Cassazione Civile, Ordinanza n. 23633/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due istanze di rimborso presentate da una contribuente residente in un Comune compreso nel cd. cratere sismico del 2016. La contribuente chiedeva la restituzione del 60% delle ritenute fiscali operate e versate nel 2017 e del 60% di quelle operate e versate tra il 26 ottobre e il 31 dicembre 2016, assumendo che la normativa emergenziale sul sisma avesse previsto una sostanziale riduzione definitiva del carico tributario e contributivo. Il giudice tributario di primo grado accolse il ricorso per il 2017 e lo dichiarò inammissibile per il 2016; la decisione fu confermata in appello per la parte rilevante. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, dell’art. 48, commi 1-bis e 11, del d.l. n. 189 del 2016, e della normativa successiva, sostenendo che lo sconto del 60% sarebbe spettato solo a chi avesse chiesto la sospensione del prelievo fiscale e contributivo, poiché la richiesta costituirebbe il discrimine per accedere al beneficio definitivo. Secondo la ricorrente, chi non aveva domandato la sospensione avrebbe manifestato la volontà di non avvalersi del regime agevolato, e comunque l’art. 48, comma 1-bis, escluderebbe il rimborso di quanto già versato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la richiesta di sospensione sarebbe condizione necessaria per ottenere in via definitiva il beneficio del 60%. Ha valorizzato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, nel senso che la disposizione regola espressamente solo la posizione dei contribuenti che avevano sospeso i versamenti, ma non esclude il diritto al rimborso dell’eccedenza per chi, pur avendone titolo, aveva scelto di continuare a pagare integralmente. La Corte ha inoltre interpretato il divieto di rimborso di cui all’art. 48, comma 1-bis, come riferito solo a quanto legittimamente versato prima dell’inizio del periodo di sospensione. Conseguentemente, la contribuente resta legittimata a ottenere il rimborso della parte versata in eccedenza rispetto al 40% dovuto per legge. L’Agenzia è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto del rigetto, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base delle istanze di rimborso delle imposte dirette indebitamente versate
art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 189 del 2016 conv. in L. n. 229 del 2016
la sospensione del prelievo fiscale e contributivo è facoltativa e a richiesta; il divieto di rimborso riguarda quanto già versato legittimamente prima del periodo di sospensione
art. 48, comma 11, d.l. n. 189 del 2016 conv. in L. n. 229 del 2016
richiamato tra le norme che disciplinano gli adempimenti e i pagamenti oggetto dello sconto
art. 8, comma 2, d.l. n. 123 del 2019 conv. in L. n. 156 del 2019
interpretato nel senso che il limite del 40% si riferisce anche ai contribuenti del cratere sismico che non avevano chiesto la sospensione, i quali hanno diritto al rimborso dell’eccedenza versata
art. 3 Cost.
utilizzato come parametro per un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a evitare una disparità irragionevole tra contribuenti che avevano scelto di sospendere i pagamenti e contribuenti che avevano continuato a pagare
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale che individua il vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso
richiamato per il deposito della memoria in vista dell’adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dopo il rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato
artt. 23, 24 e 29 d.P.R. n. 600 del 1973
individuano le ritenute alla fonte cui si riferisce la sospensione
Massime di principio
- Quando una norma emergenziale riconosce un beneficio fiscale a favore di una categoria di contribuenti, la scelta di avvalersi o meno di una sospensione temporanea dei versamenti non può essere assunta, da sola, come criterio per negare il beneficio definitivo, se tale scelta non è collegata dalla legge a un presupposto sostanziale di danno o di incapienza.
- In presenza di una disciplina speciale che riduce in via definitiva il carico fiscale altrimenti dovuto, l’interpretazione deve evitare esiti irragionevolmente discriminatori tra contribuenti che hanno sospeso i pagamenti e contribuenti che, per prudenza, hanno continuato a versare integralmente.
- Il divieto di rimborso delle somme già versate va interpretato restrittivamente quando la disposizione è collocata in un contesto di sospensione temporanea e si riferisce ai pagamenti effettuati prima del periodo agevolato, non già alle somme pagate in eccesso rispetto al debito finale risultante da una successiva riduzione normativa.
- L’interpretazione costituzionalmente orientata può imporre di leggere una disciplina fiscale emergenziale nel senso di regolare espressamente solo la posizione di chi ha usufruito della sospensione, lasciando impregiudicato il diritto al rimborso per chi abbia pagato l’intero importo pur avendone titolo allo sconto legale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23537/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23538/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23542/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23551/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23554/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23556/2024 del 03/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →