Cassazione Civile, Ordinanza n. 05014/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto valida la notifica di due avvisi di pagamento prodromici a una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione di norme sulla notificazione degli atti impositivi e la nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che gli avvisi erano stati consegnati a persona diversa dal destinatario, non appartenente al nucleo familiare e non autorizzata, senza che risultassero le ricerche preliminari del messo e senza invio della raccomandata informativa (CAN) ex art. 7 l. n. 890/1982 e art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa valutazione del certificato di stato di famiglia, che a suo dire provava l’estraneità del consegnatario al nucleo familiare, invocando l’art. 139 c.p.c. La Corte ha però rilevato che la notifica era stata eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 l. n. 890/1982, con applicazione della disciplina del servizio postale ordinario e della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; ha inoltre ritenuto irrilevante lo stato di famiglia, poiché ai sensi delle condizioni generali del servizio postale possono ricevere gli invii anche componenti del nucleo familiare, conviventi, collaboratori familiari e portiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità, e comunque manifestamente infondato, il primo motivo, perché cumulava censure eterogenee e comunque contestava una notifica diretta a mezzo posta che, secondo giurisprudenza costante, non richiede relata né annotazioni specifiche sul consegnatario, né l’invio della CAN, operando la presunzione di conoscenza dell’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario salvo prova contraria. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché formulato in modo generico come omessa valutazione di prova essenziale e, comunque, infondato, dato che il giudice di merito aveva esaminato il certificato di stato di famiglia e lo aveva correttamente ritenuto non decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di ulteriori somme a titolo sanzionatorio, oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Per la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi da parte dell’Ufficio finanziario si applicano le norme sul servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati; non sono richieste le formalità proprie della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.
art. 7, comma 3, l. n. 890/1982
La raccomandata informativa (CAN) non è necessaria quando la notifica dell’atto impositivo è eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario a mezzo posta ai sensi dell’art. 14.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata dal ricorrente come presupposto della nullità della notificazione; la Corte non la ritiene applicabile nel caso di notifica diretta ex art. 14 l. n. 890/1982.
L’arrivo dell’atto nel luogo di destinazione fa operare la presunzione iuris tantum di conoscenza da parte del destinatario, superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la consegna avrebbe potuto avvenire solo a persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda; la Corte non applica questa disciplina alla notifica diretta a mezzo posta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato formulato anche per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma in modo promiscuo e privo della necessaria specificità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza e del procedimento è stata ritenuta inammissibile perché cumulata con altre doglianze in modo confuso e non specifico.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo è stato ritenuto non riconducibile a un omesso esame di un fatto storico decisivo; i documenti e le deduzioni difensive non integrano di per sé il fatto omesso.
La Corte ha dato rilievo alla proposta di definizione anticipata e alla decisione in camera di consiglio conforme alla proposta.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Applicato dalla Corte con condanna del ricorrente a una somma ulteriore per lite temeraria, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Applicato dalla Corte con ulteriore condanna del ricorrente a favore della cassa delle ammende, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 27 Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane
Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori familiari e, se esiste, il portiere.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta a mezzo posta di atti impositivi eseguita dall’Ufficio finanziario ex art. 14 l. n. 890/1982 si applica la disciplina del servizio postale ordinario: non occorrono relata di notifica, specifiche annotazioni sull’avviso di ricevimento circa l’identità del consegnatario, né l’invio della CAN.
- Per gli atti impositivi pervenuti all’indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo dalla prova che il destinatario, senza sua colpa, non abbia potuto prenderne cognizione.
- La censura di legittimità deve essere specifica e riconducibile a una precisa ipotesi dell’art. 360 c.p.c.; è inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso errori di diritto, nullità processuali e vizi motivazionali senza chiara individuazione delle norme violate.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la semplice deduzione difensiva o il documento istruttorio in sé.
- Il certificato di stato di famiglia, da solo, non è decisivo per escludere la validità della consegna del plico a soggetti comunque abilitati dal servizio postale a ricevere l’invio presso il domicilio del destinatario.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta manifestamente infondato, possono trovare applicazione le sanzioni processuali di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05013/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05016/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05024/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05031/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2026 del 06/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →