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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 40 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

1. IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI - Accise - Agevolazioni - Autoconsumo dell'energia elettrica prodotta. 2. IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI - Accise - Agevolazioni - Nozione di impresa produttrice ex art 52 TUA. 3. NORMATIVA FISCALE - carattere interpretativo o innovativo di una disposizione di legge

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'agevolazione sulle accise per l'energia elettrica prodotta. La società sosteneva di rientrare nella nozione di impresa produttrice e di poter beneficiare dell'agevolazione, anche alla luce dell'art. 1, comma 911, della legge n. 208/2015. La CTR ha invece rilevato che l'energia non era stata autoconsumata dalla stessa società in locali diversi dalle abitazioni, ma ceduta a clienti distinti e autonomi. È stata inoltre esaminata la natura interpretativa o innovativa della legge n. 208/2015.

La decisione

La pretesa della società è stata respinta. L'agevolazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA presuppone che l'energia elettrica sia consumata dalla stessa impresa autoproduttrice e non semplicemente venduta a soggetti terzi. Inoltre, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, la nozione di impresa produttrice comprendeva esclusivamente l'impresa che produceva energia per sé. L'estensione alle cooperative che producono almeno il 70% dell'energia per i propri soci, introdotta dall'art. 1, comma 911, della legge n. 208/2015, ha carattere innovativo e non interpretativo, sicché non è applicabile retroattivamente.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    L'agevolazione è riconosciuta per l'energia elettrica prodotta e consumata dalla stessa impresa autoproduttrice in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

    Il beneficio richiede un effettivo autoconsumo da parte della medesima impresa produttrice. La cessione dell'energia a clienti autonomi e distinti non equivale ad autoconsumo e impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

  • Art. 1, comma 911, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    La disposizione ha esteso la nozione rilevante alle cooperative che producono almeno il 70% dell'energia elettrica per i propri soci.

    La norma è stata qualificata come innovativa, poiché ha ampliato per il futuro la nozione di impresa produttrice prevista dal TUA e non si è limitata a chiarire un significato già contenuto nella disciplina previgente.

  • Legge 6 dicembre 1962, n. 1643

    È richiamata in relazione alle cooperative produttrici di energia elettrica considerate dalla disciplina introdotta dal 2016.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione sulle accise fondata sull'autoproduzione, occorre dimostrare che l'energia sia consumata dalla stessa impresa produttrice; la vendita o la fornitura a soggetti giuridicamente distinti non integra autoconsumo.
  • La nozione di impresa produttrice applicabile a periodi anteriori a una modifica legislativa deve essere ricavata dalla disciplina allora vigente, senza utilizzare automaticamente ampliamenti introdotti successivamente.
  • Una norma è interpretativa e quindi potenzialmente applicabile anche a situazioni pregresse solo se chiarisce uno dei significati già plausibili della disposizione precedente; se introduce nuovi soggetti beneficiari o nuovi requisiti, ha natura innovativa e opera normalmente per il futuro.
  • Per valutare la natura interpretativa o innovativa di una disposizione occorre esaminare il testo previgente, il contesto normativo e i possibili significati ricavabili secondo i normali criteri di interpretazione.
  • In materia di agevolazioni fiscali, i presupposti del beneficio devono essere provati dal soggetto che lo invoca e non possono essere estesi oltre i casi previsti dalla legge.

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