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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02422/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dalla presentazione, da parte della società, di una denuncia di variazione DOCFA con cui veniva proposta la rideterminazione della rendita catastale di un immobile dotato di impianto fotovoltaico, assumendo lo scorporo delle componenti impiantistiche e mantenendo la categoria D/7. L’Ufficio, ritenendo non scorporabile l’impianto perché integrato nell’immobile, notificava un avviso di accertamento che aumentava la rendita rispetto a quella proposta. La società impugnava l’atto deducendo difetto di motivazione e erroneità della stima; i giudici di merito respingevano il ricorso e l’appello. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 7 l. 212/2000, 3 l. 241/1990, 1 commi 21 e 22 l. 208/2015 e art. 115 c.p.c., sostenendo che l’Ufficio avesse disatteso gli elementi di fatto contenuti nella DOCFA e nella consulenza di parte, con motivazione insufficiente e con indebita pretesa di vincolatività della perizia di parte; 2) violazione delle norme sulla stima catastale e sul classamento degli immobili speciali, sostenendo che l’Ufficio non avesse svolto una vera stima diretta ma avesse applicato un mero prezziario parametri; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la Corte territoriale non avesse spiegato il percorso logico sulla non attendibilità della perizia di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità relativa alla sottoscrizione digitale del ricorso, ritenendo sanato il vizio per raggiungimento dello scopo e comunque riscontrando la paternità certa dell’atto. Nel merito ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo: quanto al primo, ha affermato che l’avviso era sufficientemente motivato perché l’Ufficio aveva svolto una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto indicati dal contribuente, senza disattenderli; ha escluso che la consulenza di parte potesse considerarsi fatto non contestabile e ha ribadito che il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non altera il riparto dell’onere probatorio nei giudizi già pendenti. Quanto al secondo, ha osservato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e ha ritenuto compatibile con la stima diretta l’uso di parametri e prezziari in relazione a immobile classificato D/7. Quanto al terzo, ha escluso la motivazione apparente, poiché la sentenza d’appello esponeva il percorso logico seguito, valorizzando l’abbattimento operato dall’Ufficio per vetustà e obsolescenza e reputando errati i calcoli della contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015

    richiamato come base della procedura DOCFA e della rideterminazione della rendita catastale dell’immobile; la Corte ne conferma l’applicazione nel quadro della stima catastale

  • art. 7, L. 212/2000

    invocato dalla ricorrente sul difetto di motivazione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione dell’avviso in presenza di diversa valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto

  • art. 3, L. 241/1990

    richiamato come parametro generale di motivazione degli atti amministrativi; non risultano violati nel caso concreto

  • art. 115 c.p.c.

    la consulenza di parte non è un fatto non contestabile e non beneficia del principio di non contestazione; è mera allegazione difensiva a contenuto tecnico

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per i motivi di violazione di legge; la Corte distingue tra errori di diritto e doglianze di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude la sussistenza del vizio

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; non violato perché la motivazione è ritenuta sufficiente

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la sentenza d’appello non è apparente

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    la Corte esclude che abbia modificato il riparto dell’onere della prova nei giudizi già instaurati, né che precluda l’uso delle presunzioni semplici

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato per affermare l’applicazione temporale della nuova disciplina solo ai giudizi successivi alla sua entrata in vigore

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    richiamati per ribadire che restano utilizzabili le presunzioni semplici

  • art. 30 d.P.R. 1142/1949

    indicato come norma che consente la stima diretta per immobili non rientranti nelle categorie usuali

  • art. 8 d.P.R. 1142/1949

    richiamato per la classificazione degli immobili della categoria D/7

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 1142/1949

    richiamato quale criterio di determinazione del valore venale mediante costo di ricostruzione e coefficiente di riduzione quando non sia possibile il ricorso a comparabili

  • art. 10 r.d.l. 652/1939, conv. in L. 1249/1939

    richiamato insieme alle norme catastali sulla determinazione della rendita e del classamento

  • art. 37 d.P.R. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme sulla valutazione catastale, ma non decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nelle controversie sul classamento catastale instaurate a seguito di procedura DOCFA, se l’Ufficio non contesta gli elementi di fatto indicati dal contribuente ma compie una diversa valutazione tecnica del valore, l’avviso è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • La consulenza tecnica di parte non costituisce fatto storico suscettibile di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ma mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio.
  • La proposizione da parte dell’Ufficio di una valutazione alternativa rispetto a quella del contribuente integra, di per sé, una specifica contestazione della proposta DOCFA.
  • Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non comporta inversione dell’onere della prova né esclude il ricorso alle presunzioni semplici nei giudizi tributari già instaurati prima della sua entrata in vigore.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del merito tecnico della stima.
  • La motivazione è solo apparente quando manca l’indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è quando il provvedimento espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e consente il controllo del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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