Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10713/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica al contribuente di due cartelle di pagamento per Irpef e addizionali relative agli anni 2009 e 2010. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo una cartella non notificata; in appello, il contribuente ha impugnato la decisione mentre l’agente della riscossione ha proposto appello incidentale. La CTR ha invece ritenuto rituale la notifica di entrambe le cartelle e ha respinto l’appello del contribuente, condannandolo alle spese. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) cessazione della materia del contendere per mancata iscrizione dell’ipoteca esattoriale entro 180 giorni dalla sentenza di primo grado; 2) annullamento di diritto delle cartelle per mancato riscontro degli enti creditori all’istanza in autotutela ai sensi della L. 228/2012, art. 1, commi 537 e 538; 3) violazione del giusto procedimento esattivo per assenza di avvisi di accertamento/pagamento presupposti rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 4) annullamento di una delle cartelle per effetto di precedente sentenza della CTP; 5) illegittimità della decisione per duplicazione della pretesa e violazione del ne bis in idem. Prima della camera di consiglio il contribuente ha però depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (cd. rottamazione-quater), allegando la documentazione dei versamenti rateizzati; l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha formulato contestazioni.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi della L. 197/2022, art. 1, commi 231 e seguenti, e della documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento della procedura tramite versamenti rateizzati. Ritenuti sussistenti i presupposti normativi per la definizione del giudizio, ha dichiarato estinto il processo. Ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e documenta l’avvenuto perfezionamento della procedura, il giudizio deve essere dichiarato estinto se la controparte non contesta la sussistenza dei presupposti.
  • La definizione agevolata della lite tributaria assorbe l’esame dei motivi di ricorso relativi al merito della pretesa fiscale o alla regolarità degli atti esattivi, poiché il processo si chiude per causa estintiva sopravvenuta.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente e non ricorre automaticamente l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se ne difettano i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.