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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7244 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi al 1999 (IRPEG e IVA) e al 2000 (IRPEG, IRAP e IVA). Gli accertamenti, emessi dopo una verifica della Guardia di finanza conclusa con processo verbale di constatazione del 15 dicembre 2004, si fondavano su documentazione extracontabile rinvenuta presso un dipendente e su intercettazioni: gli elementi indicavano un sistema di consegne ai clienti di quantità di prodotto inferiori a quelle convenute, con recupero e rivendita in nero delle eccedenze. I quattro motivi di ricorso contestavano: (1) l’assenza dei presupposti per l’accertamento induttivo e la carenza probatoria; (2) la declaratoria di novità delle argomentazioni e l’inammissibilità dei documenti prodotti in appello, inclusi atti e decisioni penali; (3) la ricostruzione fattuale delle movimentazioni di carburante e la motivazione della sentenza; (4) il giudicato interno sulle riprese per costi non documentati e sui versamenti e conferimenti dei soci, relativi al periodo 1999-2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la contabilità «in nero» può costituire un elemento indiziario grave, preciso e concordante e legittimare l’accertamento induttivo, mentre spetta al contribuente fornire prova contraria; le contestazioni sull’irragionevolezza dell’accertamento erano inoltre formulate impropriamente come violazioni di legge. Il secondo motivo è infondato: le memorie e i documenti in appello introducevano questioni nuove, non ammissibili se non a sostegno di difese già formulate in primo grado; le decisioni penali non vincolavano il giudice tributario e, comunque, non smentivano gli accertamenti rilevanti. Il terzo motivo è inammissibile perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti senza confutare adeguatamente la valutazione complessiva delle prove compiuta dal giudice di merito. Il quarto motivo è infondato per difetto di autosufficienza: la società non ha indicato in modo specifico dove e come avesse contestato in appello le riprese, limitandosi a un generico richiamo alle difese di primo grado. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 18.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La contabilità extracontabile può fondare l’accertamento induttivo quando costituisce un indizio grave, preciso e concordante; il contribuente deve fornire la prova contraria.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione ai presupposti dell’accertamento IVA, ma la Corte ha respinto la censura facendo applicazione del principio relativo alla valenza probatoria della contabilità in nero.

  • Codice civile, artt. 2709 e seguenti

    dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta

    Rientrano nella nozione di scritture contabili anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente gli atti d’impresa o ne rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    le memorie di cui sopra e le relative allegazioni introducevano un motivo nuovo non ammissibile in sede di appello, potendo essere ammesse solo a prova di un'argomentazione difensiva già espressa in primo grado

    In appello non possono essere introdotti motivi nuovi; memorie e allegazioni possono invece sostenere argomentazioni difensive già formulate in primo grado.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    La norma è stata richiamata nella censura relativa ai documenti prodotti in appello; la Corte ha confermato l’esito del giudice regionale, rilevando che le allegazioni documentali riferite a questioni non dedotte con il ricorso introduttivo non potevano essere ammesse.

  • Codice di procedura civile, art. 329

    La disposizione è stata invocata contro la formazione del giudicato interno sulle riprese non contestate; la censura è stata respinta perché la società non ha indicato specificamente gli atti e i passaggi processuali dai quali risultasse la contestazione.

Massime di principio

  • Appunti, brogliacci e altri documenti extracontabili possono sostenere un accertamento induttivo anche se informali o rinvenuti presso terzi, quando registrano operazioni d’impresa e presentano indizi gravi, precisi e concordanti; il contribuente deve contrastarli con prova concreta.
  • Nel giudizio tributario, l’assoluzione o altra decisione penale non vincola automaticamente il giudice: presupposti, regole probatorie e finalità dei due giudizi sono diversi.
  • In appello non è consentito introdurre una nuova ragione di contestazione rispetto a quella proposta in primo grado; le memorie e i documenti possono servire a sostenere una difesa già tempestivamente formulata, non a sostituirla con una nuova.
  • In cassazione non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: occorre individuare e censurare in modo puntuale il ragionamento del giudice di merito, senza chiedere una nuova valutazione complessiva delle prove.
  • Per contestare la formazione del giudicato interno o dimostrare che una questione era stata dedotta nei precedenti gradi, il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i passaggi processuali pertinenti; il generico rinvio alle difese precedenti non è sufficiente.

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