Cassazione Civile, Ordinanza n. 31171/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, con cui il Comune aveva richiesto imposta, interessi e sanzioni per due fabbricati ubicati nel territorio comunale e censiti al catasto nelle categorie A/7 e C/6. In appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, sul rilievo che la classificazione catastale non consentisse il riconoscimento dell'esenzione per ruralità, presupponendo quest'ultima l'iscrizione nelle categorie A/6 e D/10. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di plurime disposizioni sulla ruralità dei fabbricati e sulla variazione catastale, sostenendo che la classificazione in A/6 o D/10 non fosse requisito assolutamente necessario per l'esenzione ICI. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito avesse escluso la ruralità pur in presenza di evidenze documentali. La ricorrente ha inoltre invocato la sopravvenuta efficacia di giudicati esterni favorevoli relativi ad annualità diverse, chiedendo anche la riunione con altro giudizio pendente tra le stesse parti.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di riunione, ha escluso l'efficacia espansiva del giudicato esterno invocato perché le decisioni richiamate riguardavano annualità diverse e, comunque, non coincidevano con la situazione accertata nella sentenza impugnata. Ha poi ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, in tema di ICI, il beneficio per ruralità richiede l'oggettiva classificazione catastale del bene nelle categorie A/6 o D/10, non essendo sufficiente la sola autocertificazione o l'annotazione in catasto se non seguita dalla variazione/classamento previsto dalla disciplina speciale. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva negato l'esenzione per i fabbricati classificati A/7 e C/6, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Costituisce il parametro per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011 n. 70
convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106
Ha previsto la facoltà di presentare domanda di variazione catastale per ottenere il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi fino al quinto anno antecedente.
art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013 n. 102
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124
Ha chiarito che la domanda di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono gli effetti del riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda.
art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000 n. 212
È richiamato come criterio interpretativo per intendere la disciplina successiva nel senso chiarito dalla Corte.
art. 13, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214
Disciplina gli effetti delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità, ferma restando la necessità del procedimento catastale previsto.
art. 9, comma 3, D.L. 30 novembre 1993 n. 557
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133
Individua i requisiti di ruralità richiamati dalla disciplina speciale sui fabbricati rurali.
art. 2, comma 1, lett. a, D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504
È richiamato quale norma istitutiva del regime ICI e dell'ambito dei fabbricati imponibili/esenti.
È richiamato nella procedura di variazione catastale funzionale al riconoscimento della ruralità.
art. 1, D.M. 26 luglio 2012
Prevede il classamento dei fabbricati rurali secondo le regole ordinarie e l'annotazione della ruralità negli atti catastali per i beni diversi da quelli in D/10.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Consente il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di ICI, l'esenzione per i fabbricati rurali presuppone non la sola destinazione di fatto del bene all'attività agricola, ma la sua oggettiva classificazione catastale nelle categorie previste dalla disciplina speciale, ossia A/6 o D/10.
- La mera autocertificazione del contribuente o l'annotazione catastale della domanda non sono sufficienti, da sole, a ottenere il beneficio fiscale se non si conclude il procedimento di variazione/classamento previsto dalla normativa.
- Il giudicato esterno in materia tributaria esplica efficacia espansiva solo rispetto a fatti o qualificazioni giuridiche aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale e coincidenti con la fattispecie dedotta nel nuovo giudizio; non opera quando le annualità o la situazione fattuale accertata non coincidono.
- Quando il giudice di merito accerta che l'immobile è iscritto in categoria diversa da quelle richieste per la ruralità, tale accertamento è decisivo e impedisce il riconoscimento dell'esenzione ICI, anche se il contribuente invochi evidenze documentali sulla concreta utilizzazione agricola.
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