Cassazione Civile, Ordinanza n. 24677/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica alla contribuente di avvisi di mora relativi a IVA 1992 e imposta di registro 1998, emessi in relazione a debiti di una società di persone poi fallita. La ricorrente sosteneva che gli atti fossero illegittimi perché non preceduti dalla preventiva comunicazione di iscrizione a ruolo prevista dall'art. 11 richiamato in ricorso, assumendo di essere stata coobbligata senza la rituale conoscenza degli atti presupposti. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esame del fatto storico della mancata notificazione di tale comunicazione. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo la decadenza della pretesa per l'IVA 1992, perché gli atti di riscossione erano stati compiuti nei confronti della società e che gli effetti non potevano estendersi alla socia, divenuta accomandataria solo dal 1993.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, in caso di obbligati solidali, è legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari e che il concessionario può notificare la cartella solo al primo intestatario, inviando agli altri una comunicazione informativa con effetti equivalenti alla notifica. Ha inoltre ribadito che il socio illimitatamente responsabile può ricevere direttamente l'avviso di mora e contestare, insieme ad esso, anche gli atti presupposti eventualmente non notificati, senza lesione del diritto di difesa. Quanto alla dedotta decadenza, ha escluso che il termine di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 incida sul rapporto con il contribuente, essendo rilevante solo nel rapporto tra ente impositore ed esattore. Ha infine richiamato la responsabilità del socio entrato in una società di persone per le obbligazioni sociali anteriori e ha applicato tale principio alla socia accomandataria, ritenendola responsabile anche per i debiti tributari sorti prima dell'assunzione della carica e fino allo scioglimento del rapporto sociale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 d.l. n. 151/1991 conv. in l. n. 202/1991
Per i debiti tributari verso soggetti obbligati in solido è legittima un'unica partita di ruolo con più intestatari; il concessionario non deve notificare la cartella a tutti, potendo notificarla al primo intestatario e inviare agli altri una comunicazione informativa con effetti equivalenti alla notifica.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ravvisa una violazione idonea ad accogliere la censura.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa; la Corte esclude la lesione del diritto di difesa perché il contribuente può impugnare anche gli atti presupposti non notificati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
In combinato con l'art. 2291 c.c., fonda la responsabilità solidale e illimitata del socio per le obbligazioni sociali anche dopo il recesso, rispetto ai debiti già sorti.
Consente di affermare la responsabilità solidale e illimitata del socio di società di persone per le obbligazioni sociali.
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Il socio destinatario della cartella o dell'avviso di mora può impugnare anche gli atti presupposti non notificati, facendo valere i vizi propri di tali atti.
Il termine per la notifica della cartella riguarda il rapporto interno tra ente impositore ed esattore e non rileva nei confronti del contribuente; la sua violazione non determina nullità della procedura esecutiva.
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci delle obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.
Rende applicabile alle società in nome collettivo il principio dell'art. 2269 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Base per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In tema di riscossione di crediti tributari verso obbligati solidali, la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari è legittima e il concessionario può limitarsi a notificare la cartella al primo intestatario, inviando agli altri una comunicazione informativa con effetti equiparati alla notifica.
- La notifica dell'avviso di mora o della cartella a un socio illimitatamente responsabile non viola di per sé il diritto di difesa, perché il destinatario può impugnare anche gli atti presupposti non notificati o irregolarmente notificati.
- Il termine previsto per la notifica della cartella di pagamento disciplina il rapporto interno tra ente impositore ed esattore e, per sé solo, non determina nullità della procedura esecutiva nei confronti del contribuente.
- Chi entra a far parte di una società di persone risponde anche per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio; per i soci accomandatari tale responsabilità si estende ai debiti sociali fino allo scioglimento del rapporto sociale.
- Nel processo tributario il contribuente destinatario dell'atto esattivo può far valere, con l'impugnazione dell'atto ricevuto, anche i vizi degli atti presupposti non portati ritualmente a conoscenza, sfruttando la previsione di impugnazione cumulativa degli atti collegati.
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