Cassazione Civile, Ordinanza n. 26003/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento e liquidazione per ICI relativa all’anno 2007, emesso per insufficiente o tardivo versamento dell’imposta in relazione a varie unità immobiliari possedute dalla società contribuente, per un importo complessivo di euro 389.554,90. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000, dell’art. 1 d.m. n. 701/1994 e degli artt. 2697 e 2700 c.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. Successivamente, tuttavia, la società ha chiesto la sospensione e poi l’estinzione del giudizio per adesione a procedure di definizione agevolata delle liti pendenti; ha depositato la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata. Roma Capitale ha resistito ma ha poi comunicato anche il discarico delle somme iscritte a ruolo, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, ritenendo integrati i relativi presupposti: la domanda era stata proposta, il giudizio doveva considerarsi sospeso fino al 31 dicembre 2020, l’istanza non era stata respinta entro il 31 luglio 2020, si era perfezionata anche con il discarico dell’imposta e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. Di conseguenza ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. In coerenza con tale esito ha cassato la sentenza impugnata. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo di ricorso
indica il vizio processuale dedotto con il secondo motivo di ricorso
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
norma invocata dalla ricorrente nel primo motivo per sostenere la violazione in tema di imposizione ICI
norma invocata dalla ricorrente nel primo motivo
richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico
richiamato nel secondo motivo per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
la Corte ritiene che, sulla base della documentazione prodotta, ricorrano i presupposti per la definizione agevolata della controversia e per la conseguente estinzione del giudizio
legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata
richiamato dalla ricorrente nella domanda di sospensione per precedente definizione agevolata delle liti pendenti
regolamento n. 45 del Comune di Roma
richiamato dalla ricorrente quale disciplina comunale della definizione agevolata
base normativa decisiva per la declaratoria di estinzione per definizione agevolata della lite
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
per effetto dell’estinzione le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
richiamato tra i presupposti della definizione agevolata
art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
richiamato tra i presupposti della definizione agevolata
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
richiamato tra i presupposti della definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
regola la regolazione delle spese in caso di estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria e manca tempestiva istanza di trattazione, la Corte deve dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, se documentalmente comprovata e non respinta nei termini previsti, prevale sulla decisione di merito già impugnata, che deve essere cassata in conseguenza dell’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione per definizione agevolata della lite, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla normativa di condono/definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l’esito del giudizio non è una soccombenza nel merito, trattandosi di misura latamente sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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