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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13930/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento che il contribuente assumeva non essergli mai stata notificata, pur risultando dagli atti una notificazione eseguita nel 2006. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello l'agente della riscossione aveva visto respingere il gravame. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso principale censurando solo la compensazione delle spese di lite operata dal giudice d'appello, deducendo violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancanza di giusti motivi. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale lamentando: 1) violazione delle norme sulla notificazione (art. 140 c.p.c., art. 60 d.P.R. 600/1973, art. 26 d.P.R. 602/1973), sostenendo la ritualità della notifica della cartella; 2) in subordine, motivazione apparente della sentenza di merito; 3) violazione dell'art. 2946 c.c. sulla prescrizione del credito. La Corte ha dato priorità logica al ricorso incidentale e ha ritenuto fondato il primo motivo: dagli atti emergeva che il messo aveva depositato la cartella in casa comunale, aveva inviato la raccomandata informativa e questa era stata ricevuta e sottoscritta dal contribuente, senza specifiche contestazioni sulla genuinità della firma né querela di falso. La CTR aveva omesso di verificare se la ricezione della raccomandata avesse comunque sanato l'eventuale mancata affissione dell'avviso alla porta, secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'agente della riscossione, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale del contribuente, ha cassato in parte qua la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la regolarità della notificazione della cartella e, se del caso, le ulteriori questioni su tempestività dell'impugnazione e prescrizione del credito, provvedendo anche sulle spese di lite del giudizio di legittimità. Il motivo del contribuente sulla compensazione delle spese non è stato esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 92 c.p.c.

    invocato dal ricorrente principale per contestare la compensazione delle spese di lite

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte richiama l'orientamento secondo cui la mancata affissione dell'avviso non comporta nullità se il deposito e la ricezione della raccomandata informativa sono avvenuti, con raggiungimento dello scopo

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    norma richiamata dal ricorrente incidentale in materia di notificazione degli atti tributari

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    norma richiamata dal ricorrente incidentale in materia di notificazione della cartella di pagamento

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la struttura minima della motivazione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la dedotta prescrizione ordinaria del credito

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., se risultano effettuati il deposito dell'atto presso la casa comunale e la ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa, l'eventuale omissione dell'affissione dell'avviso alla porta non comporta nullità della notifica quando sia comunque raggiunto lo scopo della conoscenza effettiva dell'atto.
  • La ricezione della raccomandata informativa può sanare il vizio della notificazione dal momento in cui essa viene effettivamente ricevuta, poiché realizza una conoscenza dell'avvenuto deposito non inferiore a quella assicurata dall'affissione.
  • Il giudice di merito, investito della contestazione sulla notifica, deve verificare non solo il compimento formale degli adempimenti, ma anche l'eventuale sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo; l'omissione di tale verifica integra errore di diritto censurabile in cassazione.
  • Quando il motivo accolto in cassazione investe una questione preliminare o pregiudiziale, restano assorbite le ulteriori censure, compreso il motivo principale, se la loro sorte dipende dall'esito della questione accolta.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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