Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23831/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, esercente la professione medica, aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativo all’anno 2010. L’Ufficio contestava, per quanto qui rileva, l’applicazione dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni mediche di cui all’art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che talune prestazioni fossero in realtà di natura estetica e non sanitaria. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’atto impositivo fondato su contestazioni generiche e apodittiche e rilevando che il contribuente aveva fornito prova documentale e mediante perizia medico-legale della natura medica delle prestazioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972 e all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto generica la contestazione dell’Ufficio e, al contempo, avesse affermato in modo non corretto l’assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha respinto l’istanza di riunione con altro giudizio per carenza di necessità processuale e perché la riunione ha natura ordinatoria. Nel merito ha ritenuto infondato il solo motivo di ricorso: ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile, che il contribuente aveva assolto l’onere della prova mediante documentazione e perizia medico-legale, e che le contestazioni dell’Ufficio erano generiche e apodittiche. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza e quella della CGUE sulla distinzione tra prestazioni mediche/esenti e prestazioni meramente cosmetiche, ribadendo che l’esenzione spetta solo se le prestazioni sono finalizzate alla tutela della salute e che grava sul contribuente provare i requisiti soggettivi e oggettivi dell’esenzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese; è stato anche precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972

    esenzione IVA per le prestazioni mediche

    Le prestazioni medico-paramediche sono esenti solo se finalizzate a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, o comunque a tutelare, mantenere o ristabilire la salute; non basta la mera natura estetica dell’intervento.

  • art. 2697 c.c.

    Chi invoca l’esenzione deve provare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma; tuttavia, nel caso concreto, la CTR ha accertato che tale onere era stato assolto dal contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La censura non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, che resta preclusa in sede di legittimità.

  • art. 273 c.p.c.

    riunione dei procedimenti

    La riunione ha natura ordinatoria e la sua mancata adozione non determina nullità del giudizio o della sentenza.

  • art. 274 c.p.c.

    riunione di cause connesse

    La scelta di riunire o meno i procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.

  • art. 29, d.lgs. n. 546/1992

    riunione dei ricorsi tributari

    L’omessa riunione dei ricorsi non è sanzionata processualmente, trattandosi di provvedimento ordinatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    contributo unificato aggiuntivo

    Non si applica quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie non dipende dalla mera qualificazione soggettiva del professionista, ma dalla finalizzazione oggettiva della prestazione alla diagnosi, cura, guarigione o tutela della salute.
  • Le prestazioni di chirurgia estetica o di carattere cosmetico sono esenti solo quando, in concreto, siano collegate alla cura di malattie, traumi, handicap congeniti o altri disagi psico-fisici; le convinzioni soggettive del paziente non sono di per sé decisive.
  • In tema di agevolazioni o esenzioni fiscali, l’onere di provare i presupposti applicativi grava sul contribuente che le invoca, ma il giudice di merito può ritenere tale onere assolto sulla base di documenti e perizie ritenuti convincenti.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge, se la critica investe in realtà l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La mancata riunione di giudizi connessi non determina nullità se il provvedimento di riunione ha natura ordinatoria e non ricorre un ipotesi di litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.