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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04769/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2010, emesso a seguito di PVC, con il quale venivano recuperate maggiori IRPEF, IRAP e IVA per il disconoscimento di costi relativi a quattro fatture di acquisto emesse da un fornitore ritenuto privo di organizzazione e, quindi, indicativo di operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo insufficiente il quadro indiziario fondato sulle sole dichiarazioni del fornitore e valorizzando anche il fatto che in sede penale tali dichiarazioni avevano condotto a contestazioni per calunnia. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che le dichiarazioni del fornitore non erano le uniche risultanze e che vi erano ulteriori indizi, tra cui la distruzione delle fatture/contabilità del fornitore e l’assenza di registri contabili, idonei a dimostrarne la natura di "cartiera"; (2) violazione delle norme sul rapporto tra processo penale e tributario e sull’apprezzamento delle prove, lamentando che la CTR non avesse considerato il complessivo materiale probatorio e avesse attribuito rilievo alla sentenza penale di assoluzione del fornitore senza valutarla unitamente agli altri elementi acquisiti. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati/inammissibili, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato il quadro indiziario, giudicando aspecifica la mera mole di fatture e ritenendo non dimostrati ulteriori elementi oggettivi idonei a corroborare le dichiarazioni del terzo; ha inoltre rilevato che le doglianze miravano in sostanza a una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e che il ricorso era carente anche di specificità quanto all’incidenza della distruzione della contabilità sul decisum.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Conferma la decisione di merito che aveva annullato o comunque lasciato senza accoglimento l’appello dell’Ufficio, ritenendo non superata la valutazione della CTR circa l’insufficienza del quadro presuntivo posto a base dell’accertamento. In conseguenza del rigetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e, in applicazione delle norme richiamate nella parte finale dell’ordinanza, la condanna altresì al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. oltre a un’ulteriore somma equitativa ex art. 96, quarto comma, c.p.c., come liquidate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura viene proposta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte però reputa che, nella sostanza, i motivi investano soprattutto l’apprezzamento del fatto e delle prove, non rivalutabile in cassazione.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come base dell’accertamento induttivo e dell’utilizzo di presunzioni da parte dell’Ufficio.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato tra le norme violate, in relazione ai poteri istruttori e agli elementi utilizzabili nell’accertamento.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma dell’accertamento IVA e dei presupposti di recupero dell’imposta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che il giudice di merito ha ritenuto non assolto l’onere probatorio dell’Ufficio sulla base del materiale acquisito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ritiene che la CTR abbia correttamente valutato l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Citato nel secondo motivo in relazione al coordinamento tra profili penali e tributari.

  • art. 654 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’uso della sentenza penale nel giudizio tributario; la Corte però non accoglie la censura perché attiene alla valutazione delle prove.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma sul regime probatorio nel processo tributario.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per le conseguenze economiche del rigetto conforme alla proposta.

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori, quale conseguenza della conferma della proposta di definizione anticipata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l’Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, il quadro probatorio può fondarsi su presunzioni semplici, ma esse devono essere valutate dal giudice di merito sotto il profilo della gravità, precisione e concordanza; la mera esistenza di dichiarazioni di terzi, se giudicate generiche o non corroborate da ulteriori elementi oggettivi, può non essere sufficiente.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che mirano a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili o comunque infondate se travestite da violazione di legge.
  • Chi deduce la decisività di un ulteriore indizio o di un elemento fattuale deve specificare in modo puntuale perché esso avrebbe potuto condurre a un esito diverso della lite; in mancanza, il motivo difetta di specificità.
  • La sentenza penale o gli esiti del procedimento penale possono essere valorizzati nel giudizio tributario, ma la loro rilevanza va apprezzata insieme al complessivo compendio probatorio; resta ferma la riserva al giudice di merito della valutazione del peso delle singole prove.
  • Quando la Corte conferma la proposta di definizione anticipata e rigetta il ricorso, possono trovare applicazione le conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c., oltre alla condanna alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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