Cassazione Civile, Sentenza n. 18866/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione di tre sentenze della C.T.R. Sardegna che avevano riformato solo parzialmente gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2005 (IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni) derivanti da una verifica della Guardia di Finanza sulle vendite immobiliari della società. L'Agenzia contestava l'esclusione, da parte della C.T.R., della rilevanza delle presunzioni (in particolare lo scostamento tra prezzo dichiarato e importo del mutuo e la valutazione delle provvigioni d'agenzia) ritenute gravi, precise e concordanti per l'accertamento dei maggiori ricavi. I contribuenti deducevano, anche per via incidentale, violazione del contraddittorio e omessa considerazione di elementi decisivi (contestazioni già formulate nella fase pre-accertativa e nel corso del giudizio) e chiedevano l'effetto della definizione/rottamazione su parte del contenzioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi principali dell'Agenzia delle Entrate ritenendoli fondati, ha dichiarato inammissibile il primo motivo dei ricorsi incidentali e ha rigettato il secondo motivo incidentale. Ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato il giudizio alla Corte territoriale di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame; ha altresì disposto che la Corte di merito provveda sulle spese del giudizio di legittimità. In sostanza la Cassazione ha ritenuto carente e apodittica la motivazione della C.T.R. nella parte relativa alla valutazione delle presunzioni circa i corrispettivi occulti, e ha indicato la necessità di una nuova valutazione che operi una sintesi degli indizi acquisiti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 2
Rilevanza delle presunzioni semplici nell'accertamento dei corrispettivi; la Corte valuta che le presunzioni gravi, precise e concordanti possono giustificare la rettifica dei corrispettivi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 55
Richiamato in tema di IVA: le stesse regole probatorie e presuntive applicabili all'IRPEF possono essere rilevanti anche per l'imposizione sul valore aggiunto
Principi sulle presunzioni: la Corte richiama l'obbligo per il giudice di valutare gli indizi nella loro sintesi e non svalutare singoli elementi senza verificarne la rilevanza complessiva
Codice di procedura civile - art. 115
Regole sul potere istruttorio e sulla decisione del giudice in ordine alla formazione della prova e all'onere motivazionale; la Corte sottolinea l'obbligo di motivazione dinamica
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Grounds di cassazione utilizzati per contestare il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle norme probatorie
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 14
Principio del litisconsorzio necessario in tema di rettifica degli imponibili societari e dei relativi soci; la Corte ricorda la regola e le possibili soluzioni ove le parti siano state comunque trattate coordinatamente
Legge n. 88/2009 (art. 24, comma 5) e richiamo alla normativa previgente (d.l. n. 223/2006, art. 35)
Riferimento alla reintroduzione della presunzione semplice che ha modificato il regime probatorio sulle cessioni immobiliari: la Corte conferma che, pur con la reintroduzione della presunzione semplice, il giudice può fondare il convincimento su un unico elemento purché grave, preciso e concordante
Regole e deliberazioni in materia creditizia (CIPE 22/04/1995 e disposizioni Banca d'Italia)
Usate come parametro per rafforzare la presunzione: il rapporto tra mutuo e valore dell'immobile (es. limite 80% di finanziabilità) rende plausibile che un mutuo superiore al prezzo dichiarato implichi corrispettivo effettivo maggiore
Norme relative alla definizione agevolata e rottamazione (d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3)
La Corte prende atto delle istanze di sospensione e della rottamazione: tuttavia rileva che la definizione/rottamazione può riguardare solo le somme effettivamente oggetto delle cartelle e non automaticamente estinguere tutte le pretese derivanti dagli avvisi non rientranti nelle cartelle 'rottamate'
Massime di principio
- Quando gli importi dei mutui erogati agli acquirenti risultano superiori ai prezzi indicati negli atti di compravendita, ciò costituisce un presupposto indiziario rilevante che può giustificare la rettifica dei corrispettivi dichiarati, specie se supportato da altri indizi (percentuali di provvigione, comportamenti commerciali, valori OMI corroborati).
- La presunzione semplice reintrodotta dalla normativa permette al giudice tributario di fondare la propria decisione anche su un unico elemento probatorio, purché esso sia grave, preciso e concordante; i valori OMI da soli sono normalmente insufficienti e vanno corroborati.
- Il giudice di merito deve fornire una motivazione 'dinamica' (descrizione del processo cognitivo), non limitandosi ad enunciare il principio di fatto: occorre spiegare come si è giunti alla valutazione degli indizi e alla loro sintesi.
- In tema di accertamenti societari che ricadono sui soci, sussiste il principio del litisconsorzio necessario; tuttavia, se tutte le parti hanno impugnato e i giudizi di merito sono stati trattati in modo coordinato con identica motivazione, la Corte può disporre la riunione o la prosecuzione del contenzioso senza nullità automatica.
- La definizione agevolata/rottamazione incide solo sulle somme concretamente comprese nelle cartelle e, per produrre effetti nel giudizio, può richiedere specifica documentazione e l'accertamento dell'interesse dell'Agenzia alla prosecuzione del contenzioso; non sempre estingue tutte le pretese derivanti dagli avvisi di accertamento.
- In Cassazione i motivi incidentali possono essere dichiarati inammissibili se non superano il filtro di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. con riferimento al momento della decisione; inoltre l'errata valutazione dei singoli indizi senza sintesi può costituire vizio di motivazione suscettibile di cassazione.
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