Cassazione Civile, Ordinanza n. 07719/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, emesso a seguito di indagini bancarie e relativo a maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap e Iva. La CTP aveva annullato solo i recuperi Irap, mentre la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserito difetto di delega del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso e per la notifica in copia cartacea, anziché via PEC, di un atto formato e firmato digitalmente; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per l'erronea valutazione della documentazione prodotta dall'Ufficio circa la validità della sottoscrizione e il potere sostitutivo; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere l'Amministrazione recepito acriticamente le conclusioni del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza; (4) violazione dell'art. 116 c.p.c. per travisamento della prova e per asserita violazione del contraddittorio preventivo in materia di Iva e tributi armonizzati, sostenendo che l'attivazione del contraddittorio avrebbe ridotto la pretesa impositiva.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla sottoscrizione dell'avviso, chiarendo che la delega rilevante è una delega di firma e non di funzioni, per la quale non sono necessari né specifica motivazione né indicazione di durata, oltre a rilevare che nel caso concreto la delega risultava comunque nominativa e temporalmente delimitata. Ha poi escluso l'illegittimità della notifica in copia cartacea dell'atto formato digitalmente, valorizzando l'attestazione di conformità all'originale informatico e il raggiungimento dello scopo della notifica, poiché l'atto era comunque giunto a conoscenza del contribuente che l'aveva tempestivamente impugnato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché non risultava che in appello fosse stata contestata la completezza della documentazione prodotta dall'Ufficio e perché l'avviso poteva essere legittimamente sottoscritto sulla base della delega relativa all'articolazione interna dell'ufficio competente. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione per relationem al PVC della Guardia di Finanza è stata ritenuta legittima. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile, poiché la CTR aveva escluso la violazione del contraddittorio facendo leva sul termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso, statuizione non specificamente censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
la sottoscrizione dell'avviso può essere apposta da un funzionario delegato con delega di firma; non è richiesta una delega di funzioni, né specifica indicazione di durata o motivazione, salvo diversa contestazione concreta dei presupposti della delega
art. 1, comma 87, l. 28 dicembre 1995, n. 549
richiamato dalla CTR ma precisato dalla Corte come non decisivo per il caso, poiché la disciplina applicabile alla notifica dell'atto era quella del Codice dell'amministrazione digitale
art. 2, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
consente che la copia analogica del documento informatico, se conforme all'originale, abbia efficacia e possa essere validamente notificata anche in forma cartacea
art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico copre anche la sottoscrizione digitale e attribuisce alla copia efficacia probatoria equiparata all'originale; la mancata notifica via PEC non invalida di per sé l'atto
art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
la nullità della notifica non può essere dichiarata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ossia sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario
richiamato dai motivi, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di valutazione della prova: la censura non si confrontava con la ratio decidendi o era generica rispetto ai documenti prodotti e alle questioni effettivamente devolute
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
norme sul vizio denunciabile in cassazione, richiamate per qualificare i motivi di ricorso, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la delega al funzionario sottoscrittore è qualificabile come delega di firma e non di funzioni: non occorre una delega motivata, temporanea o nominativa in forma rituale, purché risulti che il funzionario agisca nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio e della catena interna di direzione e controllo.
- La notifica in copia cartacea di un avviso di accertamento formato e sottoscritto digitalmente non è invalida se la copia analogica reca attestazione di conformità all'originale informatico; l'attestazione copre anche la firma digitale e la copia ha efficacia probatoria dell'originale.
- Eventuali irregolarità della notificazione non comportano nullità quando l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e questi lo abbia tempestivamente impugnato, realizzandosi il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
- La motivazione dell'avviso per relationem al PVC della Guardia di Finanza non è, di per sé, illegittima se l'Ufficio condivide gli esiti dell'attività istruttoria già noti al contribuente; non è necessario ripetere integralmente nel corpo dell'atto tutti gli elementi già acquisiti e conosciuti.
- La censura di travisamento della prova o di violazione dell'art. 116 c.p.c. deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli effettivi motivi di appello; in difetto, la doglianza è inammissibile o infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07686/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07687/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07688/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07689/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07690/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07691/2025 del 23/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →