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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29058/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito d’impresa di una società immobiliare e ha recuperato a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando ricavi non contabilizzati per euro 408.418.00. I giudici di merito avevano annullato l’atto ritenendo che, dopo la modifica normativa introdotta dalla L. n. 88 del 2009, non fosse più consentita la rettifica fondata sui soli valori OMI degli immobili ceduti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973, 24 della L. n. 88/2009, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice regionale aveva errato nel ritenere illegittimo l’accertamento per il solo richiamo ai valori OMI, senza considerare gli ulteriori indizi addotti dall’Ufficio; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 7 del D.Lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., per difetto di motivazione e omessa pronuncia sui rilievi dell’Ufficio. La società resistente ha sostenuto l’inammissibilità/nullità del ricorso per difetto di prova del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e ha resistito nel merito.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di nullità del ricorso dell’Agenzia, affermando che non occorre indicare nel ricorso la specifica procura/attribuzione dell’incarico all’Avvocatura dello Stato quando questa rappresenta l’Agenzia delle Entrate. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente annullato l’accertamento sulla sola premessa che esso si fondasse sui valori OMI, senza esaminare gli ulteriori elementi indiziari dedotti dall’Ufficio. La Corte ha ribadito che la modifica normativa ha eliminato i valori OMI come presunzione legale autonoma, ma non ha escluso l’uso degli stessi, insieme ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, quali elementi presuntivi. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    La procura richiamata dalla norma è quella processuale attributiva dello ius postulandi; non è richiesta la specifica menzione del negozio sostanziale di conferimento dell’incarico all’Avvocatura dello Stato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali in tema di accertamento tributario e presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla motivazione e sul contenuto della decisione.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Dopo la modifica del 2009 non consente più la rettifica automatica dei corrispettivi immobiliari sulla sola base dello scostamento dai valori OMI, ma resta applicabile con il supporto di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La Corte richiama l’abrogazione della presunzione legale fondata sul valore normale degli immobili anche ai fini IVA, nei limiti sopra indicati.

  • art. 24 L. 7 luglio 2009, n. 88

    Ha espunto il riferimento al valore normale degli immobili come criterio presuntivo legale di accertamento, con effetti retroattivi, ma senza escludere l’uso di valori OMI come indizio insieme ad altri elementi.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova nell’accertamento fondato su presunzioni.

  • art. 2727 c.c.

    Definisce la presunzione semplice, rilevante quando l’Ufficio utilizza indizi per fondare l’accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    Richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; questo è il criterio applicabile agli elementi presuntivi addotti dall’Amministrazione.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita carenza di motivazione/struttura della decisione.

  • art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per la disciplina dell’istruttoria nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia da parte del giudice di merito sui motivi di appello dell’Ufficio.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario immobiliare, la sopravvenuta eliminazione del valore normale come presunzione legale autonoma impedisce all’Amministrazione di fondare la rettifica sul solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI, ma non le preclude di utilizzare tali valori come uno degli indizi del complesso probatorio.
  • Quando l’Ufficio alleghi ulteriori elementi indiziari oltre allo scostamento OMI, il giudice di merito non può limitarsi ad annullare l’accertamento affermando in via apodittica l’inattualità del criterio OMI, ma deve esaminare specificamente tutti gli indizi dedotti e valutarne la gravità, precisione e concordanza.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili anche nel contenzioso tributario immobiliare, purché gli indizi siano complessivamente idonei a sorreggere la pretesa fiscale secondo i criteri degli artt. 2727 e 2729 c.c.
  • Per il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate patrocinata dall’Avvocatura dello Stato, non è necessaria la specifica indicazione nel ricorso del conferimento dell’incarico professionale, essendo sufficiente la rappresentanza processuale dell’Avvocatura.
  • La mancata considerazione di indizi decisivi dedotti dall’Amministrazione integra violazione di legge quando il giudice di merito fondi l’annullamento dell’accertamento su una premessa giuridica errata circa l’inutilizzabilità assoluta dei valori OMI.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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