Cassazione Civile, Ordinanza n. 29664/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato, per una centrale geotermica in Comune di Piancastagnaio, la rendita proposta con Docfa 2016, passando da euro 15.222,00 a euro 256.000,00. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo illegittima l'inclusione nel calcolo del valore dei pozzi di estrazione e re-immissione geotermica, ritenuti non qualificabili come costruzioni e, comunque, elementi sotterranei inscindibilmente riferiti alla miniera, non autonomamente valutabili ai fini catastali. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione delle norme catastali e della disciplina speciale sulle centrali elettriche e sugli immobili speciali, sostenendo che anche i pozzi geotermici dovessero concorrere alla rendita della centrale; che l'equiparazione tra risorse geotermiche e minerarie era irrilevante sul piano catastale; che i pozzi erano parte della centrale, e non della miniera; che la disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015 escludeva dalla stima solo macchinari, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo, non le costruzioni o gli elementi strutturalmente connessi. Le contribuenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che i pozzi appartenevano alla miniera geotermica e non alla centrale, che non avevano autonomia funzionale né i caratteri di costruzione rilevanti ai fini catastali, e che la nuova disciplina del 2015 imponeva comunque l'esclusione dalla rendita degli impianti funzionali al processo produttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di merito che aveva annullato l'avviso di accertamento, ma con una motivazione parzialmente diversa. La Suprema Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, poiché l'avviso era stato emesso nel 2016 all'esito di un Docfa dello stesso anno. Secondo tale disciplina, nella determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari devono essere considerati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, mentre sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. I pozzi geotermici di produzione e reiniezione sono stati qualificati come impianti/componenti essenziali del ciclo produttivo dell'energia, e dunque esclusi dalla stima catastale. La Corte ha precisato che la distinzione decisiva è quella tra elementi che caratterizzano il fabbricato e quelli che attengono al processo produttivo; i pozzi, pur strutturalmente integrati al sistema, sono funzionali al processo produttivo e quindi non rilevano ai fini della rendita dal 1 gennaio 2016. È stato anche osservato che il richiamo della CTR alla disciplina delle miniere era inconferente e superato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
artt. 4 e 10 R.D.L. n. 652 del 1939
richiamati dall'Agenzia come norme catastali asseritamente violate
art. 1 quinquies D.L. n. 44 del 2005, conv. in L. n. 88 del 2005
richiamato dall'Agenzia quale precedente disciplina speciale sulle centrali elettriche
art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014
richiamato quale norma di raccordo con le circolari catastali
art. 18 R.D. n. 1572 del 1931
invocato per sostenere l'esonero delle miniere da autonoma valutazione catastale, ma ritenuto non decisivo nella fattispecie
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la Corte lo considera la disciplina applicabile ratione temporis e la base per escludere dalla rendita i pozzi geotermici in quanto impianti funzionali al processo produttivo
D.Lgs. n. 22 del 2010, art. 1, comma 6
richiamato per l'equiparazione tra risorse geotermiche e minerarie, ritenuta irrilevante ai fini catastali
Circolare n. 6 del 2012
ritenuta non risolutiva perché anteriore alla L. n. 208 del 2015 e quindi superata nella parte incompatibile
Circolare n. 2 del 2016
richiamata dalla CTR come criterio per distinguere le costruzioni, ma non decisiva nel ragionamento finale
richiamato dall'Agenzia per sostenere l'incorporazione al suolo, ma non assunto come criterio determinante
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
esclude dalla stima catastale i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, occorre distinguere tra elementi che caratterizzano il fabbricato e componenti funzionali allo specifico processo produttivo: solo i primi concorrono alla stima diretta, mentre i secondi sono esclusi anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo.
- La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 si applica agli accertamenti e ai Docfa successivi alla sua entrata in vigore e prevale sulle precedenti indicazioni amministrative non compatibili.
- I pozzi geotermici inseriti in una centrale di produzione di energia devono essere qualificati in base alla loro funzione concreta: se servono al ciclo produttivo dell'energia e non a una autonoma attività estrattiva, rientrano tra gli impianti esclusi dalla stima catastale come componenti del processo produttivo.
- Nel giudizio sulla rendita catastale, il riferimento alla disciplina delle miniere è inconferente quando il bene è funzionalmente inserito in una centrale geotermica destinata alla produzione di energia elettrica.
- Ai fini della rendita degli immobili speciali, la mera solidità, stabilità o incorporazione fisica al suolo non è sufficiente a includere un bene nella stima, se la sua funzione è strettamente strumentale al processo produttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29548/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29549/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29550/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29553/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29555/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29558/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →