Sentenza del 28/11/2018 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Scommesse gioco - Imposta unica - Ricevitorie - Dovuta dal 2011 - Bookmaker - Coobbligato solidale -- Ante 2011 - Dovuta -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2012, pari a euro 12.455,35 comprensivi di interessi, sostenendo che il CTD italiano collegato al bookmaker non integrasse i presupposti soggettivo e territoriale del tributo. Ha inoltre dedotto la nullità dell'atto per mancata traduzione in inglese, il contrasto della disciplina italiana con il diritto dell'Unione europea, l'erronea applicazione della responsabilità solidale prevista dalla legge 220/2010 e l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato l'accertamento. Ha ritenuto non necessaria la traduzione inglese dell'atto, poiché la società ne aveva compreso il contenuto e aveva esercitato pienamente il diritto di difesa. Ha escluso la necessità di un rinvio alla Corte di Giustizia e ha affermato che, per l'anno 2012, l'imposta è dovuta anche dal bookmaker privo di concessione, quale soggetto solidalmente responsabile insieme al ricevitore o CTD. La raccolta effettuata in Italia integra il presupposto territoriale e l'attività congiunta di bookmaker e CTD integra quello soggettivo. Sono state inoltre respinte le censure sul diritto europeo, sull'assimilazione all'IVA e sulle sanzioni. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 1.200,00.
Norme richiamate
Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
La norma è stata interpretata nel senso che l'imposta grava sull'attività di raccolta delle scommesse svolta in Italia e può coinvolgere sia il CTD o ricevitore sia il bookmaker, anche se privo di concessione, secondo il regime di solidarietà passiva.
Introduzione del vincolo solidale tra il gestore delle scommesse e il soggetto per conto del quale la gestione viene effettuata
La disciplina è stata applicata per ritenere il bookmaker e il CTD coobbligati solidali al pagamento dell'imposta unica.
Corte Costituzionale, sentenza 23 gennaio 2018, n. 27
La pronuncia ha escluso la responsabilità delle ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011, confermando invece l'assoggettamento del bookmaker.
Per le annualità dal 2011 in poi, come quella oggetto del giudizio, la sentenza è stata letta come conferma della debenza dell'imposta anche nei confronti delle ricevitorie e del bookmaker. Per gli anni anteriori al 2011, l'esclusione riguarda le ricevitorie, non il bookmaker, che resta debitore solidale in quanto partecipa direttamente alla realizzazione del presupposto impositivo.
Art. 56 TFUE
Libera prestazione dei servizi
La normativa italiana sulle scommesse non è stata ritenuta incompatibile con la libertà di prestazione dei servizi, poiché le restrizioni sono giustificate da esigenze di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione delle infiltrazioni criminali e controllo del settore.
Direttiva 2006/112/CE, art. 401
Divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA
L'imposta unica sulle scommesse non è stata considerata assimilabile all'IVA, poiché riguarda uno specifico servizio, viene riscossa una sola volta e non colpisce il volume d'affari nelle diverse fasi della commercializzazione.
D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 2
Esimente per obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
L'esimente è stata esclusa perché, secondo il giudice, l'incertezza normativa non era sufficiente a escludere la responsabilità sanzionatoria del bookmaker per l'anno 2012.
Legge 212/2000, art. 10, comma 3
Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente
La disposizione non è stata ritenuta applicabile per escludere le sanzioni, in quanto la posizione del bookmaker è stata considerata sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza.
D.Lgs. 504/1998 e disciplina del sistema concessorio italiano
Regolamentazione statale dei giochi e delle scommesse
Il sistema concessorio e autorizzatorio è stato ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione europea, in ragione degli obiettivi di controllo del settore, prevenzione del riciclaggio e tutela dell'interesse pubblico.
Massime di principio
- Per le scommesse raccolte in Italia nell'anno 2012 o in annualità successive al 2011, il bookmaker privo di concessione può essere assoggettato all'imposta unica anche se opera tramite un CTD o ricevitore italiano.
- Il bookmaker e il CTD possono essere considerati coobbligati solidali: l'Amministrazione può rivolgersi a uno solo di essi per ottenere l'intero tributo, restando poi possibile la regolazione economica interna tra i coobbligati.
- La raccolta fisica delle scommesse presso un punto situato in Italia è normalmente sufficiente a radicare il presupposto territoriale dell'imposta, anche quando il bookmaker e i sistemi contrattuali o informatici si trovano all'estero.
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 va distinta per annualità: l'esclusione della responsabilità delle ricevitorie riguarda le annualità anteriori al 2011, mentre non elimina la responsabilità del bookmaker quale soggetto direttamente coinvolto nella raccolta.
- La mancata traduzione dell'avviso in una lingua straniera non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa e l'assenza di comprensione dell'atto.
- Le contestazioni fondate sulla libera prestazione dei servizi o sull'assimilazione dell'imposta all'IVA tendono a essere respinte quando il tributo è considerato autonomo e la disciplina del gioco è giustificata da esigenze di ordine pubblico e controllo del mercato.
- L'incertezza normativa può escludere le sanzioni solo se è concreta, obiettiva e tale da rendere realmente non comprensibile l'obbligo tributario; la mera esistenza di contenzioso o di tesi difensive alternative non è normalmente sufficiente.
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