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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26003/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento e liquidazione per ICI relativa all’anno 2007, emesso per insufficiente o tardivo versamento dell’imposta in relazione a varie unità immobiliari possedute dalla società contribuente, per un importo complessivo di euro 389.554,90. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000, dell’art. 1 d.m. n. 701/1994 e degli artt. 2697 e 2700 c.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. Successivamente, tuttavia, la società ha chiesto la sospensione e poi l’estinzione del giudizio per adesione a procedure di definizione agevolata delle liti pendenti; ha depositato la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata. Roma Capitale ha resistito ma ha poi comunicato anche il discarico delle somme iscritte a ruolo, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, ritenendo integrati i relativi presupposti: la domanda era stata proposta, il giudizio doveva considerarsi sospeso fino al 31 dicembre 2020, l’istanza non era stata respinta entro il 31 luglio 2020, si era perfezionata anche con il discarico dell’imposta e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. Di conseguenza ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. In coerenza con tale esito ha cassato la sentenza impugnata. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria e manca tempestiva istanza di trattazione, la Corte deve dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione agevolata della controversia tributaria, se documentalmente comprovata e non respinta nei termini previsti, prevale sulla decisione di merito già impugnata, che deve essere cassata in conseguenza dell’estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata della lite, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla normativa di condono/definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l’esito del giudizio non è una soccombenza nel merito, trattandosi di misura latamente sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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