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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05097/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato dall’agente della riscossione in relazione a diverse cartelle di pagamento emesse per tributi erariali e locali. In primo e in appello si è discusso, da un lato, della regolarità della notifica di alcune cartelle presupposte e, dall’altro, della prescrizione dei crediti azionati, con particolare riferimento alla durata del termine applicabile. Il ricorrente per cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sulla notifica della cartella n. 09720080133710959000, sostenendo che la notifica fosse inesistente perché eseguita senza avviso di ricevimento e con destinatario trasferito; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla notifica della cartella n. 09720130236405009000, assumendo che la notifica fosse nulla o radicalmente viziata perché non sarebbero state svolte le ricerche dovute sul trasferimento del destinatario o sulla sua irreperibilità; con il terzo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli accessori, ritenendo invece applicabile il termine quinquennale e non quello decennale. Il ricorrente ha inoltre contestato la ritualità del controricorso della riscossione, ritenendo che fosse stato depositato da soggetto diverso da quello evocato nel giudizio, eccezione respinta dalla Corte come mero errore materiale nell’intestazione dell’atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare contro il controricorso, perché l’inesatta intestazione non impediva di identificare con certezza la parte costituita. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi: la censura sulle notifiche delle cartelle IRPEF non attingeva la vera ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva dichiarato inammissibili in primo grado le relative eccezioni perché proposte tardivamente, con conseguente giudicato interno su tale statuizione; le argomentazioni sulla regolarità delle notifiche erano dunque solo ad abundantiam. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto infondato perché le intimazioni di pagamento, non impugnate, si erano consolidate e avevano precluso la deduzione in cassazione di cause estintive anteriori o maturate dopo la notifica delle cartelle ma prima del preavviso di fermo, dovendo tali contestazioni essere fatte valere contro gli atti presupposti o contro le intimazioni stesse. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    L’indicazione delle parti può ritenersi soddisfatta anche in presenza di un’errata intestazione, se dal contenuto complessivo dell’atto la parte è comunque identificabile con certezza; la sola inesattezza materiale non comporta inammissibilità.

  • art. 370 c.p.c.

    Il requisito di indicazione delle parti nel controricorso segue la medesima logica dell’art. 366 c.p.c., sicché l’errore materiale nell’intestazione non ne determina l’inammissibilità se non vi è incertezza assoluta sulla parte costituita.

  • art. 163 c.p.c.

    La Corte richiama il criterio generale di individuazione delle parti nell’atto, privilegiando la sostanza sull’epigrafe quando il contesto consente l’identificazione univoca.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma evocata per contestare la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei successivi atti della riscossione.

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta degli atti della riscossione.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamata per sostenere l’inesistenza o invalidità della notifica in caso di irreperibilità del destinatario.

  • art. 140 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente per sostenere che la notifica dovesse seguire le formalità previste per il destinatario temporaneamente assente o irreperibile.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in combinazione con le norme sulle notifiche postali e fiscali.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo posta.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Evocato come parte della disciplina del procedimento notificatorio.

  • art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulle modalità della notifica postale.

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Norma evocata in tema di avviso e perfezionamento della notifica postale.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte richiama il termine ordinario decennale per i crediti erariali divenuti definitivi e per le cartelle esattoriali ritenute titoli esecutivi dalla CTR.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuta non applicabile dalla CTR e non decisiva nel caso concreto dalla Cassazione.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 476

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative e degli accessori.

  • art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte richiama il principio per cui l’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento consolida il credito e preclude la deduzione di vicende estintive anteriori o successive che avrebbero dovuto essere fatte valere contro quell’atto.

  • art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Richiamato nella parte finale della sentenza per il regime delle spese nei procedimenti in cui è parte l’agente della riscossione.

  • art. 22 d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    Indicata come norma che ha esteso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il regime di cui all’art. 158 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 25 d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    Richiamata per la decorrenza della modifica normativa in materia di spese.

  • art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato al regime delle spese di lite nei procedimenti in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’erronea indicazione della parte nell’intestazione di un atto processuale non ne determina l’inammissibilità se, dal contenuto complessivo dell’atto e dagli atti del processo, l’identità della parte è comunque certa e non residua alcuna incertezza assoluta.
  • Quando una statuizione di inammissibilità è autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, le argomentazioni svolte dal giudice sul merito hanno natura meramente ad abundantiam e non devono essere specificamente censurate se non incidono sulla ratio decidendi effettiva.
  • In sede di legittimità non è sufficiente criticare il merito di una questione se la sentenza impugnata si fonda principalmente sulla tardività o inammissibilità della relativa eccezione o domanda: occorre impugnare la statuizione processuale che ha precluso l’esame del merito.
  • Nel contenzioso tributario, l’omessa impugnazione di un atto presupposto o di un atto successivo autonomamente impugnabile comporta il consolidamento della pretesa e preclude la deduzione, contro un atto successivo, di vizi o cause estintive che avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente.
  • Le vicende estintive del credito maturate dopo la notifica di un atto definitivo non possono essere dedotte contro un atto successivo se l’atto intermedio autonomamente impugnabile non è stato contestato; la contestazione va proposta contro l’atto che per primo consente di far valere quel vizio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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