Cassazione Civile, Ordinanza n. 05031/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno d’imposta 2006 ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito IRPEF del contribuente in euro 50.215,00, a fronte di un reddito dichiarato pari a zero, valorizzando alcuni indici di capacità contributiva, in particolare il possesso di un immobile adibito ad abitazione principale in comproprietà con il coniuge, gravato da mutuo ipotecario, e il pagamento di un premio assicurativo annuo. Il contribuente aveva contestato l’accertamento deducendo che si fondava su presunzioni semplici prive di riscontri sostanziali sulla effettiva capacità contributiva; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Amministrazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la CTR si fosse pronunciata sul vizio di omesso contraddittorio preventivo pur non essendo tale censura stata proposta nei gradi di merito; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio per le imposte non armonizzate come l’IRPEF; 3) violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR negato la natura di presunzione legale relativa del redditometro e per avere, quindi, ritenuto gravante sull’Ufficio un onere probatorio non corretto.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi perché ha rilevato che l’Agenzia non aveva ottemperato all’ordinanza interlocutoria che le imponeva di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, originariamente nulla perché effettuata alla parte personalmente anziché presso il difensore domiciliatario. Richiamando la giurisprudenza sul punto, la Corte ha affermato che, quando l’ordine di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. non venga osservato nemmeno in parte, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la parte soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
disciplina l’accertamento sintetico del reddito; nel caso, la Corte non entra nel merito della sua applicazione per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
invocato dalla ricorrente per negare l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo nelle imposte non armonizzate; la questione resta assorbita
richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione; anche questo motivo resta non esaminato nel merito
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale che costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione proposti dall’Agenzia
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova nell’accertamento sintetico
il termine per il deposito del ricorso notificato, pur riferito all’integrazione del contraddittorio, è applicabile in via estensiva anche all’ipotesi di rinnovazione della notifica
l’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso, se non osservato, comporta inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile in questo caso perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione e il ricorrente non vi ottempera, il ricorso è inammissibile, anche se la nullità originaria della notifica era stata rilevata con ordinanza interlocutoria.
- Il termine per il deposito del ricorso notificato previsto dall’art. 371-bis c.p.c., pur nato per l’integrazione del contraddittorio, si estende in via interpretativa anche all’ipotesi di rinnovo della notificazione disposto ex art. 291 c.p.c.
- La mancata osservanza, anche solo parziale, dell’ordine di rinnovazione della notificazione impedisce l’esame dei motivi di ricorso e determina una sanzione processuale più grave del semplice deposito tardivo: l’inammissibilità.
- In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte non affronta i motivi di merito, che restano assorbiti.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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