermato che, quando l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi idonei a mettere seriamente in dubbio l'effettività dell'operazione, il contribuente deve dimostrare, anche mediante elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti, che la prestazione è stata realmente eseguita e che il costo è inerente all'attività. In mancanza di tale prova, la mera presenza della fattura non consente né la deduzione del costo né la detrazione dell'IVA.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.P.R. n. 633/1972

    La fattura è, in via ordinaria, un documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, perde tale efficacia probatoria quando sussistono elementi seriamente indicativi dell'inesistenza della prestazione sottostante.

Massime di principio

  • La fattura, da sola, non dimostra necessariamente che la prestazione sia stata realmente eseguita: occorre poterla collegare a contratti, ordini, pagamenti, documentazione operativa o altri elementi concreti.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta con elementi specifici l'effettività dell'operazione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • Per dedurre un costo è necessario dimostrarne sia l'esistenza effettiva sia l'inerenza rispetto all'attività d'impresa o professionale.
  • Gli elementi indiziari possono essere sufficienti, ma devono essere gravi, precisi e, se plurimi, concordanti.
  • La mancata prova dell'operazione può comportare contemporaneamente il disconoscimento della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA indicata in fattura.

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