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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10574/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di imposte sostitutive versate per la rivalutazione di partecipazioni societarie. Una parte dell’istanza riguardava somme pagate direttamente dalla ricorrente su partecipazioni da lei possedute, già riconosciute in rimborso dall’Ufficio; la parte controversa riguardava invece importi versati nel 2006 dalla madre della ricorrente per una precedente rivalutazione delle medesime partecipazioni, poi donate alla figlia, che nel 2010 aveva effettuato una nuova rivalutazione versando una ulteriore imposta sostitutiva. La contribuente sosteneva che, in base alla normativa sulla nuova rivalutazione e al divieto di doppia imposizione, anche tali imposte precedentemente versate dovessero esserle rimborsate, trattandosi del medesimo presupposto impositivo, benché in capo a soggetti diversi, e richiamava anche il regime di continuità di valori nei trasferimenti per donazione. Il ricorso per cassazione denunciava violazione dell’art. 5 della L. n. 448/2001, dell’art. 68, comma 6, del TUIR, dell’art. 163 TUIR e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dando continuità all’orientamento già espresso in precedenti ordinanze. Ha affermato che il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per una prima rivalutazione di partecipazioni non spetta al donatario che abbia effettuato una successiva rivalutazione e versato una nuova imposta, perché la disciplina introdotta dal D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), consente il rimborso solo al soggetto che abbia versato la prima imposta, e solo se egli non abbia scelto di scomputarla dalla nuova imposta dovuta per una rivalutazione da lui stesso effettuata su titoli rimasti nel suo possesso. La Corte ha quindi ritenuto che i cessionari-donatari non siano legittimati a chiedere il rimborso delle imposte pagate dal donante. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto anche dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 448/2001

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa della rivalutazione delle partecipazioni e della pretesa al rimborso, ma la Corte non ne ha esteso l’efficacia al cessionario-donatario.

  • art. 68, comma 6, TUIR

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la continuità di valori nei trasferimenti per donazione; la Corte non lo ha ritenuto sufficiente a fondare il diritto al rimborso in capo al donatario.

  • art. 163 TUIR

    Richiamato quale espressione del divieto di doppia imposizione; la Corte ha ritenuto che la disciplina specifica sul rimborso operi solo nei limiti stabiliti dalla norma del 2011.

  • art. 67 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento al divieto di doppia imposizione; non è stato interpretato come fonte di legittimazione autonoma del rimborso richiesto.

  • art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), D.L. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011

    La Corte vi fonda il principio decisivo: il rimborso dell’imposta sulla prima rivalutazione spetta solo al soggetto che l’ha versata, e solo se non abbia fruito della possibilità di detrarla dalla nuova imposta dovuta per una rivalutazione successiva da lui stesso effettuata su titoli rimasti in suo possesso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni, il diritto al rimborso della prima imposta versata non si trasferisce automaticamente al donatario o cessionario dei titoli, quando la disciplina speciale lo collega al soggetto che ha effettivamente eseguito il versamento iniziale.
  • La previsione che consente il rimborso della precedente imposta sostitutiva opera in modo condizionato e alternativo rispetto al meccanismo di scomputo dalla nuova imposta dovuta: il beneficio compete solo a chi abbia effettuato entrambe le rivalutazioni e mantenga il possesso dei titoli.
  • Il divieto di doppia imposizione, invocato in via generale, non consente di ampliare oltre i limiti espressamente fissati dalla norma speciale la legittimazione al rimborso in favore di soggetti diversi da quelli che hanno sopportato il pagamento originario.
  • Nei trasferimenti per donazione di partecipazioni rivalutate, la continuità di valori non comporta di per sé il diritto del donatario a recuperare imposte sostitutive pagate dal donante, se la disciplina di settore riserva tale tutela al solo versante soggettivo del primo versamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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