Cassazione Civile, Ordinanza n. 34546/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un estratto di ruolo dal quale aveva appreso l'esistenza di due accertamenti esecutivi per IRPEF 2007 e 2008 che assumeva non notificati. I giudici di merito avevano accolto l'impugnazione annullando gli atti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, per effetto dello ius superveniens introdotto nel 2021, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non fosse più ammissibile in mancanza di uno specifico interesse rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla nuova disciplina. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del motivo, ma la Corte ha ritenuto il motivo sufficientemente specifico. Nel merito, tuttavia, ha rilevato che il nuovo art. 12, comma 4-bis, si applica anche ai giudizi pendenti e che i casi di impugnazione diretta sono tassativi e richiedono la prova di uno dei pregiudizi previsti dalla norma. Nel caso concreto la Corte ha però riconosciuto l'interesse del contribuente alla tutela immediata perché i carichi iscritti a ruolo gli impedivano di riscuotere un indennizzo dovuto da un soggetto pubblico a seguito di esproprio di un terreno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla applicabilità del nuovo art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 ai processi pendenti e sulla tassatività delle ipotesi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo o della cartella non notificata. Ha ritenuto che, nel caso concreto, sussistesse comunque l'interesse ad agire del contribuente, poiché l'iscrizione a ruolo gli precludeva la riscossione di somme dovute da una pubblica amministrazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma invocata dall'Agenzia per sostenere i limiti di impugnabilità degli atti del processo tributario; letta nel sistema insieme alla disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata sono impugnabili solo nei casi tassativi in cui il debitore provi uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, limitando l'azione diretta contro estratto di ruolo e cartella non notificata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza dell'Agenzia è stata formalmente incardinata come motivo di ricorso per cassazione per violazione processuale.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 1, comma 1, lett. a), d.M. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato per identificare i soggetti pubblici rispetto ai quali il contribuente lamentava il mancato pagamento dell'indennizzo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nella descrizione dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato tra le ipotesi tipizzate di pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione, poiché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti e delimita in modo tassativo i casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata.
- L'estratto di ruolo, in quanto atto interno e non immediatamente lesivo, non è di per sé impugnabile; l'azione è ammessa solo se il contribuente dimostra un concreto interesse ad agire rientrante in una delle ipotesi previste dalla norma.
- I casi di impugnazione diretta previsti dalla disciplina sopravvenuta sono tassativi e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
- L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, deve essere concretamente allegato e può essere dimostrato anche nei giudizi pendenti e persino in cassazione.
- La limitazione della tutela immediata contro il ruolo non viola, di per sé, il diritto di difesa né il principio di effettività della tutela giurisdizionale, se il sistema assicura comunque una sede giudiziale per far valere le proprie doglianze.
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