Cassazione Civile, Ordinanza n. 10713/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica al contribuente di due cartelle di pagamento per Irpef e addizionali relative agli anni 2009 e 2010. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo una cartella non notificata; in appello, il contribuente ha impugnato la decisione mentre l’agente della riscossione ha proposto appello incidentale. La CTR ha invece ritenuto rituale la notifica di entrambe le cartelle e ha respinto l’appello del contribuente, condannandolo alle spese. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) cessazione della materia del contendere per mancata iscrizione dell’ipoteca esattoriale entro 180 giorni dalla sentenza di primo grado; 2) annullamento di diritto delle cartelle per mancato riscontro degli enti creditori all’istanza in autotutela ai sensi della L. 228/2012, art. 1, commi 537 e 538; 3) violazione del giusto procedimento esattivo per assenza di avvisi di accertamento/pagamento presupposti rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 4) annullamento di una delle cartelle per effetto di precedente sentenza della CTP; 5) illegittimità della decisione per duplicazione della pretesa e violazione del ne bis in idem. Prima della camera di consiglio il contribuente ha però depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (cd. rottamazione-quater), allegando la documentazione dei versamenti rateizzati; l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha formulato contestazioni.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi della L. 197/2022, art. 1, commi 231 e seguenti, e della documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento della procedura tramite versamenti rateizzati. Ritenuti sussistenti i presupposti normativi per la definizione del giudizio, ha dichiarato estinto il processo. Ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno di una dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura esattiva e all’ipoteca esattoriale
invocato dal ricorrente per sostenere la dedotta violazione del divieto di duplicazione della pretesa e del ne bis in idem
L. n. 228/2012, art. 1, commi 537 e 538
richiamata dal ricorrente per sostenere l’annullamento di diritto delle cartelle per mancato riscontro degli enti creditori all’istanza in autotutela
L. n. 197/2022, art. 1, commi 231 e seguenti
applicata dalla Corte quale base della definizione agevolata della lite tributaria pendente e della conseguente estinzione del giudizio
richiamati dalla Corte come presupposto normativo della definizione della controversia
richiamato per la trattazione in adunanza camerale e il deposito di memorie
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-bis
richiamato per escludere, nel caso concreto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata in relazione sia alla disciplina dell’autotutela sia alla modifica dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e documenta l’avvenuto perfezionamento della procedura, il giudizio deve essere dichiarato estinto se la controparte non contesta la sussistenza dei presupposti.
- La definizione agevolata della lite tributaria assorbe l’esame dei motivi di ricorso relativi al merito della pretesa fiscale o alla regolarità degli atti esattivi, poiché il processo si chiude per causa estintiva sopravvenuta.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente e non ricorre automaticamente l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se ne difettano i presupposti normativi.
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