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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18929/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato, in solido con l'appaltatore (Meli Marco), al pagamento di somme a titolo di restituzione per lavori indebitamente contabilizzati e per il ripristino di opere viziate. Gambera contestava (i) che la Corte d'appello avesse disposto la condanna solidale senza un rinnovato e motivato esame delle risultanze di causa e della sua diligentia quam in concreto; (ii) la mancata considerazione del concorso di colpa del Condominio per scelte progettuali/deroghe; (iii) l'estensione della condanna a vizi ornamentali per i quali non sarebbe stata proposta domanda nei suoi confronti; (iv) la reiterazione della condanna nonostante pagamenti intervenuti durante il processo; (v) la liquidazione delle spese di lite in violazione del principio di soccombenza; (vi) la quantificazione delle spese senza consentire il controllo dei limiti tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorrente, confermando che: (a) il sindacato in sede di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito già compiuta e non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti; (b) il direttore dei lavori ha un dovere di elevata sorveglianza (diligentia quam in concreto) durante tutte le fasi esecutive e può essere tenuto solidalmente responsabile con l'appaltatore per difetti non evitati o non tempestivamente impediti; (c) una clausola contrattuale che attribuisca esclusiva responsabilità all'appaltatore non esonera il direttore dei lavori dalla responsabilità derivante dalla legge (art. 1669 c.c. e correlati); (d) i pagamenti effettuati nel corso del processo per paralizzare l'esecuzione non equivalgono a riconoscimento della fondatezza della pretesa e non impedivano la conferma della condanna; (e) la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza nel giudizio complessivo. Conseguentemente la condanna impugnata è stata confermata: il direttore dei lavori e l'appaltatore sono stati condannati, in solido, al pagamento delle somme già determinate in favore del Condominio (tra cui €23.647,05 e €52.882,46), con rivalutazione e interessi, oltre alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Disciplina la responsabilità dell'appaltatore per rovina o gravi difetti negli immobili di lunga durata; la Corte afferma che la disciplina inderogabile di questa norma non può essere elusa da pattuizioni contrattuali che esonerino soggetti dalla responsabilità.

  • art. 1667 c.c.

    Regola le obbligazioni dell'appaltatore in ordine alla corretta esecuzione dell'opera; richiamata nel contesto delle decadenze e delle pretese relative ai vizi dell'appalto.

  • art. 1176 c.c.

    Stabilisce il criterio di diligenza: applicato nell'interpretazione che per il direttore dei lavori è richiesta la diligenza professionale (diligentia quam in concreto) data la natura tecnica dell'incarico.

  • art. 1227 c.c.

    Norma sul concorso di colpa della vittima; la Corte ricorda che il concorso di colpa è rilevabile d'ufficio solo se gli elementi sono allegati o risultano dagli atti e che il direttore dei lavori doveva provare di aver segnalato e dissentito rispetto a scelte del committente per sottrarsi a responsabilità.

  • art. 1218 c.c.

    Disciplina la responsabilità per inadempimento: richiamata in relazione alle argomentazioni su oneri di allegazione e prova e responsabilità contrattuale dell'appaltatore.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla prova: la Corte evidenzia gli oneri probatori delle parti, specie chi allega concorso di colpa o esimenti, e che certe eccezioni devono essere provate.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato in connessione con questioni di computo e contestazione di somme contabilizzate, nell'ambito delle doglianze del ricorrente.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma sul giudizio di rinvio in Cassazione; richiamata nel contesto della possibilità per la Corte d'appello di provvedere sulle questioni rimaste aperte dopo la cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio dell'elementare formalità delle decisioni; utilizzato come riferimento in censure sulla omessa pronuncia o ampliamento delle domande rispetto al giudicato e alla causa petendi.

  • art. 394, comma 3, c.p.c.

    Attinente alla pronuncia in sede di rinvio; richiamata nelle doglianze sul perimetro delle domande e sulle pronunce che la Corte di merito avrebbe dovuto esprimere.

  • art. 91 c.p.c.

    Riguarda la regolamentazione delle spese di lite: la Corte ha confermato che le spese devono seguire il principio di soccombenza complessiva e che la liquidazione adottata era corretta.

  • art. 92 c.p.c.

    Regola la compensazione delle spese processuali; la Corte ha chiarito che non si configura la reciproca soccombenza solo perché una domanda è accolta in misura inferiore, salvo i casi previsti dalla norma.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    Regola la produzione della copia autentica della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto procedibile il ricorso nonostante mancasse la copia autentica, perché la notifica del ricorso era avvenuta nel termine breve.

  • art. 378, comma 1 e 2, c.p.c.

    Riguarda le memorie del P.M. e del ricorrente in Cassazione; citata per rendicontare l'attività svolta in udienza e la memoria illustrativa depositata.

  • d.m. n. 55/2014, art. 5

    Richiamato in riferimento al criterio di determinazione del valore per la liquidazione delle spese (valore determinato dal decisum) e al relativo scaglione di riferimento per la quantificazione degli onorari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma citata in merito al contributo unificato: la Corte ha stabilito l'obbligo, per il ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il direttore dei lavori ha un dovere di sorveglianza continuativa e qualificata (diligentia quam in concreto) durante tutte le fasi esecutive: è responsabile non solo per il rilievo dei difetti già insorti ma anche per l'adozione di misure preventive idonee a impedire che essi si concretizzino.
  • Una clausola contrattuale che attribuisca all'appaltatore l'esclusiva responsabilità per l'esecuzione non esclude, in generale, la responsabilità del direttore dei lavori, specie se i vizi rientrano nella disciplina inderogabile (es. art. 1669 c.c.) o quando il direttore non abbia adempiuto al proprio obbligo di vigilanza.
  • In caso di contestazione di vizi strutturali o di rilevanza economica significativa, il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore se non prova di aver esercitato un'effettiva e professionale sorveglianza o di aver tempestivamente segnalato al committente le criticità e il proprio dissenso.
  • Il sindacato in Cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito e non è ammessa una rivalutazione dei fatti già accertati salvo vizi di diritto; le critiche che mirano a rivedere le risultanze peritali sono generalmente improduttive in sede di legittimità.
  • Il pagamento effettuato durante il processo per impedire l'esecuzione forzata non equivale automaticamente a riconoscimento della fondatezza della domanda e non impedisce la conferma di una successiva condanna se il pagamento è fatto senza rinuncia alle impugnazioni.
  • La chiamata in causa o la deduzione del concorso di colpa del committente deve essere tempestivamente formulata e provata: il concorso di colpa può escludere o ridurre la responsabilità solo se emergono dagli atti elementi oggettivi sufficienti o se la parte interessata ha allegato e provato la condotta colposa del committente.
  • La liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza complessiva del giudizio: anche se una domanda è stata ridimensionata rispetto alla richiesta iniziale, ciò non determina automaticamente la ricomposizione della spesa a favore del presunto soccombente, salvo i casi di pluralità di domande contrapposte o i presupposti specifici per la compensazione.
  • In contratti di appalto e rapporti tecnici, è essenziale che il direttore dei lavori formalizzi ispezioni, rilievi e comunicazioni al committente: la documentazione delle attività di sorveglianza è cruciale per difendere la propria posizione in giudizio.

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