Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, gestore di un impianto di distribuzione carburanti situato nel Comune di Benevento, ha ricevuto una cartella di pagamento per euro 4.640,88 a titolo di IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) relativa all’anno 2018, comprensiva di indennità di mora e interessi, in favore della Regione Campania. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile in primo grado e il relativo appello era stato rigettato. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, prospettando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e censurando l’omessa pronuncia sulla questione, già sollevata nei gradi di merito, della contrarietà dell’IRBA al diritto unionale e agli artt. 11 e 117 Cost., richiamando la Direttiva Accise 2008/118/CE, la procedura di infrazione europea, un successivo annullamento in autotutela di avvisi IRBA 2019 e il principio del primato del diritto UE, per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna nonostante il mancato tempestivo ricorso contro l’atto presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile nella parte in cui era formalmente incardinato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e va denunciata ex art. 360, n. 4, c.p.c. In ogni caso ha respinto il motivo nel merito, rilevando che la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato la censura relativa alla pretesa incompatibilità dell’IRBA con il diritto UE e che, comunque, l’impugnazione della cartella non era ammissibile per far valere vizi dell’avviso presupposto già notificato e non opposto nei termini. La Corte ha affermato che il principio di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 non subisce deroga neppure se il vizio dedotto concerne un contrasto con il diritto dell’Unione, essendo comunque perentorio il termine per impugnare l’atto impositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    ognuno degli atti autonomamente impugnabili ... poteva essere impugnato solo per vizi propri salvo che non si trattasse di atti presupposti non notificati

    La cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri; non può essere utilizzata per contestare vizi dell’atto presupposto già notificato e non impugnato nei termini, anche se si deduce l’illegittimità derivante da contrasto con il diritto UE.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va fatta valere come nullità della sentenza, non come omesso esame di un fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare l’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è la corretta rubrica del motivo quando si lamenta omessa pronuncia su un motivo di appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta, la Corte applica le sanzioni pecuniarie previste dai commi 3 e 4.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE

    È richiamata dalla ricorrente per sostenere l’incompatibilità dell’IRBA con la disciplina unionale; la Corte non accoglie la tesi poiché la decadenza per impugnare l’atto presupposto è comunque perentoria.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    Sono invocati dalla ricorrente per fondare la disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto UE.

  • art. 1, comma 628, l. n. 178/2020

    È richiamato come disposizione di abrogazione dell’imposta con decorrenza dall’1 gennaio 2021.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri quando l’atto presupposto sia stato regolarmente notificato e non sia stato contestato nei termini; l’eventuale illegittimità dell’atto precedente non può essere recuperata attraverso l’impugnazione della cartella.
  • La deduzione dell’omessa pronuncia su un motivo di appello integra un vizio di nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. e deve essere veicolata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non già come omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5.
  • Il principio di perentorietà del termine per impugnare l’atto impositivo non viene meno neppure quando si prospetti un contrasto con il diritto dell’Unione europea; il mancato esercizio tempestivo del rimedio determina il consolidamento del rapporto tributario.
  • L’eventuale sopravvenuta presa di posizione dell’amministrazione o l’annullamento in autotutela di atti relativi ad annualità diverse non incide, di per sé, sulla validità processuale dell’impugnazione relativa ad un diverso periodo d’imposta già consolidato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.