Cassazione Civile, Ordinanza n. 18568/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava la richiesta dell'INPS di contributi dovuti alla Gestione separata da un commercialista per l'attività professionale svolta negli anni 2009, 2010 e 2011. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il credito contributivo ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi, e avevano escluso la sospensione ex art. 2941 c.c., n. 8, perché la sola mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integrava un doloso occultamento del debito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., nonché della disciplina sulla Gestione separata e sugli adempimenti dichiarativi, sostenendo che per il libero professionista iscritto d'ufficio la prescrizione sarebbe sospesa quando, in sede di dichiarazione dei redditi, ometta di compilare il quadro RR, così occultando il debito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in materia di Gestione separata, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Quanto alla sospensione ex art. 2941 c.c., n. 8, ha ribadito che essa richiede una condotta del debitore idonea a rendere per il creditore una vera impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento; l'accertamento del dolo è giudizio di fatto e, nel caso concreto, l'INPS non aveva censurato in modo rituale tale accertamento, limitandosi a prospettare un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la dichiarazione dei redditi.
La sospensione della prescrizione per occultamento del debito presuppone una condotta del debitore che renda per il creditore una vera impossibilità di agire; non basta una mera difficoltà di accertamento o la sola omissione del quadro RR.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
Disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti individuati dalla norma, rilevante ai fini della pretesa dell'INPS.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato quale base normativa del quadro contributivo applicabile alla fattispecie.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
Norma richiamata dall'INPS a supporto del proprio motivo di ricorso in tema di riscossione/controllo dei dati dichiarativi.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
Richiamato dall'INPS come disposizione collegata agli obblighi dichiarativi e alla compilazione del quadro RR.
Il ricorso era formalmente prospettato come denuncia di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le censure investissero in realtà un accertamento di fatto non adeguatamente impugnato.
La Corte osserva che il ricorso non individua il fatto storico decisivo non esaminato con i rigori richiesti dalla norma.
La Corte rinvia per relationem alla motivazione di precedenti ordinanze in fattispecie analoghe.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Usato come parametro per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente.
- La dichiarazione dei redditi, anche quando contiene il quadro relativo ai contributi previdenziali, ha valore di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede una condotta del debitore che renda il creditore sostanzialmente impossibilitato ad agire; non è sufficiente la sola difficoltà di individuare il credito.
- L'accertamento del dolo o dell'occultamento integra un giudizio di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale ritualmente dedotto e con indicazione del fatto storico decisivo omesso.
- Non è configurabile un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo.
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