Cassazione Civile, Ordinanza n. 03001/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive e cautelari, una cartella esattoriale e un verbale di contravvenzione, sostenendo: l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo presupposto; l'avvenuta impugnazione della cartella davanti al giudice competente; l'intervenuto accoglimento per silentium del ricorso prefettizio sul verbale; la conseguente illegittimità derivata della comunicazione di preavviso; nonché l'erronea qualificazione dell'atto impugnato come mero sollecito di pagamento e l'omesso esame della doglianza relativa alla minaccia di azioni esecutive. I cinque motivi di ricorso per cassazione riproponevano, in sintesi, tali censure, denunciando violazione degli artt. 203 e 204 cod. strada, del principio di caducazione ex art. 21-octies l. 241/1990, dell'illegittimità derivata, degli artt. 100 e 480 c.p.c., dell'art. 50 d.P.R. 602/1972, dell'art. 1, comma 544, l. 228/2012 e dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la "comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive e cautelari" non abbia natura provvedimentale né produca un concreto ed attuale effetto lesivo sulla sfera giuridica del contribuente/debitore, trattandosi solo di un avviso di una futura e meramente eventuale iniziativa esecutiva. Ha inoltre richiamato un precedente recente sul punto, osservando che sono impugnabili solo gli atti iscritti nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 o altri atti amministrativi provvedimentali capaci di incidere autoritativamente sulle posizioni soggettive, mentre non lo sono gli atti privi di tale natura. La Corte ha anche rilevato, per il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., un'autonoma causa di inammissibilità per conformità delle decisioni di primo e secondo grado e per l'assenza di un fatto storico diverso. Nessuna statuizione sulle spese, perché le controparti sono rimaste intimate. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro gli atti della riscossione, ma non ritenuto idoneo a fondare l'impugnabilità della comunicazione preliminare in assenza di un concreto effetto lesivo.
Evocato dalla ricorrente in relazione al presupposto titolo esecutivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché l'atto impugnato non era immediatamente lesivo.
Evocato per sostenere l'effetto del silenzio-assenso sul ricorso al Prefetto; la Corte non ha esaminato il merito della tesi, ritenendo assorbente la non impugnabilità dell'atto.
Richiamato per il principio di caducazione ex tunc dell'atto illegittimo; la Corte non ha accolto la tesi perché la comunicazione preliminare non aveva natura provvedimentale autonoma lesiva.
Invocato come fondamento dell'illegittimità derivata; la Corte ha escluso che la comunicazione potesse essere colpita nei termini prospettati, mancando un atto impugnabile con effetti propri.
Richiamato per sostenere l'interesse ad agire contro la comunicazione preliminare; la Corte ha escluso un interesse attuale perché l'atto era un mero avviso di futura iniziativa esecutiva.
art. 1, comma 544, l. 228/2012
Richiamato per qualificare la comunicazione come atto contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo; la Corte non ha condiviso la tesi dell'equiparazione a un atto esecutivo o pre-esecutivo impugnabile.
Richiamato in via analogica dalla ricorrente per avvicinare la comunicazione al preavviso di esecuzione; la Corte non ha ritenuto l'atto assimilabile a un atto dell'esecuzione forzata.
Richiamato per sostenere l'equivalenza funzionale con l'atto di precetto; la Corte ha escluso tale assimilazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare plurime violazioni di legge; i motivi sono stati respinti in rito perché inammissibili, non esaminati nel merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Denunciato omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato anche l'inammissibilità autonoma del motivo per doppia conforme e assenza di un fatto diverso.
Richiamato dalla Corte per delimitare gli atti impugnabili: sono tali gli atti iscritti nell'elenco e quelli amministrativi provvedimentali idonei a incidere autoritativamente sulla posizione del contribuente.
Richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, nel regime applicabile prima delle modifiche del d.lgs. 149/2022.
Applicato per dare atto dell'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Sono impugnabili solo gli atti della riscossione o dell'amministrazione finanziaria che abbiano natura provvedimentale e siano idonei a incidere in modo attuale e concreto sulla sfera giuridica del destinatario; non lo sono gli atti meramente informativi o preparatori che preannunciano una futura e solo eventuale iniziativa esecutiva.
- La comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive e cautelari, quando si limiti ad annunciare possibili sviluppi della riscossione senza effetti immediatamente lesivi, non è assimilabile né al precetto né all'atto dell'esecuzione forzata e non è autonomamente impugnabile ex art. 615 c.p.c.
- L'interesse ad agire presuppone una lesione attuale e concreta: se l'atto contestato non produce di per sé alcun effetto esecutivo o cautelare, manca l'interesse processuale alla sua impugnazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ulteriormente precluso se non indica un fatto storico diverso da quelli già esaminati in modo conforme dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02959/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02962/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02964/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02967/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02969/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02971/2024 del 01/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →