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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05635/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva difeso una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di convalida di sfratto. Dopo la definizione del procedimento con ordinanza di convalida, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso professionale, ma l'istanza era stata respinta perché depositata dopo la chiusura del procedimento. L'avvocato aveva quindi introdotto un autonomo giudizio davanti al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., precisando di non voler proporre opposizione al decreto di rigetto, ma di agire per ottenere la liquidazione del compenso negato. Il Tribunale, tuttavia, aveva riqualificato la domanda come proposta ex art. 28 L. 794/1942, aveva disposto il mutamento del rito e applicato l'art. 14 d.lgs. 150/2011, dichiarando l'inammissibilità della domanda sul rilievo che, una volta rigettata l'istanza di liquidazione, l'unico rimedio fosse l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Il ricorso per cassazione denunciava: 1) nullità per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per mancato contraddittorio sul rilievo d'ufficio di inammissibilità; 2) violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, sul compenso dell'avvocato e sull'art. 36 Cost., per avere negato il diritto al compenso; 3) errata applicazione dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, assumendo lesi giusto processo ed effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, perché il giudizio di merito si era svolto nelle forme del rito sommario di cognizione ex art. 14 d.lgs. 150/2011 a seguito del mutamento di rito disposto dal Tribunale. Ha poi accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo errata la qualificazione della domanda operata dal Tribunale: la domanda di liquidazione del compenso dell'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non va trattata ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, ma secondo il combinato disposto degli artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002. La Corte ha inoltre ribadito che l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 non introduce una decadenza a carico del difensore che depositi l'istanza dopo la pronuncia che chiude la fase processuale, né impedisce al giudice di provvedere successivamente sulla liquidazione; la norma ha solo funzione acceleratoria e raccomanda la contestualità del decreto di pagamento. È stato quindi dichiarato assorbito il primo motivo, cassata l'ordinanza impugnata e disposto rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà decidere nel rito sommario di cognizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La censura di omesso contraddittorio è rimasta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È stato ritenuto corretto l'originario ricorso introduttivo con rito sommario di cognizione.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    Non era la norma processuale applicabile alla domanda di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il giudizio non doveva essere ricondotto a tale disciplina.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    È la disciplina processuale corretta per la domanda di liquidazione dei compensi del difensore nel patrocinio a spese dello Stato, in combinato disposto con l'art. 170 d.P.R. 115/2002.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    È il rimedio da seguire per contestare il decreto di pagamento; il Tribunale aveva erroneamente ritenuto necessario solo questo mezzo anche nel caso in esame.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato tra le norme sulla liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002

    Disciplina la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non prevede decadenza per il deposito dell'istanza dopo la chiusura della fase processuale e non impedisce al giudice di pronunciarsi successivamente; ha finalità acceleratoria e sollecita la contestualità della liquidazione.

  • art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sul trattamento economico del difensore nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 131, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato a fondamento del diritto al compenso professionale.

  • art. 1709 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro del compenso professionale.

  • art. 28 L. n. 794 del 1942

    Richiamato dal Tribunale nella riqualificazione della domanda, ma ritenuto non pertinente dalla Cassazione per la fattispecie concreta.

  • art. 13 L. n. 247 del 2012

    Richiamato nel motivo di ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere qualificata secondo la disciplina speciale del patrocinio, non come ordinaria controversia sui compensi professionali ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, il deposito dell'istanza di liquidazione dopo la pronuncia che definisce la fase processuale non determina, di per sé, decadenza del difensore né priva il giudice del potere di provvedere sulla richiesta.
  • L'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 ha natura essenzialmente acceleratoria: mira a favorire la contestualità tra definizione del giudizio e liquidazione, ma non introduce un termine perentorio a pena di inammissibilità dell'istanza.
  • Quando il giudizio di merito si è svolto nelle forme del rito sommario di cognizione a seguito di mutamento di rito ex d.lgs. 150/2011, il provvedimento conclusivo non è appellabile ma è ricorribile per cassazione, secondo il regime previsto dalla disciplina speciale e secondo il principio dell'apparenza.
  • Il giudice deve qualificare correttamente la domanda in base alla causa petendi e al rapporto dedotto; un'erronea sussunzione nella disciplina processuale può determinare la cassazione della decisione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRimborsi
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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