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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05013/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nei confronti di una società operante nel commercio di abbigliamento e accessori, per il 2015, ai fini Ires, Irap e Iva, a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per più annualità e dell’omessa conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che aveva confermato il rigetto dell’appello del contribuente. L’unico motivo deduceva, formalmente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso: secondo il ricorrente, il giudice d’appello avrebbe trascurato il motivo di gravame con cui si contestava l’erronea indicazione, da parte della CTP, di un difetto di legitimatio ad causam del ricorrente e la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, che sarebbe stata fondata su elementi meramente formali. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse arbitrariamente interpretato la sentenza di primo grado, senza rispondere alla censura di appello sulla legittimazione ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché, sotto la veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, veniva in realtà dedotto un vizio di omessa pronuncia; inoltre, il motivo non investiva un fatto storico ma la valutazione di deduzioni difensive. La Corte ha aggiunto che la censura non coglieva la ratio decidendi, poiché la decisione di merito aveva comunque rigettato l’appello nel merito per mancanza di specifiche contestazioni e di prova sui singoli recuperi fiscali, statuizione non censurata. È stata inoltre rilevata l’inammissibilità per la presenza di doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre l’omesso esame di argomentazioni difensive o questioni giuridiche. Se la censura, pur formalmente rubricata come omesso esame, denuncia in sostanza una omessa pronuncia, essa è inammissibile come vizio ex n. 5.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di un’omessa pronuncia deve essere veicolata come error in procedendo, non come omesso esame di fatto.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    La riforma del 2012 ha ristretto il perimetro del vizio di motivazione denunciabile in cassazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha convertito il D.L. n. 83/2012, confermando la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale e la definizione accelerata del ricorso.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    Quando la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta, si applicano le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato le sanzioni pecuniarie ritenendo il ricorso manifestamente infondato e il quadro giurisprudenziale pacifico; l’applicazione discende dalla definizione del giudizio conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non può essere costruito come vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando, nella sostanza, lamenta la mancata risposta a una censura: in tal caso il vizio corretto è l’omessa pronuncia ed è necessario dedurlo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
  • Ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il "fatto" è un accadimento storico, principale o secondario, e non una questione giuridica, un punto controverso o il contenuto delle difese delle parti; l’omesso esame di deduzioni argomentative non integra il vizio denunciabile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una doppia conforme, il ricorrente che lamenti un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Non è idonea a superare un accertamento tributario la mera contestazione generica o il semplice disconoscimento degli addebiti, se non accompagnati da specifiche difese sui singoli recuperi e da elementi di prova concreti.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una critica che non colpisca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione di merito è fondata anche su una autonoma ragione non censurata, il ricorso non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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