Cassazione Penale, Sentenza n. 20696/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguardava una sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato non doversi procedere per intempestività della querela in relazione ai capi A e C (truffa e falso) e, per il capo B, aveva escluso l'aggravante del nesso teleologico, rideterminando le pene per due imputati per ricettazione di titoli di credito ritenuti di provenienza delittuosa. Una imputata ricorreva contestando, da un lato, la valutazione della prova sulla provenienza illecita dei titoli e sulla sua consapevolezza, dall’altro la tardività della querela, l’incidenza della tardività sui reati di truffa e ricettazione, nonché il riconoscimento della continuazione; un secondo imputato ricorreva deducendo l’intervenuta prescrizione della ricettazione e, comunque, l’insufficienza della prova della ricezione consapevole dei titoli. Il Procuratore generale chiedeva l’inammissibilità del ricorso della prima imputata e l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del secondo imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per la prima ricorrente, la carenza di concreto interesse a impugnare rispetto ai motivi che investivano capi già definiti con non doversi procedere per intempestività della querela, nonché l’assenza di interesse a censurare l’esclusione dell’aggravante del nesso teleologico. Ha inoltre ritenuto aspecifici e infondati i motivi sulla prova della ricettazione, valorizzando la querela e i documenti allegati come riscontri utilizzabili ai sensi dell’art. 512 c.p.p. e affermando che la tardività della querela sul reato presupposto non impedisce la configurabilità della ricettazione. Quanto al secondo ricorrente, ha escluso la prescrizione perché il termine risultava sospeso per circa dieci mesi in primo grado, con maturazione successiva alla sentenza impugnata; ha poi giudicato aspecifiche le doglianze sulla prova della ricezione consapevole dei titoli. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
richiamato come norma sulla forma dei motivi di ricorso, ma senza svolgimento autonomo di diritto nel decisum
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro di valutazione della prova; la Corte rileva che i motivi pretendono una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione
art. 533 c.p.p.
richiamato dalla difesa come regola di giudizio sull’affermazione di responsabilità; la Corte reputa infondate le censure sulla prova
art. 512 c.p.p.
le dichiarazioni contenute nella querela e i documenti allegati sono considerati utilizzabili come recupero di dichiarazioni predibattimentali, se sorretti da riscontri e valorizzati logicamente dal giudice di merito
art. 124 c.p.
richiamato nel ricorso per sostenere la tardività della querela; la Corte non ne fa applicazione decisiva perché afferma che, comunque, la mancata condizione di procedibilità del reato presupposto non incide sulla ricettazione
art. 61, comma primo, n. 1, c.p.
richiamato per l’aggravante del nesso teleologico, che la Corte di merito aveva escluso; sul punto è stata dichiarata la carenza di interesse a impugnare
art. 648 c.p.
"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando ... manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato"
la ricettazione è configurabile anche se manca o è tardiva la condizione di procedibilità relativa al reato presupposto
art. 568, comma 4, c.p.p.
il difetto di concreto interesse all’impugnazione determina inammissibilità dei motivi
art. 157 c.p. e ss.
richiamati dal ricorrente sulla prescrizione; la Corte verifica la sospensione del termine e ne esclude la maturazione prima della sentenza impugnata
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ravvisata colpa, al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che investe capi di sentenza già definiti con proscioglimento o non doversi procedere, quando difetti un concreto interesse ad impugnare della parte.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito della prova: le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa degli elementi probatori sono inammissibili se non colgono specificamente la ratio della motivazione di merito.
- Le dichiarazioni rese nella querela possono essere recuperate e valorizzate come fonte probatoria, se il giudice di merito ne accerta coerenza, genuinità e riscontro documentale secondo la disciplina processuale applicabile.
- La ricettazione può essere perseguita anche quando manchi o sia tardiva la condizione di procedibilità relativa al reato presupposto; l’assenza di procedibilità di quest’ultimo non travolge il titolo di ricettazione.
- La prescrizione deve essere verificata tenendo conto di eventuali cause di sospensione del corso del termine; se la sospensione sposta in avanti la scadenza oltre la decisione impugnata, la censura è infondata.
- L’assenza di specificità del motivo, specie se non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata o omette di considerare dati processuali decisivi, conduce all’inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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