Sentenza del 28/11/2018 n. 444 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
ICI - Esenzione - Provincia - Immobile non utilizzato per fini istituzionali - Non spetta - Sanzioni - Non applicabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 504/1992 per alcuni immobili della Provincia, costituiti da impianti sportivi e dall'alloggio del custode. Il Comune sosteneva che gli immobili non fossero utilizzati in modo esclusivo, immediato e diretto per finalità istituzionali, poiché gli impianti erano concessi a terzi e l'alloggio era destinato al custode. La Provincia invocava invece l'esenzione e contestava anche la validità dell'avviso di accertamento. Il Comune impugnava inoltre l'annullamento delle sanzioni, mentre la Provincia proponeva appello incidentale sui vizi formali dell'atto e sul riconoscimento dell'esenzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello principale del Comune sia l'appello incidentale della Provincia. È stata confermata la debenza dell'ICI, poiché la Provincia non ha dimostrato l'utilizzo esclusivo, immediato e diretto degli immobili per fini istituzionali: l'esenzione non spetta per beni concessi o affidati a terzi, anche se destinati a finalità pubbliche, né per l'alloggio del custode. Sono state invece confermate l'esclusione delle sanzioni, in ragione dell'obiettiva incertezza interpretativa derivante da orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati, e la validità dell'avviso di accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 504/1992
immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
L'esenzione ICI per gli immobili degli enti territoriali richiede che il bene sia utilizzato esclusivamente, immediatamente e direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. Non è sufficiente la mera proprietà pubblica o la destinazione a finalità genericamente pubbliche; l'esenzione è esclusa quando l'immobile è concesso, affidato, locato o comunque utilizzato da terzi.
chi sostiene di averne diritto
L'onere di provare le condizioni che giustificano l'esenzione tributaria grava sul contribuente che la invoca, nella fattispecie la Provincia.
Le sanzioni non sono applicabili quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Conferma l'esclusione della responsabilità sanzionatoria nei casi di obiettiva incertezza normativa o interpretativa.
Cassazione, ordinanze nn. 16791/2017 e 16797/2017
Sono state richiamate per escludere l'esenzione ICI in relazione agli immobili della Provincia non utilizzati direttamente dall'ente, pur riconoscendo che, al momento dei fatti, l'orientamento giurisprudenziale non era ancora definitivamente consolidato ai fini sanzionatori.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria, l'ente pubblico deve dimostrare concretamente tutti i requisiti previsti dalla norma; la proprietà pubblica dell'immobile non è sufficiente.
- L'utilizzo diretto richiede che l'ente impieghi materialmente il bene per i propri compiti istituzionali. La concessione o l'affidamento a privati o ad altri soggetti, anche per attività di interesse pubblico, normalmente esclude l'esenzione.
- L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca e non sull'ente impositore.
- Le sanzioni possono essere annullate quando, alla data della violazione, esistano orientamenti giurisprudenziali obiettivamente contrastanti o una normativa di difficile interpretazione, anche se il tributo principale resta dovuto.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di contestarla efficacemente; non ogni irregolarità formale comporta l'annullamento dell'atto.
- La mancata indicazione di una procedura di accertamento con adesione non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso, salvo specifici obblighi previsti dalla normativa applicabile.
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