Sentenza del 28/11/2018 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Fattura - Insussistenza delle prestazioni sottostanti 2. IMPOSTE - Esistenza ed inerenza di costi ed oneri - Onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA indicati in fattura, in particolare quando emergano elementi seri, precisi e concordanti tali da far ritenere inesistente la prestazione commerciale sottostante. La fattura, pur essendo normalmente idonea a rappresentare fiscalmente l'operazione ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, non è sufficiente da sola a dimostrare l'effettività dell'operazione. Il contribuente deve provare l'esistenza reale della prestazione e l'inerenza dei relativi costi o oneri.
La decisione
È stato affermato che, quando l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi idonei a mettere seriamente in dubbio l'effettività dell'operazione, il contribuente deve dimostrare, anche mediante elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti, che la prestazione è stata realmente eseguita e che il costo è inerente all'attività. In mancanza di tale prova, la mera presenza della fattura non consente né la deduzione del costo né la detrazione dell'IVA.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. n. 633/1972
La fattura è, in via ordinaria, un documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, perde tale efficacia probatoria quando sussistono elementi seriamente indicativi dell'inesistenza della prestazione sottostante.
Massime di principio
- La fattura, da sola, non dimostra necessariamente che la prestazione sia stata realmente eseguita: occorre poterla collegare a contratti, ordini, pagamenti, documentazione operativa o altri elementi concreti.
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta con elementi specifici l'effettività dell'operazione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- Per dedurre un costo è necessario dimostrarne sia l'esistenza effettiva sia l'inerenza rispetto all'attività d'impresa o professionale.
- Gli elementi indiziari possono essere sufficienti, ma devono essere gravi, precisi e, se plurimi, concordanti.
- La mancata prova dell'operazione può comportare contemporaneamente il disconoscimento della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA indicata in fattura.
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