Cassazione Civile, Ordinanza n. 14805/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a un lavoratore all'esito di una procedura attivata da una società del gruppo aereo. Il Tribunale aveva accertato l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo e aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il risarcimento nei limiti dell'art. 18, comma 4, St. lav., con versamento dei contributi. La Corte d'appello ha confermato la decisione quanto all'illegittimità del licenziamento, ritenendo che la verifica degli esuberi dovesse riguardare l'intera platea dei lavoratori dell'unico centro di imputazione, comprensivo anche del personale formalmente alle dipendenze dell'altra società del gruppo, e ha anche confermato i criteri di quantificazione dell'indennità risarcitoria, poi corretti solo nella motivazione. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla mobilità e dei presupposti della procedura, sostenendo che gli esuberi dovessero essere limitati ai lavoratori originariamente considerati nel 2011 e che fossero irrilevanti gli sviluppi successivi del gruppo; 2) violazione della normativa sui licenziamenti collettivi, della disciplina societaria e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avesse apoditticamente affermato una codatorialità senza verificare un effettivo uso promiscuo delle prestazioni; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica, assumendo che nel settore aereo sia giuridicamente e di fatto impossibile un'organizzazione unitaria con utilizzo promiscuo di personale e responsabili; 4) violazione dell'art. 18, comma 4, St. lav., contestando sia che l'aliunde perceptum/percipiendum debba essere allegato e provato dal datore di lavoro, sia che redditi percepiti oltre i dodici mesi successivi al licenziamento non debbano incidere sul tetto massimo risarcitorio. La Cassazione ha respinto tutti i motivi: il primo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ancorato la procedura alla situazione del 2015 e alla causale di crisi aziendale; gli altri motivi sono stati ritenuti infondati in conformità a precedenti consolidati sull'unicità del centro di imputazione, sull'estensione della verifica degli esuberi all'intero complesso aziendale e sulla disciplina dell'indennità risarcitoria e dell'aliunde. È stata inoltre ribadita la regola secondo cui l'aliunde resta fatto impeditivo da provare dal datore di lavoro e che il calcolo del danno va effettuato sull'intero periodo di estromissione, con limite massimo di dodici mensilità, senza detrarre l'aliunde dal tetto astratto. Il ricorso è stato rigettato con condanna delle società ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo e riconosciuto la tutela reintegratoria e risarcitoria. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancato confronto con la ratio decidendi e infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. Quanto alla quantificazione del risarcimento, ha precisato che l'aliunde perceptum/percipiendum resta fatto impeditivo soggetto a prova datoriale e che il calcolo dell'indennità va compiuto sull'intero periodo di estromissione fino alla reintegrazione, nei limiti massimi di legge, senza sottrarre l'aliunde dal tetto delle dodici mensilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con distrazione in favore del difensore del lavoratore, e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 bis, l. n. 291 del 2004
richiamato come base della procedura oggetto di contestazione; la Corte osserva che la censura non si confronta con la ratio della sentenza d'appello che aveva ricondotto la mobilità alla situazione del 2015 e alla causale di crisi aziendale, non contemplata dalla norma invocata.
art. 2, d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008
menzionato quale norma modificativa dell'art. 1 bis l. n. 291 del 2004, nel contesto della censura sul perimetro della mobilità.
richiamato per contestare la valutazione dell'esubero e dei criteri di scelta; la Corte ribadisce che, in presenza di un unico centro di imputazione, la platea dei lavoratori da considerare è quella dell'intero complesso aziendale.
la procedura di mobilità è funzionale alla verifica seria della necessità di porre fine a rapporti di lavoro in situazione di sofferenza dell'impresa e la comunicazione ai sindacati deve avere contenuto ampio, riguardando l'impresa nel suo complesso.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
il computo dell'indennità risarcitoria va effettuato dal licenziamento alla reintegrazione, detraendo l'aliunde percepito o percepibile nel periodo di estromissione, ma entro il limite massimo di dodici mensilità; l'aliunde non si detrae dal tetto astratto di dodici mensilità.
art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991
richiamato come norma di rinvio all'art. 18, comma 4, St. lav., per la tutela conseguente al licenziamento collettivo illegittimo.
invocato per contestare l'affermazione dell'unità organizzativa tra le società del gruppo.
invocato nel motivo relativo ai rapporti di gruppo e alla dedotta assenza di codatorialità.
richiamato in connessione al principio di effettività del rapporto di lavoro, che consente di superare la mera forma societaria quando vi sia sostanziale unicità datoriale.
invocato per censurare l'apprezzamento probatorio della Corte territoriale sulla codatorialità e sull'uso promiscuo delle prestazioni.
richiamati insieme a regolamenti europei sul settore aeronautico; la Corte osserva che tali norme operano su un piano diverso, relativo ai presupposti di sicurezza della navigazione aerea.
richiamato per aderire ai precedenti di legittimità già formatisi sulla medesima questione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
utilizzato per correggere la motivazione della decisione di merito senza incidere sull'esito, perché l'errore sul criterio di detrazione dell'aliunde non mutava la sostanza della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.lgs. n. 276 del 2003, artt. 27, 29 e 30
menzionati come esempi del principio di effettività nel diritto del lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di licenziamenti collettivi, quando il giudice accerta la sostanziale unicità del centro di imputazione tra più società formalmente distinte, la verifica degli esuberi e dei criteri di scelta deve riguardare l'intero complesso aziendale e non il solo organico della società che ha formalmente attivato la procedura.
- L'accertamento della compenetrazione organizzativa e funzionale tra società di gruppo può prevalere sul dato formale dei rapporti giuridici utilizzati per il distacco o per l'assunzione, in applicazione del principio di effettività del rapporto di lavoro.
- Ai fini dell'art. 18, comma 4, St. lav., l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum sono fatti impeditivi del maggior danno e restano soggetti a prova del datore di lavoro, anche per presunzioni.
- L'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo va calcolata sulle retribuzioni perse nel periodo di estromissione fino alla reintegrazione, detraendo l'aliunde, ma senza sottrarre l'aliunde dal tetto massimo di legge; il limite delle dodici mensilità opera sul risultato finale del calcolo, non come base da decurtare.
- Le disposizioni tecniche o di sicurezza proprie di un settore regolamentato, come quello aeronautico, non escludono di per sé la possibilità di accertare un'unicità sostanziale del datore di lavoro ai fini della disciplina dei licenziamenti collettivi.
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